Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 6809 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 6809 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/02/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a CATANIA il 19/01/1972
avverso la sentenza del 03/10/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore COGNOME
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RITENUTO IN FATTO
La Corte di Appello di Catania, con sentenza del 3 ottobre 2023, ha respinto l’appello proposto da NOME avverso la sentenza del Tribunale di Catania in composizione monocratica che la aveva riconosciuta colpevole del reato di furto di energia elettrica di cui all’art. 624 cod. pen., aggravato dalle circostanze di cui all’a 625 nn. 2 e 7 cod. pen. All’imputata era stato contestato di essersi impossessata di un quantitativo imprecisato di energia elettrica al fine di trarne profitto, sottraendol alla società fornitrice, tramite allaccio abusivo alla rete.
Ha proposto ricorso l’imputata per il tramite del proprio difensore di fiducia. Con il primo motivo lamenta vizio di violazione di legge, poiché i giudici di merito avrebbero dovuto dichiarare improcedibile l’azione penale per mancanza di querela. Con il secondo motivo, deduce vizio di violazione di legge per non avere la Corte territoriale rilevato il decorso del termine di prescrizione, trattandosi di rea commesso il 27 settembre 2010. Con il terzo motivo deduce vizio di violazione di legge e vizio di motivazione, non essendo mai emersa la riconducibilità all’imputata dell’utilizzo dell’appartamento cui era ricollegato il contatore di energia. I giudici merito avevano dedotto della circostanza dalla mera presenza della Russo nell’appartamento, inidonea a superare la regola di giudizio dell’aldilà da ogni ragionevole dubbio. Con il quarto motivo, la ricorrente si duole del vizio motivazionale in ordine alla mancata concessione della attenuanti generiche in regime di prevalenza sulle contestate aggravanti.
4.11 Procuratore generale ha concluso per il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo è infondato. L’art. 2, comma 1, lett. b) d.lgs. 150 del 2022, ch modificato il testo dell’art. 624 cod. pen., ha reso il delitto di furto procedibile a fatta salva l’ipotesi in cui vi sia anche la contestazione dell’aggravante ex art. 625, co 1, n. 7 cod. pen. Nel caso di specie, l’aggravante in parola è stata ritualmente contest nel capo di imputazione. In proposito, si è recentemente ribadito che la citata circosta aggravante è da ritenersi adeguatamente contestata ove venga addebitata una condotta di furto posta in essere mediante allaccio diretto alla rete di distribuzione del gestore, la quale garantisce l’erogazione di un “servizio” destinato a raggiungere le uten terminali di un numero indeterminato di persone, per soddisfare un’esigenza di rilevanza “pubblica” (Sez. 5, n. 14890 del 14/03/2024, Rv. 286291 – 01).
Il secondo motivo è infondato. Il termine ordinario di prescrizione del reato, che sare maturato nel termine di anni 12 e mesi 6 in data 27 marzo 2023, è rimasto sospeso, ai sensi dell’art. 159, n.3 cod. pen., per i seguenti periodi: dal 26 gennaio 2016 a
novembre 2016 per rinvio chiesto dal difensore, dall’Il luglio 2017 al 12 giugno rinvio chiesto dal difensore; dal 18 dicembre 2018 al 21 gennaio 2020 per ades difensore alla astensione; dal 21 gennaio 2020 al 25 febbraio 2020 per rinvio dal difensore, il tutto per un totale di anni 2, mesi 11 e giorni 11. Il ter viene a scadere in data 8 marzo 2026.
Il terzo motivo, con il quale si contesta la tenuta logica della sentenza quanto a dimostrazione della riconducibilità della sottrazione all’imputata, è manif infondato. Secondo il ricorrente sarebbe insufficiente, al riguardo, la mera p posto dell’imputata. Sul punto, le sentenze di merito, la cui motivazio congiuntamente secondo i principi della cd ” doppia conforme”, richiamano le ris della verifica ispettiva effettuata dall’Enel e l’oggettivo dato della intestazi alla Russo. Si tratta di motivazioni esaustive, coerenti e logiche, a fronte ricorrente oppone una contestazione generica, attesa la perfetta consapevole riconducibilità del contatore alla propria abitazione. Va ricordato che il reat energia elettrica è integrato , per costante giurisprudenza di questa Corte di per il fatto di essersi avvalso di una erogazione indebita, anche in caso in c abusivo o la manomissione siano commessi da altri (Sez. 5, n. 19119 del 16/03/2004, COGNOME, Rv. 227749 – 01; Sez. 5, n. 42602 del 23/09/2015, PG in proc. COGNOME, Rv. 266411 – 01).
E’ manifestamente infondato anche l’ultimo motivo, relativo al trattamento sanzi Deve ricordarsi che la determinazione della misura della pena tra il minimo e il edittale rientra nell’ampio potere discrezionale del giudice di merito, il qua suo compito anche se abbia valutato complessivamente gli elementi indicati nell’ cod. pen. (Sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004, COGNOME, Rv. 230278). Il giudice d esercita infatti la discrezionalità che la legge gli conferisce, attraverso l anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicat cod. pen. (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, COGNOME, Rv. 271243; Sez. 3, n. 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196; Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008, Gaspar 239754). Nella fattispecie, la pena è stata correttamente commisurata, peraltro ben inferiore al medio edittale, in considerazione degli elementi puntualmente so dai giudici di merito (in particolare, i plurimi precedenti penali specifici d Deve inoltre ribadirsi che le statuizioni relative al giudizio di comparazione circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio d sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arb ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo quella che per giustificare la soluzione dell’equivalenza si sia limitata a ri idonea GLYPH a GLYPH realizzare GLYPH l’adeguatezza GLYPH della GLYPH pena GLYPH irrogata GLYPH in GLYPH concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, GLYPH Rv. 245931 GLYPH 01,
Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017 , Rv. 270450 – 01). La Corte ha motivato il gi
equivalenza considerando, in modo congruo e non illogico, che la negativa personalità dell’imputata non fosse meritevole di una applicazione delle attenuanti generiche co giudizio di prevalenza.
Il ricorso va conclusivamente rigettato. Segue per legge la condanna della ricorrente pagamento delle spese processuali.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Roma, 11 febbraio 2025