Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 341 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 341 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/11/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da: GLYPH 41 COGNOME NOME, nato a Messina il DATA_NASCITA COGNOME NOME, nato a Messina il DATA_NASCITA COGNOME NOME, nata a Messina il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 24/09/2021 della Corte di appello di Messina visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME. letta la requisitoria scritta con cui il Sostituto Procuratore generale NOME
NOME ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Messina ha confermato la condanna inflitta dal Tribunale di Messina a COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME per i reati indicati nei capi A, B e D delle imputazioni, relativi a cessioni di sostanza stupefacente del tipo marijuana, e a COGNOME NOME e COGNOME NOME per il furto di energia elettrica descritto nel capo E.
2. Nei ricorsi congiunti presentati dai loro difensori gli imputati chiedono l’annullamento della sentenza deducendo i seguenti motivi riportati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: a) violazione di legge e vizio della motivazione nel disconoscere la circostanza attenuante del lucro e dell’evento di speciale tenuità in considerazione della quantità di sostanza stupefacente della quale è loro contestata la cessione; b) per quanto riguarda COGNOME NOME, violazione di legge e vizio della motivazione nel fondare la responsabilità per il reato di cui al capo E soltanto sul fatto che la ricorrente è l’intestataria dell’utenza elettrica che si assume manomessa, ma trascurando che è stato COGNOME a confessare immediatamente di avere manomesso l’utenza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso è infondato.
Per quanto riguarda il primo motivo di ricorso, deve ribadirsi che la valutazione circa l’attenuante ex art. 62 n. 4 cod. pen. – compatibile con il reato ex art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 – si incentra sulla verifica della consistenza nel caso concreto sia all’entità del lucro perseguito, o effettivamente conseguito dall’agente, sia della gravità dell’evento dannoso o pericoloso prodotto dalla condotta con riferimento a qualsiasi lesione di un bene giuridico penalmente rilevante (Sez. U, n. 24990 del 30/01/2020, NOME COGNOME, Rv. 279499).
Nella fattispecie la Corte di Appello ha escluso l’attenuante non irragionevolmente considerando che, «anche se la singola cessione ha comportato un lucro irrisorio» (il prezzo è stato di 5 euro per ogni cessione), la reiterazione della condotta da parte di COGNOME NOME e COGNOME NOME, li ha fatti divenire «sicuri punti di riferimento per il rifornimento della suddetta sostanza stupefacente da parte dei consumatori» (p. 5), così accrescendosi la valenza criminale delle illecite cessioni.
2. Il secondo motivo di ricorso è fondato.
La Corte di appello ha desunto la responsabilità di COGNOME NOME dal fatto che il contratto di fornitura era intestato a lei e che ella abitava, assieme a COGNOME NOME nell’appartamento dove era posizionato il contatore. Inoltre, ha osservato che la confessione di COGNOME di essere stato l’autore della manomissione non esclude la responsabilità della COGNOME perché la manomissione risultava «oltremodo evidente» e entrambi indebitamente fruivano dell’energia elettrica.
Tuttavia, così argomentando, la sentenza impugnata si è concentrata sugli antefatti della possibile condotta della ricorrente, ma non ha individuato specifici elementi indiziari a suo carico anche perché non ha giustificato, ancorandolo a concreti dati fattuali, il giudizio secondo il quale la manomissione sarebbe risultata palese.
Pertanto, la sentenza va annullata limitatamente al reato di furto contestato a NOME COGNOME con rinvio per un nuovo giudizio sul punto secondo il criterio di valutazione indicato.
Dall’integrale rigetto dei ricorsi di NOME COGNOME e di NOME COGNOME segue la condanna dei due ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Annulla nei confronti di COGNOME NOME la sentenza impugnata limitatamente al reato di furto con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Messina. Rigetta nel resto il suo ricorso. Rigetta i ricorsi di COGNOME NOME e COGNOME NOME e li condanna al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 22/11/2022.