Furto di Energia Elettrica: Procedibilità e Aggravanti secondo la Cassazione
Il furto di energia elettrica è una fattispecie di reato con implicazioni tecniche e giuridiche specifiche. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha fornito importanti chiarimenti su due aspetti cruciali: la necessità della querela per avviare il procedimento e la configurabilità dell’aggravante della violenza sulle cose. La decisione sottolinea come la natura di pubblico servizio dell’energia elettrica influenzi direttamente il regime di procedibilità e come l’uso di un allaccio abusivo, anche se realizzato da altri, integri comunque il reato aggravato.
Il caso in esame
Il caso trae origine dalla condanna emessa dalla Corte d’Appello nei confronti di un imputato per il delitto di furto aggravato di energia elettrica. La difesa dell’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, basando la propria argomentazione su diversi motivi. In primo luogo, si sosteneva l’improcedibilità del reato per difetto di querela. In secondo luogo, venivano contestati vizi di motivazione riguardo all’affermazione di responsabilità, in particolare sulla prova dell’elemento soggettivo del reato. Infine, si contestava la sussistenza dell’aggravante della violenza sulle cose, prevista dall’art. 625, comma 1, n. 2 del codice penale.
Le motivazioni della Corte di Cassazione sul furto di energia elettrica
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, respingendo tutte le censure sollevate dalla difesa con argomentazioni precise e fondate su consolidati principi giurisprudenziali.
La procedibilità d’ufficio del reato
Il primo motivo di ricorso, relativo al difetto di querela, è stato ritenuto manifestamente infondato. La Corte ha chiarito che nel caso di specie era stata correttamente contestata l’aggravante per aver commesso il fatto su cose destinate a pubblico servizio (art. 625, n. 7, c.p.). L’articolo 624, comma 3, del codice penale stabilisce esplicitamente che si procede d’ufficio se ricorre, tra le altre, tale circostanza. Di conseguenza, la querela della persona offesa (la società erogatrice del servizio elettrico) non era necessaria per l’avvio e la prosecuzione dell’azione penale. Questo principio ribadisce la tutela rafforzata che l’ordinamento accorda ai beni e ai servizi di pubblica utilità.
L’aggravante della violenza sulle cose
Anche i motivi relativi alla sussistenza dell’aggravante della violenza sulle cose sono stati giudicati manifestamente infondati. La difesa sosteneva che l’imputato non avesse materialmente realizzato l’allacciamento abusivo alla rete elettrica. Tuttavia, la Cassazione ha richiamato un proprio precedente orientamento (Sez. 4, n. 5973 del 05/02/2020) secondo cui, in tema di furto di energia elettrica, l’aggravante della violenza sulle cose sussiste anche quando l’allacciamento abusivo sia stato compiuto da una persona diversa dall’agente. È sufficiente che quest’ultimo si limiti a fare uso dell’allaccio realizzato da altri, poiché beneficia comunque dell’alterazione e della manomissione del sistema di erogazione. La Corte territoriale, secondo gli Ermellini, ha fornito una motivazione logica e congrua, in linea con tale giurisprudenza.
La genericità delle altre censure
Infine, la Corte ha liquidato come generico il motivo di ricorso relativo alla mancanza di prova dell’elemento soggettivo. L’imputato, secondo i giudici, si era limitato a proporre una ricostruzione alternativa dei fatti senza dimostrare un effettivo travisamento della prova da parte dei giudici di merito, una censura che non può trovare spazio nel giudizio di legittimità.
Conclusioni
L’ordinanza in esame consolida due principi fondamentali in materia di furto di energia elettrica. Primo, il reato è procedibile d’ufficio quando l’energia è sottratta da una rete di pubblico servizio, rendendo irrilevante la presenza di una querela. Secondo, l’aggravante della violenza sulle cose si applica non solo a chi materialmente manomette il contatore o la rete, ma anche a chi semplicemente utilizza l’allaccio abusivo preesistente. La decisione, dichiarando l’inammissibilità del ricorso e condannando il ricorrente al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria, conferma un approccio rigoroso volto a tutelare l’integrità delle reti di distribuzione di servizi essenziali.
Per il furto di energia elettrica è sempre necessaria la querela della società erogatrice?
No. Come chiarito dalla Corte, se il furto riguarda cose destinate a pubblico servizio, come l’energia elettrica, il reato è procedibile d’ufficio. Ciò significa che l’azione penale può essere avviata senza la necessità di una querela da parte della società fornitrice.
L’aggravante della violenza sulle cose si applica anche se l’allaccio abusivo è stato realizzato da un’altra persona?
Sì. La Cassazione ha confermato che l’aggravante sussiste anche quando l’allacciamento abusivo alla rete di distribuzione viene materialmente compiuto da una persona diversa da colui che poi ne usufruisce. Il semplice utilizzo dell’allaccio altrui è sufficiente per configurare l’aggravante.
Cosa significa quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Significa che la Corte non entra nel merito della questione perché il ricorso presenta vizi che ne impediscono l’esame, come la manifesta infondatezza dei motivi o la loro genericità. In questi casi, come avvenuto nella vicenda in esame, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32720 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32720 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a REGGIO CALABRIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/01/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIR,ITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre, per il tramite del proprio difensore, avverso la sen della Corte di appello di Reggio Calabria che, riformando parzialmente la pronuncia di primo grad ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti dell’imputato in ordine ai reati ascrittigl A) e C), perché estinti per intervenuta prescrizione, rideterminando in mitius la pena, ma ne ha confermato la responsabilità per il delitto aggravato di furto, di cui al capo B) dell’imputazion considerato che il primo motivo di ricorso – con cui si richiede la declarato improcedibilità in ordine al reato di cui al capo B) per difetto di querela – è manifestamente inf perché nel caso di specie è stata ritenuta l’aggravante di cui all’ad 627, n.7, cod. pen., esse fatto stato commesso su cose destinate a pubblico servizio e da ciò scaturisce la procedibilità d’uf del reato in conformità al dato normativo di cui dell’art. 624, comma 3, cod. pen., che chiarisce «si procede, tuttavia, d’ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità, ovv ricorre taluna delle circostanze di cui all’articolo 625, numeri 7, salvo che il fatto sia comm cose esposte alla pubblica fede, e 7-bis)» ;
considerato che il secondo motivo di ricorso – con cui si denunciano la violazione della leg penale e il vizio di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità dell’imputato per di cui al capo B), in particolare la mancata prova dell’elemento soggettivo – lungi dal muo compiute censure di legittimità, ha prospettato un’alternativa ricostruzione del fatto senza ad effettivamente il travisamento (che non può essere utilmente denunciato per il tramite di riferi parcellizzati agli elementi in atti o compendiandone il tenore; cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06 Musa, Rv. 268360 – 01); ed è del tutto generico nella parte in cui ha inteso muovere censure ineren all’elemento soggettivo del reato;
considerato che il terzo e il quarto motivo di ricorso – con cui si denunciano la viola della legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell’aggravante all’art. 625, comma 1, n. 2, cod. pen. – sono manifestamente infondati e versati in fatto, in la Corte territoriale ha ritenuto sussistente l’aggravante in esame, rendendo una motivazione congru e logica, in conformità alla giurisprudenza di legittimità secondo cui in tema di furto di elettrica, sussiste l’aggravante della violenza sulle cose prevista dall’art. 625, comma primo cod. pen. anche quando l’allacciamento abusivo alla rete di distribuzione venga materialment compiuto da persona diversa dall’agente, il quale si limita solo a fare uso dell’allaccio altrui n. 5973 del 05/02/2020, NOME, Rv. 278438 – 01);
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, cui conse ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché – ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cfr cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 – 01)
versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determin euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de processuali e della somma di euro tremila in favore dela Cassa delle ammende. Così deciso il 08/05/2024.