Furto di Energia Elettrica: Quando il Gestore è Responsabile?
Il furto di energia elettrica attraverso la manomissione del contatore è un reato che pone questioni complesse sulla determinazione della responsabilità, specialmente nel contesto di un’attività commerciale. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha chiarito la posizione del gestore del locale, confermando la sua colpevolezza sulla base del suo ruolo e della sua consapevolezza gestionale.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine da una condanna emessa dal Tribunale di primo grado e successivamente confermata dalla Corte d’Appello. Un individuo, gestore di un’attività commerciale, era stato ritenuto colpevole del reato di furto aggravato per aver sottratto energia elettrica alla società fornitrice mediante la manomissione del contatore. La pena inflitta era di sei mesi di reclusione e 200 euro di multa.
Il Ricorso alla Corte di Cassazione
L’imputato ha presentato ricorso per Cassazione, lamentando un vizio di motivazione nella sentenza d’appello. A suo dire, i giudici non avrebbero valutato correttamente alcuni elementi di fatto che avrebbero potuto escludere la sua responsabilità per la condotta illecita.
La Responsabilità per il furto di energia elettrica
La Suprema Corte ha respinto il ricorso, dichiarandolo manifestamente infondato e inammissibile. Il Collegio ha sottolineato che i motivi del ricorso erano generici e non contenevano una critica specifica e argomentata contro la decisione impugnata. Secondo la Cassazione, il ragionamento della Corte d’Appello era coerente e logico.
Il Ruolo Chiave del Gestore
I giudici di merito avevano correttamente evidenziato che l’imputato era il gestore di fatto dell’esercizio commerciale. Era stato lui a sottoscrivere il contratto di fornitura e a gestire l’attività. In qualità di titolare degli obblighi di gestione, anche contabile, non avrebbe potuto ignorare l’assenza di consumi di energia elettrica. Questa anomalia avrebbe dovuto essere evidente e, pertanto, era da considerarsi pienamente consapevole dell’allaccio abusivo.
Le Motivazioni della Corte
La Corte di Cassazione ha specificato che il ragionamento dei giudici di secondo grado era immune da censure di legittimità. La decisione si basava su elementi documentali e dichiarativi solidi. È stato evidenziato come la responsabilità dell’imputato non dipendesse dalla prova della data esatta in cui l’allaccio abusivo era stato realizzato. L’allaccio avrebbe potuto non essere contestuale alla stipula del contratto, ma ciò che rilevava era la sua esistenza durante il lungo periodo di gestione del locale da parte dell’imputato. La consapevolezza del furto di energia elettrica derivava direttamente dal suo ruolo: un gestore attento non può non accorgersi di un consumo energetico nullo o anomalo.
Le Conclusioni
Con questa ordinanza, la Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale: nel contesto del furto di energia elettrica, la responsabilità penale non è limitata a chi esegue materialmente la manomissione, ma si estende a chi, pur non avendola compiuta, ne trae vantaggio ed è in una posizione tale da dover essere a conoscenza dell’illecito. Il gestore di un’attività commerciale ha il dovere di supervisionare anche i consumi e la contabilità; l’assenza di bollette o la registrazione di consumi irrisori costituiscono un campanello d’allarme che non può essere ignorato. La decisione, pertanto, serve da monito per tutti gli amministratori e gestori di imprese, sottolineando l’importanza di una gestione diligente per evitare di incorrere in gravi responsabilità penali.
Chi è responsabile per il furto di energia elettrica in un’attività commerciale?
Secondo la Corte, il responsabile è il gestore dell’attività, in quanto, essendo il sottoscrittore del contratto e titolare degli obblighi di gestione anche contabile, non poteva non essere consapevole dell’assenza di consumi di energia elettrica e quindi dell’allaccio abusivo.
Perché il ricorso dell’imputato è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto manifestamente infondato, generico, privo di un reale confronto critico con le motivazioni della sentenza impugnata e privo di un’analisi censoria degli argomenti posti a fondamento della decisione di condanna.
È necessario provare il momento esatto dell’allaccio abusivo per poter condannare il gestore?
No, la Corte ha stabilito che non era necessaria la prova della data esatta dell’allaccio. È stato ritenuto sufficiente che l’illecito si sia protratto durante il periodo di gestione del locale da parte dell’imputato, il quale avrebbe dovuto accorgersi dell’anomalia nei consumi.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 23817 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23817 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MANGIACAPRE NOME NOME a CESA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/11/2022 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Bari ha confermato la decisione del Tribunale di Trani, in data 30 giugno 2022, con la quale MANGIACAPRE NOME era stato condanNOME alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 200 di multa in relazione al reato di cui agli artt. 624 e 625 comma 2 n.2 per sottrazione di energia elettrica all’RAGIONE_SOCIALE con manomissione del contatore.
Il ricorrente deduce vizio di motivazione in relazione all’affermazione di responsabilità dell’imputato, per non essere stati valutati correttamente elementi di fatto che avrebbero consentito di escludere l’addebitabilità della condotta illecita all’imputato.
Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati in quanto in fatto, generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione (Cass., sez. U, n.8825 del 27/10/2016, COGNOME) e privi di analisi censoria degli argomenti posti a fondamento del giudizio di responsabilità del ricorrente.
Il ragionamento sviluppato dal giudice distrettuale risulta coerente con le risultanze processuali e non si presta a una valutazione di manifesta illogicità, così da sottrarsi al sindacato di questo giudice di legittimità nella parte in cui vien evidenziato come il MANGIACAPRE, alla stregua degli elementi documentali e dichiarativi acquisiti, era il gestore dell’attività dell’esercizio commerciale allacci abusivamente alla rete di distribuzione RAGIONE_SOCIALE per essere stato il sottoscrittore del contratto e per avere gestito l’attività commerciale, una volta espiata la pena comminata in relazione ad una precedente condanna esecutiva, in istituto di detenzione. Il giudice distrettuale ha evidenziato altresì come non vi era prova della data dell’allaccio abusivo, il quale avrebbe potuto non essere stato contestuale alla stipula e comunque nel lungo periodo di gestione del locale al MANGIACARNE, quale titolare degli obblighi di gestione anche contabile della società non avrebbe potuto sfuggire l’assenza di consumo di energia elettrica e pertanto era doveva ritenersi consapevole dell’allaccio abusivo.
Evidenziato che all’inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, avuto riguardo al palese carattere dilatorio del ricorso e alla palese inammissibilità del ricorso, appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso in Roma il 15 maggio 2024
Il Consigliere estensore
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