Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3156 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3156 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOMENOME COGNOME
Data Udienza: 18/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a VITTORIA il 11/12/1998
avverso la sentenza del 26/09/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 26 settembre 2023 la Corte di appello di Catania ha confermato la pronuncia del Tribunale di Ragusa del 27 febbraio 2023 con cui NOME era stato condannato alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 180,00 di multa in ordine al reato di -furto aggravato di energia elettrica.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, erronea applicazione di legge per mancanza della condizione di procedibilità in relazione all’art. 625 n. 7 cod. pen., essendo stata ritenuta erroneamente contestata in fatto l’aggravante dell’esposizione dei beni alla pubblica fede, di cui non ricorrerebbero i presupposti applicativi.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non deducibile in questa sede di legittimità, poiché privo di adeguato confronto con le argomentazioni poste a sostegno della decisione impugnata.
Quest’ultima, infatti, appare lineare e congrua, oltre che priva di contraddizioni evidenti, e quindi inidonea ad essere sottoposta al sindacato di legittimità, a fronte di un argomento di impugnazione meramente reiterativo di una censura già sviluppata nel giudizio di appello – nella quale erano state congruamente evidenziate le ragioni di sussistenza della contestazione in fatto della circostanza aggravante prevista dall’art. 625 n. 7 cod. pen., con conseguente procedibilità di ufficio del reato contestato (cfr. pp. 2 e s. della sentenza impugnata) – reiteri le medesime considerazioni critiche espresse nel precedente atto impugnatorio, proposto avverso la sentenza di primo grado.
La Suprema Corte ha, in proposito, più volte chiarito che è inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l’atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (così, tra le altre, Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, COGNOME, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, COGNOME, Rv. 260608-01; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, COGNOME, Rv. 243838-01).
2.1. In ogni modo, con riferimento al caso di specie, trova troncante applicazione il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità per cui, in tema di furto di energia elettrica, può ritenersi legittimamente contestata in fatto e ritenuta in sentenza, senza la necessità di una specifica ed espressa formulazione, la circostanza aggravante di cui all’art. 625, comma primo, n. 7),
cod. pen., in quanto l’energia elettrica, su cui ricade la condotta di sottrazione, è un bene funzionalmente destinato a un pubblico servizio. (cfr. Sez. 5, n. 2505 del 29/11/2023, dep. 2024, Russo, Rv. 285844-01; nella cui fattispecie è stata ritenuta sufficiente l’indicazione, contenuta nel capo di imputazione, del furto di energia elettrica all’Enel, società che, pur se formalmente privata, gestisce su base nazionale, anche se non in forma di monopolio, il servizio pubblico di erogazione dell’energia).
All’inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 18 settembre 2024
Il Consigliere estensore
Il Pre idente