Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 1954 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 1954 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ANNUNZIATA NOME COGNOME nato a NOCERA INFERIORE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/06/2023 RAGIONE_SOCIALEa CORTE APPELLO di SALERNO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; letta la requisitoria scritta del PG NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del
ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Salerno ha confermato la sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore del 22 settembre 2022, con cui COGNOME NOME era stata condannata alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi sette di reclusione ed euro centottanta di multa in relazione al reato di cui agli art 624 e 625 cod. pen., perché, al fine di trarne profitto per sé o per altri, si imposses sava di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per kwh 65.226, di proprietà RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE che sottraeva all’ente erogatore per l’immobile ubicato in San Marzano Sul Sarno, INDIRIZZO, valendosi di mezzo fraudolento (realizzazione di un allaccio abusivo alla rete RAGIONE_SOCIALE) e usando violenza sulle cose (manomissione del contatore per la misurazione dei consumi) – in San Marzano Sul Sarno il 19 novembre 2015.
In ordine alla procedibilità, la Corte di appello ha rilevato che, anche a seguito RAGIONE_SOCIALEa cd. riforma Cartabia, che ha introdotto la perseguibilità a querela del furto aggravato (tranne alcune fattispecie diverse da quella in oggetto), il reato de quo risultava perseguibile d’ufficio, in quanto il furto di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE è aggravato dal destinazione del bene a pubblico servizio ex art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen..
Peraltro, non poteva obiettarsi il difetto RAGIONE_SOCIALEa contestazione RAGIONE_SOCIALEa circostanza aggravante in oggetto, in quanto essa risultava contestata in fatto, dalla descrizione RAGIONE_SOCIALE‘imputazione, essendo chiaro ed esplicito il riferimento all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e non si trattava di circostanza a contenuto valutativo.
NOME COGNOME, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello per violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 625, c:omma primo, n. 7, cod. pen..
Si deduce che, contrariamente a quanto affermato dalla Corte territoriale, la circostanza aggravante RAGIONE_SOCIALEa destinazione del bene a pubblico servizio non è correttamente contestata, quando nel capo di imputazione non sia esposta esplicitamente la natura dei beni sottratti o direttamente o non siano impiegate formule equivalenti.
Nel caso in esame, pertanto, la mera indicazione RAGIONE_SOCIALEa tipologia del bene sottratto (RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE) non era sufficiente, occorrendo una contestazione formale e specifica.
Pertanto, non avendo la società RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE proposto querela entro il termine di tre mesi decorrente dall’entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE‘art. 85 d.lg n. 150 del 2022, il reato doveva essere dichiarato non procedibile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
Con riferimento all’unico motivo di ricorso, va rilevato che, in base al recente e condivisibile orientamento di questa Corte, in tema di furto, è configurabile l’aggravante di cui all’art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen., in caso di sottrazione di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE mediante allacciamento abusivo e diretto alla rete esterna, indipendentemente dal fatto che tale condotta abbia arrecato effettivo nocumento alla fornitura di RAGIONE_SOCIALE di altri utenti (Sez. 4, n. 1850 del 07/01/2016, Cagnassone, Rv. 266229). In linea con tale principio, si è osservato che tale aggravante è configurabile in caso di sottrazione mediante allacciamento abusivo ai terminali collocati in una proprietà privata, rilevando, non già l’esposizione alla pubblica fede RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE mentre transita nella rete, bensì la destinazione finale RAGIONE_SOCIALEa stessa a un pubblico servizio dal quale viene distolta, destinazione che comunque permane arche nella ipotesi di una tale condotta (Sez. 5, n. 27996 del 18/05/2023, COGNOME, non massimata; Sez. 5, n. 29329 del 23/03/2023, NOME, non massimata; Sez. 5, n. 1094 del 03/11/2021, dep. 2022, Mondino, Rv. 282543).
Le ipotesi descritte nell’art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen., infatti, trovano il loro comune fondamento nel maggiore rispetto che deve essere assicurato a determinate cose in ragione RAGIONE_SOCIALEe condizioni in cui le stesse si trovano o RAGIONE_SOCIALEa loro destinazione; in particolare, sono qualificabili come cose destinate a pubblico servizio quelle che servono ad un uso di pubblico vantaggio o di utilità collettiva, per volontà del detentore o del proprietario o per le qualità ad esse inerenti, appartenenti alla pubblica amministrazione o al privato (linee e vetture ferroviarie, valori bollati, ele trodotti, acquedotti, gasdotti, linee telefoniche, fontane pubbliche, biblioteche, far maci situati in un ospedale o in un pronto soccorso, ecc.). E’ irrilevante, pertanto, i dato RAGIONE_SOCIALEa loro appartenenza alla pubblica amministrazione o ad un privato, risultando sufficiente soltanto il loro attuale svolgimento di una funzione di utilità generale.
Il significato letterale RAGIONE_SOCIALE‘indicazione normativa ex art. 625, c:omma primo, n. 7, cod. pen. e la ratio RAGIONE_SOCIALEe relative ipotesi, individuate dal legislatore come evenienze idonee ad influire sulla gravità del reato e sulle conseguenze sanz:onatorie, inducono ad avvalorare un’interpretazione circa la ricorrenza di essa in senso oggettivo, condizionata solo alla loro effettiva presenza, a prescindere dagli effetti provocati dall’a zione delittuosa sul bene ritenuto meritevole di speciale tutela (Sez. 4, n. 21456 del 17/04/2002, Tirone, Rv. 221617).
Quanto alle modalità di contestazione di tale circostanza aggravante, deve ritenersi ammissibile la c.d. contestazione in fatto, quando vengano valorizzati comportamenti individuati nella loro materialità, ovvero riferiti a mezzi o ad oggetti determinati nelle loro caratteristiche, idonei a riportare nell’imputazione tutti gli e menti costitutivi RAGIONE_SOCIALEa fattispecie aggravatrice, rendendo così possibile l’adeguato
ck esercizio del diritto di difesa (Sez. 5, n. 16993 dei 02/03/2020, COGNOME, Rv. 279090; Sez. 2, n. 15999 del 18/12/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 279335).
Tale principio ha trovato concreta applicazione nelle seguenti fattispecie criminose: Sez. 4, n. 13210 del 09/03/2022, COGNOME, non massimata; b) Sez. 3, n. 2241 del 07/10/2021, dep. 2022, COGNOME, non massimata, in cui la contestazione RAGIONE_SOCIALE‘aggravante del numero RAGIONE_SOCIALEe persone prevista dall’art. 74, comma 3, d.P.R. n. 309 del 1990 è stata desunta dalla mera elencazione nominativa nel relativo capo di imputazione dei nominativi di dieci associati; c) Sez. 5, n. 7225 del 14/01/2021, COGNOME, non massimata; d) Sez. 7, Ord. n. 24646 del 15/01/2020, Porcedcia, non massimata, vicenda in cui l’aggravante prevista dall’art. 625, n. 8, cod. pen. è stata riconosciut per essere stato indicato nel capo di imputazione che il furto concerneva “n. 3 capre, n. 15 capretti svezzati, n. 1 agnello, n. 8 maialetti svezzati”; e) Sez. 1, n. 51260 de 08/02/2017, Archinito, Rv. 271261, relativa a fattispecie in cui si è ritenuta sussistente la circostanza aggravante RAGIONE_SOCIALEa premeditazione in conseguenza RAGIONE_SOCIALEa sola indicazione nei capo di imputazione RAGIONE_SOCIALEe modalità RAGIONE_SOCIALEa condotta e, cioè, “predisponendo mezzi e pianificando l’azione delittuosa con largo anticipo”.
In linea coi suesposti principi giurisprudenziali in materia e con la casistica appena riportata, va osservato che la Corte territoriale ha considerato la circostanza aggravante di cui all’art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen. inerente al furto su cose destinate a pubblico servizio correttamente contestata “in fatto”.
Canne sopra illustrato, quando l’oggetto del furto consiste in RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, la finalità di pubblico servizio è immanente e ricorre costantemente, indipendentemente dalle modalità concrete di esecuzione RAGIONE_SOCIALEa sottrazione, dalla natura pubblica o privata RAGIONE_SOCIALE‘ente erogatore o del fruitore del bene, dall’eventuale danno provocato all’apparecchio destinato alla fornitura e dall’effettivo nocumento arrecato alla somministrazione di RAGIONE_SOCIALE ad altri utenti.
L’aggravante di cui all’art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen., pertanto, è in sé integrata dalla sottrazione di RAGIONE_SOCIALE al servizio elettrico, in ragione RAGIONE_SOCIALEa natura pub blica del servizio (Sez. 5, n. 33824 del 05/06/2023, COGNOMECOGNOME non massimata). L’imputazione contiene chiaramente tutti gli elementi fattuali e norrnativi necessari, per cui consente di ritenere l’imputato edotto RAGIONE_SOCIALEa specifica contestazione formulata, anche sotto lo specifico profilo circostanziale, specificamente rappresentato. L’aggravante, peraltro, è stata comunque indicata nell’imputazione, sebbene in modo generico, con l’indicazione RAGIONE_SOCIALEa sola disposizione RAGIONE_SOCIALE‘art. 625 cod. pen., senza specificazione del connma e del numero.
In sostanza, il furto di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE è suscettibile di un unico, ben definit signìficato, poiché l’oggetto RAGIONE_SOCIALEa sottrazione è indefettibilmente destinato a pubblico servizio e non richiede, ai fini di una compiuta risposta difensiva, nessuna previa e
dettagliata esplicazione, per cui la sua contestazione, eseguita mediante la mera enunciazione RAGIONE_SOCIALEa condotta incriminata, deve considerarsi ritualmente avvenuta.
Dovendosi ritenere già ritualmente configurata ab origine l’aggravante in oggetto, la “contestazione” effettuata dal pubblico ministero ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 517 cod. proc. pen. può essere agevolmente considerata una mera precisazione, del tutto inidonea a ledere il diritto di difesa in genere e il diritto RAGIONE_SOCIALE‘imputato alla corrispondenz tra reato contestato e reato per cui vi è condanna.
L’esistenza ab origine RAGIONE_SOCIALE‘aggravante di cui all’art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen. rende il reato perseguibile d’ufficio, per cui la Corte distrettuale l’ha corrett mente considerata pienamente evincibile dal capo di imputazione.
Deve richiamarsi, infine, la recente condivisibile pronunzia di questa Corte – che si ritiene di richiamare integralmente – contenente ulteriori riferimenti giurisprudenziali relativi alle tematiche giuridiche esaminate nella presente sede (vedi Sez. 4, n. 48529 del 07/11/2023, NOME, non ancora nnassimata).
Per le ragioni che precedono, il ricorso va rigettato.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna RAGIONE_SOCIALEa ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali (art. 616 cod. proc. pen.).
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali.
Così deciso in Roma il 6 dicembre 2023.