Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35079 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35079 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a AGRIGENTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/03/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da COGNOME, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di fur o di energia elettrica aggravato dall’avere commesso il fatto con violenza, avvalendosi di mezzo fraudolento e su cose destinate a pubblico servizio.
Considerato che la sentenza impugnata è sorretta da confer nte apparato argomentativo sotto ogni profilo dedotto dalla difesa;
considerato, quanto al secondo motivo di ricorso, che ricorre la contestata aggravante dell’essere stato il fatto commesso su cose destina e a pubblico servizio, dal che deriva la procedibilità d’ufficio del reato di furto, come correttamente argomentato dai giudici in sentenza, pure a ‘eguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 150/2022 (sulla natura di cosa destinata a pubblico servizio cfr. Sez. 4, n. 48529 del 07/11/2023, Rv. 85422, così massimata:”In tema di furto di energia elettrica, è configurabile l’ iggravante di cui all’art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen. in caso di sottrazi me mediante l’allacciamento abusivo alla rete esterna, indipendentemente dal nocumento arrecato alla fornitura in favore di altri utenti, rilevando non già l’esposizione all pubblica fede dell’energia che transita nella rete, ma la sua destina ione finale a un pubblico servizio, dal quale viene così distolta).
Considerato, quanto alle ulteriori doglianze (motivo terzo GLYPH quarto del ricorso), che i giudici di merito hanno fornito una congrua e adeguata motivazione in ordine alla ricorrenza delle aggravanti del mezzo raudolento e della violenza, rendendo una giustificazione sostenuta da puntuali ri erinnenti alle risultanze processuali e aderente agli orientamenti cons Aidati della giurisprudenza di legittimità.
Considerato, quanto alla invocata ricorrenza della scriminante’elio stato di necessità (motivo primo di ricorso), che i rilievi difensivi si appalesano del tutto generici, privi di reale confronto con le diffuse argomentazioni illustrate in sentenza, nelle quali i giudici, richiamando consolidato orientame ito di questa Corte, hanno escluso la sussistenza dei presupposti normativi per il riconoscimento dell’esimente.
Considerato che il giudizio di comparazione tra opposte circostanze (quarto motivo di ricorso), implicando una valutazione discrezionale tipica seI giudizio di merito, sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell’equivalenza si ia limitata a ritenerla più idonea a realizzare l’adeguatezza della pena (ex mul is Sez. 3, n. 26908 del 22/04/2004, COGNOME, Rv. 229298; Sez. 3, n. 9836 del 17/11/2015, dep. 2016, Piliero, Rv. 266460). ).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inam nissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e de la somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 26 giugno 2024
Il Consigliere estensore lente