Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 41814 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: NOME COGNOME
Penale Sent. Sez. 2 Num. 41814 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/11/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME
UP – 18/11/2025
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME, nata a Lamezia Terme il giorno DATA_NASCITA rappresentata ed assistita dall’AVV_NOTAIO – di fiducia avverso la sentenza in data 24/6/2025 della Corte di Appello di Reggio Calabria visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che non e stata richiesta dalle parti la trattazione orale del procedimento; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto Procuratore Generale, NOME COGNOME, ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 24 giugno 2025 la Corte di Appello di Reggio Calabria ha confermato la sentenza in data 8 marzo 2024 del Tribunale della medesima città con la quale, all’esito di giudizio abbreviato, era stata affermata la penale responsabilità di NOME COGNOME in relazione al reato di invasione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica ex artt. 633 e 639-bis cod. pen. (capo A della rubrica delle imputazioni) e di furto continuato ed aggravato ex artt. 81, 624 e 625 nn. 2 e 7, cod. pen. di energia elettrica (capo B), reati accertati in data 4 maggio 2022.
Ricorre per Cassazione avverso la predetta sentenza il difensore dell’imputata, deducendo:
2.1. Violazione di legge ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione all’art. 624 cod. pen. per come modificato dall’art. 2, comma 1, lett. I) del d.lgs. n. 150/2022 e 625 n. 7 cod. pen. con riguardo all’insussistenza della circostanza aggravante della destinazione a pubblico servizio.
Rileva, al riguardo, la difesa della ricorrente che avrebbero errato i Giudici di merito nel ritenere configurato a carico dell’imputata il reato di furto di energia elettrica aggravato dalla destinazione a pubblico servizio del bene sottratto ed evidenzia che la Corte di appello, nella motivazione della sentenza impugnata ha affermato che la condotta dell’imputata, consistita nell’aggancio alla rete centrale del fornitore di energia elettrica, mediante manipolazione della casetta esterna, Ł caratterizzata dall’aggravante di avere commesso il fatto su ‘cose esposte alla pubblica fede’ il che determina la perseguibilità d’ufficio di detto reato. Circostanza che non risulta neppure contestata e che comunque non determina la procedibilità di ufficio del reato de quo .
A ciò si aggiunge – prosegue la difesa della ricorrente – che l’energia elettrica asseritamente sottratta non era destinata al servizio pubblico, bensì a fornire un’abitazione privata il che farebbe venir meno l’aggravante contestata.
Ne conseguirebbe che il reato non sarebbe perseguibile per difetto di querela da parte dell’ente fornitore dell’energia.
2.2. Violazione di legge e vizi di motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 20-bis cod. pen. e 53 l. n. 689/81 per mancata conversione della pena detentiva in quella pecuniaria.
Si duole la difesa della ricorrente del fatto che la Corte di appello al fine di negare l’invocata sostituzione della pena ha valorizzato i precedenti penali dell’imputata che non avrebbe provveduto al pagamento di una precedente pena pecuniaria sebbene la norma non riconosca al Giudice la possibilità di effettuare una valutazione sulla capacità del condannato di adempiere al pagamento della sanzione ma solo una valutazione ex art. 133 cod. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Occorre, innanzitutto evidenziare che il ricorso in esame non contiene alcuna contestazione specifica in relazione alla consumazione da parte dell’imputata del reato di cui al capo A della rubrica delle imputazioni, con la conseguenza che l’affermazione della penale responsabilità della NOME deve ritenersi divenuta irrevocabile in ordina a tale reato.
2 Il primo motivo di ricorso non Ł fondato.
Non Ł, infatti, corretto quanto sostenuto dalla difesa dell’imputata circa il fatto che la circostanza relativa dell’aver commesso il fatto su bene destinato a pubblico servizio non risulta contestata. In realtà, Ł sufficiente leggere il contenuto del capo B della rubrica delle imputazioni per rendersi conto che nel caso in esame sono contestate sia l’aggravante dell’esposizione del bene sottratto (energia elettrica) per necessità e consuetudine alla pubblica fede, sia quella dell’essere stato il fatto commesso su bene destinato a pubblico servizio o a pubblica utilità.
Già il Tribunale aveva evidenziato come la situazione di fatto posta in essere dall’imputata (allaccio di cavi direttamente alla rete di distribuzione che confluivano in un contatore con interruttore collocato all’interno dell’abitazione abusivamente occupata) consentivano di ritenere sussistenti entrambi i profili della circostanza aggravante in contestazione.
La stessa Corte di appello, nonostante il richiamo in motivazione alla sola aggravante dell’essere stata l’azione compiuta su bene esposto per necessità e consuetudine alla pubblica fede, nella ricostruzione del fatto ha comunque evidenziato (pagg. 1 e 2 della sentenza impugnata) che l’allaccio abusivo Ł avvenuto non modificando il contatore interno all’abitazione bensì attraverso un allaccio alla rete centrale, mediante la manipolazione di una cassetta esterna.
Risulta, pertanto, evidente in fatto che l’azione Ł stata compiuta mediante un collegamento su una rete di fornitura che trasportava energia elettrica destinata a pubblico servizio e, del resto, questa Corte ha chiarito che «In tema di furto, la circostanza aggravante dell’essere i beni oggetto di sottrazione destinati a pubblico servizio ha natura valutativa e deve ritenersi adeguatamente contestata anche qualora non venga evocata formalmente, ma con perifrasi o espressioni che la riguardino puntualmente, idonee a consentire all’imputato di difendersi» (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto correttamente contestata la circostanza aggravante con la sola indicazione – quale bene sottratto dell’energia elettrica erogata da ente esercente il servizio elettrico nazionale) ( ex ceteris :
Sez. 5, n. 37142 del 12/06/2024, PG C/ Puglisi, Rv. 287060 – 01).
Ne consegue che Ł del tutto irrilevante la carenza motivazionale dedotta ed il conseguente vizio di diritto con il quale la Corte di appello ha ricollegato la procedibilità di ufficio del reato alla circostanza dell”esposizione del bene’ alla pubblica fede, essendo un dato autoevidente che nel caso in esame ricorre anche la circostanza aggravante della destinazione dell’energia sottratta a pubblico servizio avendo questa Corte anche evidenziato in un caso relativo al furto di energia elettrica, che la citata circostanza aggravante Ł da ritenersi adeguatamente contestata ove venga riferita alla condotta di furto posta in essere mediante allaccio diretto alla rete di distribuzione dell’ente gestore, la quale garantisce l’erogazione di un “servizio” destinato a raggiungere le utenze terminali di un numero indeterminato di persone, per soddisfare un’esigenza di rilevanza “pubblica”» (Sez. 5, n. 35873 del 23/05/2024, PG C/Centamore, Rv. 286943 – 01, in motivazione) il che rende pacificamente procedibile d’ufficio il reato de quo .
Manifestamente infondato Ł, invece, il secondo motivo di ricorso.
La Corte di appello (pag. 2) ha indicato un serie di elementi (mancanza di credito fiduciario riconoscibile alla ricorrente, gravata da molteplici precedenti specifici, sia in materia di reati contro il patrimonio, che di invasione di edifici), poi aggiungendo testualmente che «la pericolosità qualificata della prevenuta emergente dalla sua bibliografia penale denota la sussistenza di fondati motivi per ritenere che la condannata non adempirà alle prescrizioni imposte e soprattutto che la sostituzione della pena detentiva non assicurerà le prevenzione del pericolo di commissione di ulteriori reati».
Osserva il Collegio che nel caso in esame ci si trova in presenza di una motivazione congrua, non manifestamente illogica e rispettosa dei principi di legge in forza della quale la Corte territoriale ha spiegato le ragioni per le quali non ha ritenuto di riconoscere all’imputata il beneficio di cui all’art. 20-bis cod. pen.
Trattasi di una valutazione di merito che, in quanto avente le caratteristiche sopra indicate, non contiene vizi rilevabili in sede di legittimità anche alla luce del fatto che questa Corte ha già avuto modo di chiarire che «In tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il giudice può respingere la richiesta anche facendo esclusivo riferimento ai soli precedenti penali dell’imputato purchØ dalla loro valutazione, che deve essere oggetto di specifica, puntuale e concreta motivazione, emergano elementi indiscutibilmente negativi in ordine alla prognosi della finalità rieducativa della pena sostitutiva, del contenimento del rischio di recidiva e dell’adempimento delle prescrizioni imposte» (Sez. 5, n. 24093 del 13/05/2025, COGNOME, Rv. 288210 – 01).
Da quanto sopra consegue il rigetto del ricorso in esame, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così Ł deciso, 18/11/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente
NOME
NOME COGNOME