Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 44325 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 44325 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a PALERMO il 06/08/1951
avverso la sentenza del 07/03/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del PG che ha chiesto il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
La Corte di Appello di Palermo, con sentenza del 7 marzo 2024, ha respin l’appello proposto da COGNOME Salvatore avverso la sentenza del Tribunale di Pale in composizione monocratica che lo aveva riconosciuto colpevole del reato di furt energia elettrica di cui all’art. 624 cod. pen., aggravato dalle circostanze di c 625 nn. 2 e 7 cod. pen.
All’imputato era stato contestato di essersi impossessato di un quantit imprecisato di energia elettrica al fine di trarne profitto, sottraendolo al fornitrice, tramite la manomissione dei tenoni posteriori del contatore affinch registrasse un quantitativo di energia inferiore rispetto a quanto effettiv erogato.
La Corte di Palermo, nel respingere l’appello, ha innanzitutto escluso che la sen impugnata potesse essere nulla per genericità dell’imputazione, ritene quest’ultima formulata in maniera chiara e precisa, contenente la descrizione elementi costitutivi del reato contestato. La stessa Corte escludeva alt possibilità di riaprire l’istruttoria dibattimentale per procedere all’acqui nuove prove che attestassero le frequenti assenze dell’imputato dal luog residenza, non ritenendole necessarie ai fini della decisione. Aggiungeva in se che le risultanze probatorie erano idonee a fondare la responsabilità dell’imp non ravvisando inutilizzabilità delle stesse, contrariamente a quanto denun dall’appellante. Infatti, l’accertamento compiuto dal personale dell’Enel non considerarsi un accertamento tecnico irripetibile, per lo svolgimento del sarebbe stata necessaria la presenza dell’imputato o di altro soggetto competen questi nominato affinché vigilasse in merito alla correttezza delle operazioni.
La Corte riteneva che l’imputato, residente presso l’abitazione oggetto di ver intestatario del pertinente contratto di fornitura di energia elettrica non pot essere a conoscenza dell’allaccio abusivo, conformandosi a quanto enunciato questa Corte di legittimità nella sentenza n. 24592 del 30/04/2021 (Rv. 28144 cioè che risponde di furto di energia elettrica anche colui che, pur non a materialmente realizzato la condotta di collegamento, si avvantag consapevolmente della stessa. Invero, gli esigui importi dovuti dall’imputato risu dalle bollette sarebbero un’ulteriore prova a sostegno della consapevol del l’im possessamento.
Infine, il giudice di appello respingeva anche le doglianze relative alle agg contestate e in merito alla dosimetria della pena, reputandola congrua in rela
2),
alle modalità del fatto, all’entità del danno provocato (motivo di esclu dell’attenuante di cui all’art. 62, n.4 cod. pen.) e alla totale assenza di riparatorie.
Ha proposto ricorso l’imputato per il tramite del proprio difensore di fi lamentando, con un primo motivo, nullità della sentenza di primo grado per generic del capo di imputazione, il quale mancherebbe di indicare il quantitativo di ene prelevato e la data in cui avrebbe avuto origine la condotta sottrattiva, neces stabilire il coinvolgimento dell’imputato.
Con i successivi cinque motivi di ricorso, l’imputato contesta l’affermazione di pe responsabilità. In particolare, si duole della mancata riapertura dell’ist dibattimentale al fine di acquisire le prove richieste; lamenta violazione delle poste a garanzia di un processo equo per essere stata la condanna bas esclusivamente su risultanze probatorie inutilizzabili in quanto assunte in assenz prescritti adempimenti garantistici. Il riferimento è al verbale di verific personale dell’Enel, congiuntamente agli operatori di P.G., ha redatto in ass dell’imputato nonostante si trattasse di accertamento tecnico irripetibile.
Il ricorrente contesta poi l’assenza di motivazione in relazione al nesso sussi tra la manomissione esterna del contatore e l’alterazione interna che avr comportato la sottrazione fraudolenta di energia elettrica. I giudici di merito av omesso di spiegare quale tipologia di manomissione avrebbe realizzato l’imputato fine di alterare la registrazione. Egli rileva altresì che nel medesimo stabile collocato il suo appartamento sono stati rinvenuti altri contatori ugualm manomessi: la Corte territoriale non aveva motivato riguardo la richiesta di accer che fosse stato effettivamente l’imputato l’autore della manomissione, e non un a dei condomini nell’erronea convinzione di alterare il proprio contatore (essendo qu sprovvisti di targa nominativa, per cui facilmente confondibili).
Quanto alla censura relativa alla configurazione dell’elemento soggettivo del reat ricorrente sostiene l’impossibilità di percepire un’eccentrica variazione nei con avendo egli imputato la riduzione degli stessi alle frequenti ass dall’appartamento: il fatto che beneficiasse della riduzione connessa manomissione non implica che avesse necessariamente contezza di quest’ultima.
Con ulteriori tre motivi, il ricorrente si duole della mancata esclusione delle agg di cui all’art. 625, nn. 2 e 7 cod. pen. In relazione a quest’ultima, l’imputaz conteneva specifica indicazione della ragione per cui tale aggravante si rite configurata. Inoltre, il fatto che il contatore era posizionato in un luogo acc unicamente ai condomini varrebbe ad escludere l’esposizione a pubblica fede. Per c
che attiene all’aggravante della violenza sulle cose, si sottolinea la mancanz prove circa la riconducibilità concreta della manomissione al ricorrente.
Con un ultimo motivo, il ricorrente censura l’entità del trattamento sanziona essendo stata l’attenuante di cui all’art. 62, n.4 cod. pen. esclusa sulla ba stima presuntiva del danno e la gravità del fatto ricavata dalla mera commiss dello stesso, avendo altresì omesso i giudici di merito di tenere in considerazi fini del calcolo della sanzione, tra le altre cose, l’età avanzata dell’imputato
4.11 Procuratore generale ha concluso per il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo è infondato. 2. L’imputato ha scelto di definire il procedimento a suo carico con le forme de abbreviato condizionato. Orbene, è consolidato l’orientamento secondo cui, una vo Instaurato il giudizio abbreviato condizionato, senza che vi sia stata alcuna mo o integrazione dell’accusa da parte del pubblico ministero e senza che il giudice rilevato vizi nella formulazione dell’imputazione, non è consentito all’imp eccepire la nullità della richiesta di rinvio a giudizio per gener indeterminatezza del capo di imputazione ( Sez. 6, n. 21265 del 15/12/201 PG/Bianco, Rv. 252854 – 01; Sez. 5, n. 33870 del 07/04/2017, COGNOME Rv. 270475 – 01). Si è evidenziato, al riguardo, che la richiesta di giudizio abb determina una cristallizzazione dell’imputazione da cui l’imputato ha scel difendersi; GLYPH ne GLYPH consegue GLYPH l’impossibilità GLYPH per quest’ultimo GLYPH di GLYPH eccepirne l’indeterminatezza, salvo che dimostri che la genericità o l’indetermina dell’imputazione gli abbia impedito di esercitare la sua difesa. Sul punto, le s di merito chiariscono che, a seguito delle verifiche dei tecnici Enel del 9 giugno era stato accertato come fosse stata praticata una manomissione al misurator energia grazie al quale i consumi venivano registrati in quantità inferiore ris quelli erogati: il calcolo era effettuato a far data dal 1 novembre 2015. Ora, il M si è ampiamente difeso in ordine a tale circostanza, offrendo di dimostrare c flessione dei consumi in quel periodo era dovuta alla minore presenza press propria abitazione. Pertanto, GLYPH la formulazione dell’imputazione non ha affatto impedito all’imputato di allegare e offrire di provare elementi a sua difesa. Per l’imputazione riporta con adeguata specificità i tratti del fatto con pacificamente riconosciuta dalla consolidata giurisprudenza di legittimità anche caso GLYPH di GLYPH connotazione GLYPH temporale GLYPH con GLYPH la GLYPH locuzione GLYPH ” GLYPH fino GLYPH al” (Sez. 5, n. 6335 del 18/10/2013, Morante, Rv. 258948 – 01). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Il secondo motivo è infondato. La prova oggetto della richiesta di rinnovaz istruttoria, invero, non è quella cui era stato condizionato il rito abbreviato (
avrebbe GLYPH certamente GLYPH reso GLYPH doverosa GLYPH l’acquisizione GLYPH in GLYPH appello: GLYPH cfr. Sez. 2 – n. 18401 del 22/03/2024, Rv. 286325 – 01.). Nel caso di specie, la C territoriale ha fatto corretta applicazione delle ordinarie regole che discipli rinnovazione istruttoria, ammissibile solo in caso di assoluta necessità acquisizione probatoria ai fini della decisione. Su punto, non presenta illogi giudizio della corte territoriale secondo cui era del tutto ininfluente il d presenza in casa del Morreale, in considerazione delle risultanze dell’accertam operato dai tecnici Enel, secondo cui la flessione dei consumi era conseguente avvenuta manomissione del contatore.
Il terzo motivo è infondato. L’attività di verifica dello stato dei luoghi effet occasione di accertamenti per furto di energia elettrica, dal personale del erogatore, non costituisce atto irripetibile cui debbano applicarsi le garanzie dif di cui all’art. 360 cod. proc. pen (Sez. 5 – , n. 45253 del 27/10/2021 Rv. 282 01, Contino). Come chiarito in relazione ad analoghe censure da Sez. 5, n. 35027 d 16/06/2021, COGNOME, non massimata, la norma di riferimento per valutare regime di utilizzabilità degli atti in questione è l’art. 220 disp. att. cod. che estende la applicabilità delle norme del codice di procedura penale alle attiv ispezione o vigilanza compiute da persone non appartenenti alla polizia giudizia prima dell’avvio del procedimento penale. Tra le disposizioni del codice di proced penale, che devono essere applicate, è ricompreso l’art. 348 cod. proc. pen. Nel di specie, i verificatori dell’Enel hanno legittimamente compiuto l’attività accer ai sensi del combinato disposto degli artt. 220 disp. att. cod. proc. pen. , in r all’art. 348 cod. proc. pen., agendo con i poteri propri della polizia giudizi quale, ai sensi dell’art. 55 del cod. proc. pen., ha anche il compito di “assic fonti di prova e raccogliere guanto altro possa servire per l’applicazione della penale”. Né l’attività con cui, attraverso la verifica dello stato dei luoghi, l giudiziaria trae elementi per l’accertamento di un reato costituisce atto irripet cui abbia diritto di assistere il difensore, ai sensi degli artt. 360 del codice quanto le garanzie difensive trovano applicazione solo quando si eseguano prelievi manipolazioni tali da modificare in qualche modo la situazione obbietti preesistente. L’assistenza del difensore dell’interessato è essenziale appunto ne in cui l’operazione tecnica non potrebbe essere ripetuta nelle stesse condizioni. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Il quarto motivo, con il quale si contesta la tenuta logica della sentenza quant mancata dimostrazione della affermata manomissione, è infondato. Secondo il ricorrente, non vi sarebbe alcuna spiegazione in ordine alla tìpologia di manomissio che aveva portato il malfunzionamento del contatore con conseguente contabilizzazione al ribasso dell’energia, sussistendo solo l’elemento evidente rottura dell’incastro posteriore. Sul punto, la sentenza di primo grado, con la la sentenza impugnata, secondo i principi della cd ” doppia conforme” forma u
unicum motivazionale, riporta le sommarie informazioni testimoniali del tecnico En , COGNOME COGNOME il quale ha riferito che il contatore presentava la rottura dei posteriori ( ossia l’incastro naturale del contatore) e, per effetto della manomi i consumi erano stati contabilizzati con una percentuale di errore del 56,6 misurazione effettuata con strumenti tecnici in uso all’Enel). La manomissione contatore ha infatti comportato che l’ente erogatore ha regolarmente fornito ene elettrica senza poter verificare, se non attraverso un accertamento in l’alterazione della registrazione del consumo. Le deduzioni del ricorren sostanziano in una contestazione generica, dal momento che i giudici di meri chiariscono in cosa consisteva la manomissione ( appunto nella rottura degli inca posteriori del contatore), mentre la misurazione ha consentito di quantifica diversa contabilizzazione del consumo effettivamente distribuito ( cfr., in tal sez. 4, n.33966 del 7 aprile 2022, n.m.).
Il sesto e settimo motivo, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto attin all’elemento soggettivo del reato, sono infondati. Al riguardo, i giudici di motivano esaurientemente in ordine alla consapevolezza del ricorrente circa riferibilità del contatore alla propria abitazione, rilevando che: 1) lo stesso ri in sede di esame, aveva dichiarato di essersi accorto, dopo aver constata mancanza di erogazione, che ” il contatore non c’era più” ( i tecnici Enel ave rimosso il contatore manomesso); così ammettendo di saper riconoscere qual era l’apparecchio collegato al proprio appartamento; 2) che il contatore, seppur nominativo, riportava un numero di codice uguale a quello riportato in bolletta; ricorrente aveva affermato di saper riconoscere il contatore quando si recava vano condominiale al fine di ripristinare l’erogazione di energia. Si tr motivazioni esaustive, coerenti e logiche, a fronte delle quali il ricorrente op fatto che i tecnici Enel avevano rilevato, il giorno del sopralluogo altre manomiss Ciò però non mina la tenuta logica delle considerazioni sopra riportate, inerenti sicura conoscenza, da parte dell’imputato, di quale fosse il contatore che alimen la propria abitazione. Inoltre, restano ininfluenti le considerazioni circa la percezione, da parte del ricorrente, del beneficio fruito dalla flessione dei cons simili casi, attesa la conoscenza della riconducibilità del contatore alla abitazione, il reato di furto è integrato, per costante giurisprudenza di quest di legittimità, per il fatto di essersi avvalso di una erogazione indebita, anche in cui l’allaccio abusivo o la manomissione siano commessi da alt (Sez. 5, n. 19119 del 16/03/2004, COGNOME, Rv. 227749 – 01 Sez. 5, n. 42602 del 23/09/2015, PG in proc. COGNOME, Rv. 266411 – 01). L Corte argomenta poi in modo non illogico in considerazione della certa non irrisori del risparmio accertato, pari a oltre la metà dell’energia di fatto erogata, rendeva certa la contezza da parte dell’imputato (pag. 6 sentenza di appello).
Sono infondati tutti i motivi relativi alla configurabilità delle aggravanti con Va in primo luogo rilevato che la Corte territoriale ha riconosciuto l’aggravante d all’art. 625 n. 7 ( furto commesso su cosa destinata a pubblico servi regolarmente contestata nel capo di imputazione. Così decidendo, la Corte territori ha fatto corretta applicazione dei consolidati principi secondo cui l’ energia el deve considerarsi GLYPH bene GLYPH indispensabile, GLYPH la cui erogazione GLYPH rientra nel GLYPH concetto GLYPH di pubblico servizio, GLYPH cosicchè deve ritenersi GLYPH che sia configurabile la contestata aggravante, la cui ratio risiede proprio nella m tutela GLYPH che deve essere offerta GLYPH a determinate GLYPH cose, GLYPH in ragione della GLYPH loro destinazione. La sussistenza di tale presupposto determin l’operatività dell’aggravante GLYPH (sez. 4, n. 21456 del 17/4/2002,Tirone, Rv. 226117-01; n. 1850 del 7/1/2016, COGNOME, Rv. 266229-01). Le cose destinate al pubblico servizio non si identificano infatti per loro funzione è pubblica, ma perche sono destinate alla resa un servizio fruibile dal pubblico (sez. 6, n. 698 del 3/12/2013, 2014, n.m.; sez. 5, n. 1094 del 3/11/2021, dep.2022, COGNOME, Rv 282543; sez. 5, n. 42373 del 27/6/2023, n.m., relativa proprio a caso di manomissione del contatore). L’aggravante, pertanto, sussi per il fatto stesso che la cosa sottratta sia oggettivamente caratter da un nesso funzionale all’erogazione di un pubblico servizio, esse arbitrario GLYPH sostenere che la nozione GLYPH di «pubblico GLYPH servizio», GLYPH in rapporto GLYPH alla GLYPH destinazione GLYPH di GLYPH beni GLYPH strumentali, GLYPH si GLYPH incentri sull’accessibilità GLYPH di essi ad opera della GLYPH generalità GLYPH dei consociati, rilevando invece la qualità del servizio che viene organizzato an attraverso la destinazione di risorse umane e materiali ( sez. 1094 del 03/11/2021, Mondino, Rv. 282543 – 01). Stesse considerazioni valgono in ordine alla aggravante dell’uso di violenza sulle cose. Finvero parimenti consoli il principio secondo cui in tema di furto di energia elettrica, l’aggravant violenza sulle cose – prevista dall’art. 625, primo comma, n. 2), cod. pe configurabile anche quando l’allacciamento abusivo alla rete di distribuzione ve materialmente compiuto da persona diversa dall’agente che si limiti a fare dell’allaccio altrui, trattandosi di circostanza di natura oggettiva, valutabile dell’agente se conosciuta o ignorata per colpa (Sez. 4 – n. 5973 del 05/02/2 Carlo, Rv. 278438 – 01; Sez. 5 – n. 24592 del 30/04/2021, COGNOME, Rv. 28144 01). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
E’ infondato anche l’ultimo motivo, relativo al trattamento sanzionatorio. Quanto mancata concessione della attenuante della tenuità del danno, va ribadito che, ai del riconoscimento dell’invocata circostanza attenuante, l’entità del pregiudizio essere di rilevanza minima (v., ad es., Sez. 5, n. 42819 del 19/06/2014, Lucch
Rv. 261044 – 0). E va altresì sottolineato che, in tema di furto di energia elett utenza domestica, l’attenuante non può, di regola, essere concessa in quanto n abitazioni l’appropriazione illecita di energia avviene con flusso continuo consumazione del reato deve ritenersi protratta per tutto il periodo in cui l venga abitata (Sez. 4, n. 18485 del 23/01/2009, Falcone, Rv. 243977 – 01). In ord al complessivo trattamento sanzionatorio, deve ricordarsi che la determinazio della misura della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra nell’ampio p discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche se valutato globalmente gli elementi indicati nell’art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. del 20/09/2004, COGNOME, Rv. 230278). Il giudice del merito esercita infat discrezionalità che la legge gli conferisce, attraverso l’enunciazione, anche sin della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell’art. 133 c (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, COGNOME, Rv. 271243; Sez. 3, n. 6877 d 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196; Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008, COGNOME Rv. 239754). E’ dunque ammissibile il sindacato di legittimità solo quando quantificazione costituisca il frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogi contrario, nella fattispecie, la pena è stata correttamente commisurata, pealt misura ben inferiore al medio edittale, in considerazione degli elementi puntualmen sottolineati dai giudici di merito ( gravi e plurimi precedenti penali, modalità condotta, assenza di resipiscenza). Le medesime considerazioni si impongono in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche: va infatti ricordato c tema di circostanze attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizi fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché n contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli in nell’art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concess dell’esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME Rv. 271269, fattis nella quali la Corte ha ritenuto sufficiente, ai fini dell’esclusione delle a generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell’imputato plurimi precedenti penali, infine, non consentono la valutazione ai sensi dell’art bis cod. pen .(Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591 – 02). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Il ricorso va conclusivamente rigettato. Segue per legge la condanna del ricorr al pagamento delle spese processuali.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Roma, 5 novembre 2024