Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 703 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 703 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/12/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/07/2021 della CORTE APPELLO di PALERMO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte del AVV_NOTAIO Procuratore generale, dottAVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, la quale ha chiesto, previa riqualificazione del fatto ai sensi degli artt. 624, 625, primo comma, n. 2, prima ipotesi (uso della violenza sulle cose), anziché seconda ipotesi (utilizzo di mezzo fraudolento) cod. pen., l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla decisione relativa alla richiesta concessione del beneficio della non menzione.
Ritenuto in fatto
Con sentenza del 12 luglio 2021 la Corte d’appello di Palermo ha confermato la decisione di primo grado, che aveva condannato alla pena di giustizia NOME COGNOME, avendolo ritenuto responsabile del reato di furto di energia elettrica, aggravato per l’uso del mezzo fraudolento e per essere stato commesso su cose destinate a pubblico servizio.
Nell’interesse dell’imputato è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall’art. 173 disp. att. cod. pro pen.
2.1. Con il primo motivo si lamenta nullità della sentenza di primo e di secondo grado per omessa motivazione sulle censure difensive concernenti l’invalidità della decisione del Tribunale che non aveva tenuto in alcun conto le deduzioni difensive relative alla ricostruzione dei fatti e alle ulteriori richieste subordinate.
2.2. Con il secondo motivo si lamenta difetto di motivazione, con riguardo al rigetto della richiesta di riapertura dibattimentale, svolta con il quarto motivo di appello e finalizzata ad esperire, ai sensi dell’art. 507 cod. proc. pen., un accertamento tecnico sul contatore, dal momento che l’istruttoria dibattimentale non aveva consentito di accertare in che cosa fosse consistita la manomissione del contatore.
Si osserva, in particolare, che l’esistenza della manomissione era stata accertata per effetto della non documentata «scalottatura» del contatore, le cui cause, peraltro, non risultavano accertate, e della alterazione nella registrazione dei consumi.
2.3. Con il terzo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, per avere la Corte d’appello disatteso l’eccezione di inutilizzabilità dell’accertamento tecnico, eseguito in assenza delle garanzie difensive e al di fuori del contraddittorio (art. 24 e 111 Cost.), con il quale, a mezzo di non identificati strumenti, era stata rilevata l’alterazione nella registrazione dei consumi.
2.4. Con il quarto motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione degli artt. 431, 491 cod. proc. pen., 24 e 111 Cost., rilevando che la verifica della manomissione era avvenuta con modalità unilaterali e senza le garanzie previste della legge per gli accertamenti tecnici.
2.5. Con il quinto motivo si lamentano violazione dell’art. 192 cod. proc. pen. e omessa motivazione in relazione: a) all’identificazione di chi abitasse l’appartamento il cui apparato elettrico era alimentato dall’energia misurata dal contatore asseritamente alterato; b) al fatto che tale appartamento fruisse dell’energia elettrica; c) alla tipologia di manomissione del contatore che avrebbe consentito di alterare la registrazione.
Al netto di rilievi già svolti nel primo motivo, si aggiunge: a) che i contatori erano in luogo accessibile a chiunque; b) che la verifica non era avvenuta alla presenza della moglie dell’imputato la quale si era limitata a sottoscrivere il verbale; c) che la correlazione tra contatore e appartamento era stata verificata staccando i contatori e accertando se suonavano i campanelli delle abitazioni, ossia con metodo empirico i cui risultati potevano essere alterati con un falso contatto.
2.6. Con il sesto motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza delle circostanze aggravanti di cui all’art. 625, primo comma, n. 2 e 7, cod. pen.
Rileva il ricorso: a) che i giudici di merito non avevano accertato chi fosse l’autore della manomissione; b) che nulla in motivazione si ricavava quanto alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all’art. 625, primo comma, n. 2 cit.; c) che insussistente era la circostanza aggravante di cui all’art. 625, primo comma, n. 7 cit., per l’impossibilità di controllo del contatore.
2.7. Con il settimo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione alla dosimetria della pena e al mancato riconoscimento della prevalenza delle concesse circostanze attenuanti generiche.
2.8. Con l’ottavo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione alla mancata concessione del beneficio della non menzione, argomentato sulla base della precedente condanna sofferta dal COGNOME, che, tuttavia, non aveva carattere ostativo.
Sono state trasmesse, ai sensi dell’art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del AVV_NOTAIO Procuratore generale, AVV_NOTAIO, la quale ha chiesto, previa riqualificazione del fatto ai sensi degli artt. 624, 625, primo comma, n. 2, prima ipotesi (uso della violenza sulle cose), anziché seconda ipotesi (utilizzo di mezzo fraudolento) cod. pen., l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla decisione relativa alla richiesta concessione del beneficio della non menzione.
Considerato in diritto
Il primo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza. La questione giuridica posta con l’appello, relativa alla nullità della sentenza di primo grado per omesso esame delle prospettazioni difensive, è manifestamente infondata, dal momento che, come rilevato dalla Corte territoriale, alla stregua della consolidata giurisprudenza di questa Corte (v., ad es., Sez. 6, n. 58094 del 30/11/2017, Amorico, Rv. 271735 – 0), ove pure sussistente, tale vizio non comporta l’invalidità della decisione, ma il dovere del giudice di appello di motivare e decidere il merito delle questioni sollevate.
Le doglianze espresse nei motivi dal secondo al quinto sono fondate con riguardo alle critiche che investono la dimostrazione, attraverso le risultanze
istruttorie e la motivazione, della esistenza della manomissione e delle modalità con le quali essa si sarebbe realizzata.
Fermo restando che si tratta di tema assorbente, in quanto investe la stessa sussistenza della sottrazione illecita di energia, si osserva che, a fronte di un appello che poneva la questione della esistenza e della tipologia della manomissione, la sentenza impugnata si limita a richiamare le deposizioni dei tecnici i quali, tuttavia, non hanno avuto la diretta percezione di un’alterazione fisica del contatore, ma hanno registrato, a mezzo di uno strumento a loro disposizione, un’alterazione dei consumi. E, tuttavia, questa risposta avrebbe richiesto un confronto analitico con la portata delle deposizioni, richiamate attraverso il mero rinvio alla trascrizione dell’udienza del 20 ottobre 2016, al fine di consentire un controllo sulla logicità dell’affidamento riposto – non tanto nella soggettiva credibilità dei testi – ma nell’obiettiva controllabilità dei dati da lor rilevati.
L’accoglimento delle censure nei limiti appena indicati comporta l’assorbimento dei motivi che investono la dosimetria della pena e la mancata concessione del beneficio della non menzione.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Palermo.
Così deciso il 16/12/2022