Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 37440 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 37440 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 03/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
nel procedimento a carico di:
COGNOME NOME nato a GIUGLIANO IN CAMPANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/02/2024 del TRIBUNALE di NAPOLI NORD
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con trasmissione degli atti al Tribunale di Napoli Nord.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Napoli Nord ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di NOME COGNOME – in relazione reato contestato ai sensi degli artt. 624 e 625, n.2, cod.pen. – per mancanza d necessaria condizione di procedibilità costituita dalla querela.
Il Tribunale ha osservato che, all’esito dell’entrata in vigore del d.l ottobre 2022, n.150, la fattispecie contestata rientrava tra quelle div perseguibili a querela, disposizione da intendersi applicabile retroattivamente; rilevato che, in riferimento al regime transitorio dettato dall’art.85 del dAgs. e alla conseguente decorrenza del termine per proporre querela dalla data d entrata in vigore della riforma, non era stata presentata alcuna istanz punizione da parte della persona offesa; ha quindi rilevato che non poteva ritene che l’aggravante prevista dall’art. 625, n.7, cod.pen., idonea a determinar persistente perseguibilità d’ufficio della fattispecie, fosse stata contestata i
Ha altresì rilevato che non poteva attribuirsi alcuna valenza processuale al contestazione suppletiva operata dal p.m. e avente a oggetto la circostan aggravante prevista dall’art.625, n.7, cod.pen., in quanto tardivamente oper dopo che doveva intendersi emersa l’insussistenza sopravvenuta della condizione di procedibilità.
Avverso la predetta sentenza ha presentato ricorso immediato per cassazione la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord, articolando un unitario motivo di impugnazione, con il quale ha dedotto – ai sen dell’art.606, comma 1, lett.b), cod.proc.pen. – l’inosservanza ed erro applicazione della legge penale in riferimento all’art.625, n.7 cod.pe all’art.552, comma 1, lett.c), cod.proc.pen..
Ha censurato la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui aveva ritenuto il reato perseguibile a querela di parte, pure in presenza dell’un riferimento alla sottrazione dell’energia elettrica – che, in conseguenza dell funzionale destinazione a pubblico servizio – doveva far ritenere già contestata, punto di fatto, l’aggravante prevista dall’art.625, n.7, cod.pen., con consegu perseguibilità d’ufficio del reato e ciò anche prescindendo dal dato d contestazione eseguita in udienza.
Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta nella quale concluso per l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con trasmissione degli atti al Tribunale di Napoli Nord.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato, sulla base delle considerazioni che seguono.
Parte ricorrente ha proposto un unitario motivo di doglianza, con il quale prescindendo dal dato relativo alla intervenuta contestazione in udienz dell’aggravante prevista dall’art.625, n.7, cod.pen. – ha ritenuto che il rifer univoco alla sottrazione di energia elettrica dovesse far ritenere originariame contestata l’aggravante medesima, con conseguente e persistente pérseguibilità d’ufficio della fattispecie ascritta.
Va quindi premesso che la fattispecie contestata all’odierna imputata (art 624 e 625, n.2 cod.pen.), è divenuta procedibile a querela a seguito della modifi dell’art.624, comma 3, cod.pen., intervenuta per effetto GLYPH comma 1, lett.i), d.lgs. 10 ottobre 2022, n.150, applicabile a decorrere dal 30 dice 2022; in relazione ai fatti commessi prima dell’entrata in vigore della sudde modifica legislativa, l’art.85 dello stesso decreto ha stabilito che: «Per perseguibili a querela della persona offesa in base alle disposizioni del pres decreto, commessi prima della data di entrata in vigore dello stesso, il termine la presentazione della querela decorre dalla predetta data, se la persona offesa avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato».
Questa Corte ha altresì chiarito che il nuovo regime di procedibilità introdot dal d.lgs.n. 150 del 2022 trova applicazione anche ai fatti commessi l prima della sua entrata in vigore (Sez. 5, n. 22641 del 21/04/2023, P., Rv. 284749 – 01 come già affermato in continuità con il principio sancito anche in occasione precedenti interventi legislativi di analogo segno (Sez. 2, n. 21700 17/04/2019, NOME, Rv.276651 – 01; Sez. 5, n. 22143 del 17/04/2019, D., Rv. 275924 – 01).
Va quindi rilevato che, nel termine previsto dalla disposizione transitoria, è stato presentato da parte della persona offesa un atto di querela valutabil sensi degli artt. 336 e 337 cod.proc.pen..
Ciò posto, il motivo di ricorso è fondato.
Nel caso in esame, l’azione penale è stata esercitata in relazione al contestato impossessamento di «energia elettrica sottraendola alla rete Enel, manomissione del contatore » e attraverso il solo esplicito riferimento circostanza aggravante prevista dall’art.625, n.2, cod.pen., consistente nell’a commesso il fatto mediante violenza sulle cose.
Si tratta allora di individuare il regime di procedibilità dei reato contestato, tenuto conto che non vi è univocità di vedute nella giuriprudenza legittimità in ordine alla possibilità di una contestazione “in fatto” dell’aggr in parola.
Difatti, secondo talune pronunce di legittimità, avendo la condotta ad oggett l’energia elettrica, questa deve considerarsi per la sua natura intri nseca destinata a pubblico servizio, sicché la semplice citazione del bene comporta di p sé un significato univoco (Sez. 4, n. 48529 del 07/11/2023, COGNOME, Riv. 285422 02; Sez. 5, n. 2505 del 29/11/2023, dep. 2024, COGNOME, Rv. 285844 1 01).
Diversamente, in altre decisioni si è affermato che la mancanza, nell’imputazione, di alcun riferimento esplicito, diretto o mediante l’impiego formule equivalenti, al fatto che la sottrazione sia stata commesa su co destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità, impedisce di rite legittimamente contestata in fatto e ritenuta in sentenza l’aggravante di cui al 625, comma primo, n. 7, cod. pen. (Sez. 4, n. 46859 del 26/10/2023, COGNOME, Rv. 285465 – 01; Sez. 4, n. 44157 del 03/10/2023, COGNOME, Rv. 285647 – 01; Sez. 5, n. 26511 del 13/04/2021, Sciortino, Rv. 281556 – 01).
5. Ritiene il Collegio di aderire alla giurisprudenza secondo cui la circosta aggravante di cui all’art. 625, comma 1, n. 7, cod. pen., configurata dall’ess beni oggetto di sottrazione destinati a pubblico servizio ha complessivamente un natura valutativa e non “autoevidente”, poiché impone una verifica di ordin giuridico sulla natura della res, sulla sua specifica destinazione e sul concetto di pubblico servizio, la cui nozione è variabile in quanto condizionata dalle mutevo scelte del legislatore (Sez. 5, n. 3741 del 22/01/2024, COGNOME, Rv. 285878 – 0 Sez. 5, n. 14890 del 14/03/2024, COGNOME, Rv. 286291 – 01; Sez. 5, n. 28108 del 07/06/2024, COGNOME, n.m.; Sez.5, n.34329 del 04/06/2024, COGNOME, n.m.).
A tale conclusione si è pervenuti sulla scorta dei principi enunciati dalle Sezi unite Sorge (Sez. U., n. 24906 del 18/04/2019, Rv. 275436 – 01), che hanno affermato l’ammissibilità della contestazione in fatto delle circostanze aggrava a condizione che, nel rispetto del diritto di difesa, l’imputazione r adeguatamente gli elementi di fatto che integrano la fattispecie, tenutò conto de caratteristiche delle singole ipotesi circostanziali e, in particolare, della natu elementi costitutivi delle stesse.
Laddove le circostanze aggravanti, secondo la previsione normativa, si esauriscono «in comportamenti descritti nella loro materialità, ovvero riferi mezzi o oggetti determinati nelle loro caratteristiche», l’indicazione del materiale è idonea a riportare nell’imputazione la fattispecie aggravatrice in t
suoi elementi costitutivi, rendendo possibile un adeguato esercizio clel diritt difesa.
Si è precisato in proposito che il carattere “autoevidente” dell’elemen aggravatore non può farsi discendere dal carattere più o meno incontroverso del suo inquadramento da parte della giurisprudenza; se così fosse, – a parte considerazione degli sviluppi a cui è sempre aperta la interpretazio giurisprudenziale – nella sentenza Sorge non si sarebbe pervenuti a riconoscere necessità di contestazione ad hoc in relazione ad una serie di casi riportabili alla aggravante dell’art. 476, comma 2, cod.pen., come quello del verbale redatto dall Polizia giudiziaria, o della autentica del notaio, atti pacificamente inquadrati giurisprudenza nel novero di quelli fidefacenti.
Piuttosto, il parametro per riconoscere «la immediata percepibilità dell portata giuridica aggravatrice insita nella evocazione di un fatto o di un at dunque, la sfera delle conoscenze dell’uomo medio e cioè la possibilità per ta “agente” di percepire con un ragionamento semplice e diretto, la natura dell’a o comportamento contestati come capaci di rendere il fatto in esame, esposto ad una valutazione più severa» (così in motivazione Sez. 5, n. 14890 del 14/03/2024, COGNOME, cit.).
Con riguardo, invece, alle circostanze aggravanti nelle quali la previsio normativa include componenti valutative, rispetto alle quali le modalità del condotta integrano l’ipotesi aggravata, ove alle stesse siano attribuib li parti connotazioni qualitative o quantitative, nel caso in cui il risultato di valutazione non sia esplicitato nell’imputazione, la contestazione sarà priva di compiuta indicazione degli elementi costitutivi della fattispecie circostanziale.
Le Sezioni unite Sorge hanno chiarito che in tal caso, il connotato giuridico questione può ritenersi adeguatamente contestato anche mediante l’impiego di formule equivalenti che perciò siano in grado di sostituire con la medesima efficacia la contestazione formale.
Sul punto – in relazione a diverso contesto fattuale – vanno altreSì richiama le considerazioni espresse, in parte motiva, da Sez. 4, n. 26798 del 11/06/202 Giannoní, Rv. 286650; nella quale è stato rilevato, in diretta continuità co predetto arresto delle Sezioni Unite, come sia fondamentale (anche in relazione a principio dettato dall’art.552, comma 1, lett.c), cod.proc.pen. in tema di dov da parte del p.m. di enunciare il fatto “in forma chiara e precisa”) che la cond sia ascritta con sufficiente intellegibilità e completezza, in modo da consentire chiara percezione del complessivo disvalore del fatto e da permettere all’imputa una difesa effettiva; con la conseguenza che l’elemento circostanziale può ritener effettivamente imputato – pure in mancanza di una carenza di riferimento normativo – in presenza di una contestazione tale da denotare la volont
dell’accusa di ricomprendere l’elemento medesimo nel complessivo disvalore del fatto.
Applicando tali principi alla circostanza aggravante di cui all’art. 625 n cod. pen., ritiene il Collegio che la destinazione a pubblico servizib del b energia, oggetto di furto, non costituisca un connotato intrinseco ed autoeviden del bene stesso, dal momento che richiede una verifica di ordine giuridico sul natura della res, sulla sua specifica destinazione e sul concetto di “servizio pubblico” che si fonda su considerazioni di diritto, le quali non sono rese evid dal mero riferimento all’oggetto sottratto (così in motivazione Sez. 5, n. 3741 22/01/2024, COGNOME, cit.).
La destinazione a “pubblico servizio” del bene, la quale giustifica la più seve punizione della condotta di ablazione e rende ragione del diverso regime d procedibilità previsto dal legislatore del 2022, non è data dalla fruizione pubb del bene stesso, bensì dalla dimensione pubblica e collettiva dell’interesse att nel caso concreto, trattandosi di un bene che, per volontà del proprietario o detentore, ovvero per intrinseca qualità, serve ad un uso di pubblico vantaggi ovvero a un servizio fruibile dal pubblico (Sez. 6, n. 698 del 03/12/2013, de 2014, COGNOME, Rv. 257773 – 01).
Occorre, inoltre, considerare che la qualificazione della energia elettrica co servizio pubblico, riferito tanto alla fase della produzione che a quella distribuzione, rappresenta il frutto di una serie di interventi normativi prim secondari volti a disciplinare tali fasi con regolamentazione pubblica derogator ad assoggettare il gestore al dovere di imparzialità e ad affermare la destinazi istituzionale dell’attività al pubblico, in modo da comprendere solo le attività soddisfano direttamente i bisogni collettivi e non quelle che perseguono tale scop solo in via strumentale.
Lo stesso art. 625, n. 7bis cod. pen., il quale conforma l’effetto aggravatore ivi previsto al fatto che il bene sottratto afferisca ad un servizio pubblico qualificando espressamente quello di erogazione della energia – attribuisce, d canto suo, rilevanza decisiva alla condizione che debba trattarsi di servizio ges da soggetto pubblico o privato in regime di concessione pubblica.
Alla luce di tali considerazioni, si deve in conclusione affermare c l’aggravante in questione è connotata da componenti di natura valutativa, anche in ragione della variabilità della nozione di pubblico servizio, condizionata d mutevoli scelte del legislatore (Sez. 5, n. 3741 del 22/01/2024, COGNOME, cit.).
Va peraltro rilevato che, accanto alla contestaziorhe formale dell’aggravante, deve ritenersi consentita – proprio in applicazione dei c
principi derivanti dalla sentenza Sorge – anche una modalità di conteStazione no formale, che però deve essere tale da rendere manifesto all’imputato che dovr difendersi dall’accusa di avere sottratto un bene posto al servizio di un inter dell’intera collettività e diretto a vantaggio della stessa.
Si è perciò ritenuto che tale scopo risulta raggiunto quando nel capo d imputazione si faccia menzione di una condotta di furto di energia posta in esse mediante allaccio diretto alla rete di distribuzione dell’ente gestore; rete cap dare luogo ad un “servizio” e destinata a raggiungere le utenze terminali di numero indeterminato di persone, per soddisfare una esigenza di rilevanza “pubblica” (Sez. 5, n. 3741 del 22/01/2024, COGNOME, cit.; Sez. 5, n. 14890 14/03/2024, COGNOME, cit.; sez.5; Sez.5, n.34329 del 04/06/2024, COGNOME, cit.)
Nel caso in esame il capo di imputazione originariamente ascritto consente di ritenere contestata l’aggravante in questione, dal momento che, nella descrizion del fatto, oltre alla menzione della condotta di impossessamento di energ elettrica con sottrazione all’RAGIONE_SOCIALE, sussiste anche un ulteriore ed espli riferimento alla condotta mediante la menzione della «rete», con conseguente espressa correlazione all’allaccio diretto alle modalità di distribuzione vers numero indeterminato di utenti.
Deve quindi ritenersi che la circostanza aggravante tuttora idonea relazione al vigente testo dell’art.624, ult.comnna, cod.pen. – a determinar procedibilità d’ufficio del reato fosse stata complessivamente contestata in pun di fatto da parte dell’accusa.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accol e la sentenza impugnata va annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti Tribunale di Napoli Nord per il giudizio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmetter -Si gli atti al Tribunale di Napoli Nord per il giudizio.
Così deciso il 3 ottobre 2024
Il Consigliere estensore
La Presidente