Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 1385 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 1385 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/12/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MONZA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/11/2020 della CORTE di APPELLO di PALERMO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO generale NOME COGNOME, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna di COGNOME NOME per il furto di energia elettrica accertato il 28 febbraio 2012.
Avverso la sentenza ricorre l’imputato, tramite il difensore, articolando sei motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari alla motivazione.
Con il primo motivo eccepisce la nullità dell’intero giudizio, per nullità del decreto di citazione in primo grado, in quanto notificato al difensore in assenza dei presupposti di cui all’art. 161, comma 4, cod. proc. pen.
Con il secondo motivo eccepisce il decorso del termine prescrizionale in data anteriore alla pronuncia di primo grado.
Con il terzo deduce la nullità per genericità del capo di imputazione, in ragione della omessa indicazione della data di inizio della condotta e del quantitativo di energia sottratta.
Con il quarto denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in punto di ritenuta attendibilità della persona offesa.
Con il quinto lamenta il riconoscimento della recidiva.
Con sesto si duole della eccessiva severità del trattamento sanzionatorio e del diniego delle circostanze attenuanti generiche e di quella di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen.
Il ricorso è stato trattato, senza intervento delle parti, nelle forme di cui all’art. 23, comma 8 legge n. 176 del 2020 e successive modifiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Il primo motivo è manifestamente infondato.
Il decreto di citazione a giudizio è stato notificato all’imputato nel pieno rispetto delle regole dettate dall’art. 161 cod. proc, pen.
L’ufficiale giudiziario si è recato presso il domicilio eletto dall’imputato e ha constatato l’impossibilità di consegnare l’atto al destinatario perché “sloggiato come da informazioni assunte”; si è quindi correttamente proceduto alla notificazione al difensore secondo il meccanismo previsto dall’art. 161, comma 4, cod. proc. pen.
La diversa opzione interpretativa, coltivata in ricorso, non tiene conto degli arresti oramai consolidati della giurisprudenza di legittimità.
Per integrare l’ipotesi di “impossibilità” della notifica, ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen., è sufficiente l’attestazione dell’assenza dell’imputato nel domicilio dichiarato o del domiciliatario nel domicilio eletto, senza che sia necessaria alcuna ulteriore ricerca (Sez.6, n. 24864 del 19/04/2017, COGNOME, Rv. 270031-01; Sez. 6, n. 52174 del 06/10/2017, COGNOME, Rv. 271560-01; Sez. 3, n. 12909 del 20/01/2016, COGNOME, Rv. 268158; Sez. 6, n. 42548 del 15/09/2016,
Corradini, Rv. 268223). Orientamento che ha ricevuto il recente avallo delle Sezioni Unite, le quali hanno ribadito che anche la temporanea assenza dell’imputato consente il ricorso all’alternativa prevista dall’art. 161, comma 4, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 14573 del 25/11/2021, dep. 2022, D., Rv. 282848 02).
3. Il secondo motivo è manifestamente infondato.
Non è ancora decorso il termine massimo di prescrizione del reato in contestazione, pari a 13 anni e 4 mesi, avuto riguardo a: l’operatività di due circostanze aggravanti ad effetto speciale (artt. 625, comma primo, n. 2 cod. pen. e 99, comma quarto, cod. pen.); il criterio di cui all’art. 63, comma quarto, cod pen.; l’aumento di due terzi da applicare per il calcolo della prescrizione massima, ex art. 161 cod. pen., in presenza della citata recidiva.
4. Il terzo motivo è manifestamente infondato.
Il capo di imputazione contiene una chiara e completa descrizione delle modalità dell’azione, nonché della data e del luogo del fatto: furto di energia elettrica compiuto tramite un allaccio abusivo, che consentiva di oltrepassare il contatore n. 02220630, in favore dell’abitazione occupata dall’imputato (peraltro presente al momento della verifica); fatto accertato in Ficarazzi il 28 febbraio 2012.
La data di inizio della condotta illecita e il quantitativo di energia sottratta non costituiscono elementi essenziali del fatto.
5. Il quarto motivo esula dal novero dei vizi deducibili.
Esso si sostanzia nella rivisitazione del materiale probatorio, già ampiamente vagliato dalla doppia conforme di condanna che, in estrema sintesi, si fonda su:
la sussistenza della condotta materiale alla luce della incontestata verifica dell’allaccio abusivo;
la riferibilità della condotta all’imputato, il quale era l’intestatario dell’utenz occupava l’abitazione a favore della quale era stato effettuato l’allaccio abusivo ed era presente in casa al momento della verifica, tanto che aveva sottoscritto il verbale di accertamento senza nulla obiettare.
Il quinto e il sesto motivo sono generici perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pag. 2 sulla recidiva, pag. 2 e 3 sulla entità della pena e sulle circostanze attenuanti generiche).
La doglianza sul mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 62, n. 4, cod. pen. è inedita.
Alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 15/12/2022