Furto di Energia Elettrica: La Cassazione Conferma l’Aggravante del Pubblico Servizio
Il furto di energia elettrica tramite allaccio abusivo alla rete pubblica è una questione di grande attualità, che interseca recenti riforme legislative come la Riforma Cartabia. Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: tale condotta costituisce un reato aggravato, con importanti conseguenze sulla sua perseguibilità. Analizziamo insieme la decisione per capire le sue implicazioni pratiche.
Il Caso in Analisi
Un individuo, condannato in primo e secondo grado per furto continuato aggravato di energia elettrica, ha presentato ricorso in Cassazione. La Corte d’Appello aveva già dichiarato la prescrizione per una parte delle condotte, ma aveva confermato la condanna per il resto.
Il ricorrente basava la sua difesa su un unico motivo: l’erronea applicazione dell’aggravante prevista dall’art. 625, n. 7 del codice penale, ovvero l’aver commesso il fatto su “cose destinate a pubblico servizio”. A suo avviso, la manomissione di un contatore non rientrerebbe in questa fattispecie. L’esclusione dell’aggravante avrebbe avuto un effetto decisivo: a seguito della Riforma Cartabia, il furto semplice è diventato procedibile solo a querela di parte. In assenza di una querela formale da parte della società elettrica, il procedimento si sarebbe dovuto concludere con una declaratoria di improcedibilità.
L’Aggravante nel Furto di Energia Elettrica
Il nodo centrale della questione è se l’energia elettrica, sottratta tramite un allaccio abusivo, possa essere considerata una “cosa destinata a pubblico servizio”. Secondo la difesa, la condotta non integrerebbe l’aggravante, declassando il reato a furto semplice.
La Corte di Cassazione, tuttavia, ha rigettato categoricamente questa tesi, dichiarando il ricorso manifestamente infondato e, quindi, inammissibile. La decisione si fonda su un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato e irremovibile.
le motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha basato la sua decisione su due pilastri argomentativi. In primo luogo, ha evidenziato che la circostanza aggravante era stata specificamente e chiaramente contestata nell’imputazione fin dall’inizio, rendendo la questione pienamente parte del processo.
In secondo luogo, e in modo più sostanziale, i giudici hanno richiamato la costante giurisprudenza di legittimità sul tema. Secondo tale orientamento, nel caso di furto di energia elettrica tramite allacciamento abusivo alla rete esterna, l’aggravante del pubblico servizio è sempre configurabile. Ciò che rileva non è tanto l’esposizione alla pubblica fede dell’energia che transita nella rete, quanto la sua destinazione finale. L’energia viene sottratta e distolta dalla sua funzione primaria, che è quella di alimentare un servizio pubblico essenziale per la collettività. Non è necessario dimostrare un danno concreto ad altri utenti; è la sottrazione stessa a un servizio pubblico a integrare l’aggravante. La Corte ha citato diverse sentenze conformi, confermando la solidità di questo principio interpretativo.
le conclusioni
La decisione della Cassazione ha importanti implicazioni pratiche. Confermando la sussistenza dell’aggravante, il furto di energia elettrica rimane un reato procedibile d’ufficio. Questo significa che le forze dell’ordine e la magistratura possono agire autonomamente una volta venute a conoscenza del fatto, senza che sia necessaria una querela da parte della società fornitrice. La Riforma Cartabia, che ha ampliato i casi di procedibilità a querela, non ha quindi alcun impatto su questa specifica fattispecie.
L’esito del ricorso, dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza, ha comportato per il ricorrente non solo la conferma della condanna, ma anche il pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di 3.000 euro a favore della Cassa delle ammende, a causa della palese infondatezza della sua impugnazione.
L’allaccio abusivo alla rete elettrica è considerato furto semplice o aggravato?
Secondo la Corte di Cassazione, l’allaccio abusivo alla rete elettrica esterna è sempre considerato furto aggravato, poiché integra la circostanza di aver sottratto una cosa destinata a un pubblico servizio.
Perché il furto di energia elettrica è considerato reato contro una “cosa destinata a pubblico servizio”?
Perché ciò che rileva non è il danno ad altri utenti, ma il fatto che l’energia viene illecitamente distolta dalla sua destinazione finale, che è quella di alimentare un servizio pubblico essenziale per la comunità.
Dopo la Riforma Cartabia, è necessaria la querela della società elettrica per procedere per furto di energia?
No. Poiché il reato è qualificato come aggravato, la sua procedibilità rimane d’ufficio. Pertanto, non è necessaria una querela formale da parte della persona offesa (la società elettrica) per avviare o proseguire l’azione penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28228 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28228 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a SASSARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/12/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
11558/2024
Rilevato che NOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino, che, in parziale riforma della prima decisione, ha dichiarato di non doversi procedere in relazione all condotte tenute sino al 7 giugno 2011 per intervenuta prescrizione, confermando nel resto la condanna per il delitto continuato di furto aggravato;
considerato che l’unico motivo di ricorso, che contesta l’erronea applicazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla mancata esclusione dell’aggravante di cui all’ar 625, n. 7 cod. pen., non integrando la manomissione di un contatore di energia elettrica la fattispecie di “cosa destinata a pubblico servizio”, e la conseguente mancata declaratoria di improcedibilità per difetto di querela – essendo il reato per cui si procede divenuto og perseguibile a querela di parte, stante la modifica introdotta dall’art. 2, comma 1, lett. i), d 10 ottobre 2022 n. 150 all’art. 624, ultimo comma, cod. pen., che recita: «Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede, tuttavia, d’ufficio se la persona offesa è incapace, pe età o per infermità, ovvero se ricorre taluna delle circostanze di cui all’articolo 625, numeri salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, e 7-bis)» -, è manifestamente infondato. In primo luogo, perché la circostanza aggravante che radica la procedibilità officiosa è specificamente e chiaramente contestata nell’imputazione; inoltre, può essere richiamato l’orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui «In tema di furto di energia elettrica, è configurabile l’aggravante di cui all’art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen. in caso sottrazione mediante l’allacciamento abusivo alla rete esterna, indipendentemente dal nocumento arrecato alla fornitura in favore di altri utenti, rilevando non già l’esposizione a pubblica fede dell’energia che transita nella rete, ma la sua destinazione finale a un pubblic servizio, dal quale viene così distolta» (Cfr. Sez. 4, n. 48529 del 07/11/2023, Rv. 285422; Sez. 5, n. 1094 del 03/11/2021, Rv. 282543 – 01; Sez. 4, n. 1850 del 07/01/2016 Rv. 266229).
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché – ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Rv. 267585) al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. (Così deciso il 25 giugno 2024.