Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 39177 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 39177 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CASALSERUGO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/10/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni depositate dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe, la Corte d’appello di Venezia ha confermato la decisione di primo grado, che aveva condannato, all’esito del rito abbreviato, alla pena ritenuta di giustizia COGNOME NOME, ritenuto responsabile del reato di furto di energia elettrica aggravato dall’uso del mezzo fraudolento.
Il procedimento, secondo la ricostruzione della Corte di appello, aveva avuto origine da un intervento eseguito dagli agenti di P.G. e da personale dell’RAGIONE_SOCIALE in data 31 gennaio 2017 presso il campo nomadi di Vedelago (TV) sito in INDIRIZZO, ed in particolare, presso il contatore attribuito all’utenza di NOME COGNOME. Gli operanti avevano notato che i sigilli del contatore erano stati asportati e che, al posto del limitatore originario a 6 ampère, era stato installato un limitatore di 10 ampère, che alterava la reale erogazione di energia. Alla luce di ciò, tra il 26 ottobre 2016 (data di attivazione del contatore) ed il 31 gennaio 2017 si stimava un danno corrispondente ad euro 5057,10.
Il Tribunale, assolte la compagna e la figlia dell’imputato per mancanza di prova certa in ordine alla loro responsabilità, ha ritenuto la responsabilità del COGNOME in ragione del fatto che era rimasto accertato che l’utenza manomessa risultava alimentare solo i moduli abitativi occupati dallo stesso e dai suoi familiari e che il prelievo irregolare di energia era stato accertato a far data dal 26 ottobre 2016, data in cui era stata attivata la fornitura straordinaria di energia elettrica. L compagna dell’imputato, NOME COGNOME, aveva riferito di non essersi accorta di nulla, salvo che il contatore continuava a saltare, fin tanto che un ragazzo non si era offerto di ripararlo. La responsabilità dell’imputato risultava chiara alla luce della materiale sostituzione del magnetotermico accertata e che l’utenza manomessa era intestata allo stesso, servendo solo la abitazione del suo nucleo familiare.
La Corte di appello ha confermato tale giudizio rilevando anche che doveva ritenersi contestata in fatto, ai fini della procedibilità d’ufficio e non a querela, anch l’aggravante di cui al n. 7 dell’art. 625 cod.pen. Sono stati disattesi tutti i motivi impugnazione, essendo integrata l’aggravante del mezzo fraudolento, non sussistendo i presupposti applicativi di cui all’art. 131 bis cod.pen. dati i plurimi precedenti penali contro il patrimonio e l’oggettiva gravità della condotta, durata per un significativo lasso di tempo. I ravvicinati precedenti per reati della stessa indole e
la mancanza di resipiscenza ostavano anche alla concessione delle circostanze attenuanti generiche.
Nell’interesse dell’ imputato, dal difensore dello stesso, è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai seguenti motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall’art. 173 disp. att. cod.proc.pen.
2.1. Con il primo motivo, si lamenta vizio di motivazione, con riferimento all’affermazione di responsabilità in capo all’imputato, in ragione del fatto che la sentenza impugnata non aveva dato conto dell’eccezione difensiva relativa al fatto che non era stata ravvisata alcuna alterazione componentistica metrica che portava al conteggio dei consumi, che non vi erano evidenze dell’esistenza di consumi minori rispetto a calcoli presuntivi, che non vi era stato accertamento del fatto che al momento della verifica l’energia fosse regolarmente misurata, che i contatori erano dotati di software che permette la rilevazione immediata delle alterazioni, che il contatore era posizionato in aperta campagna in luogo accessibile a chiunque, che non era stato accertato che l’imputato vivesse stabilmente in quella casa e che la mera intestazione dell’utenza non era un dato sufficiente a provare la responsabilità.
2.2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione di legge e contraddittorietà della motivazione quanto al mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis cod.pen.
2.3. Con il terzo motivo, si denuncia violazione di legge per avere i giudici di merito ritenuto validamente contestata in fatto la circostanza aggravante di cui all’art. 625 n. 7 cod.pen, circostanza valutativa che richiedeva specifica ed espressa contestazione, sebbene nel capo di imputazione si facesse riferimento all’uso di mezzo fraudolento, per cui la fattispecie di reato avrebbe dovuto essere considerata perseguibile a querela, non presente in atti.
2.4. Con il quarto motivo si lamentano vizi motivazionali in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. GLYPH Il primo motivo è inammissibile.
Da un lato, il motivo è manifestamente infondato, giacché, ai fini dell’attribuzione del reato contestato, è del tutto irrilevante identificare l’autore dell
manomissione, essendo evidente il concorso quantomeno morale nel furto di colui che fruisca di energia in maniera da assicurarsene una quantità maggiore rispetto a quella pagata; da altro punto di vista, il motivo è carente di specificità, poiché la doglianza è del tutto assertiva, quanto alla contestazione dell’accertamento di merito che l’alterazione avrebbe potuto essere realizzata da chiunque.
Il motivo non si confronta neanche con il doppio accertamento svolto dai giudici del merito in ordine alle modalità della manomissione mediante alterazione del magnetotermico e consequenziale erronea minor registrazione dell’energia prelevata.
Il secondo motivo è infondato. Ai fini dell’applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bi cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell’offesa dev’essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all’art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l’indicazione di quell ritenuti rilevanti (Sez.7 – n. 10481 del 19/01/2022; Rv. 283044 – 01).
Nel caso di specie la Corte territoriale ha ritenuto ostativa la complessiva gravità della perdurante condotta per un lasso significativo di tempo, oltre che la personalità dell’imputato che aveva fatto registrare precedenti per reati contro il patrimonio.
3. Anche il terzo motivo va rigettato.
Nel caso in esame, l’azione penale è stata esercitata in relazione al contestato impossessamento di energia elettrica, sottraendola alla rete RAGIONE_SOCIALE, con manomissione del contatore e attraverso il solo esplicito riferimento alla circostanza aggravante prevista dall’art.625, n.2, cod.pen., consistente nell’avere commesso il fatto mediante violenza sulle cose. Si tratta allora di individuare il regime di procedibilità del reato così contestato, tenuto conto che non vi è univocità di vedute nella giurisprudenza di legittimità in ordine alla possibilità di una contestazione “in fatto” dell’aggravante in parola.
Difatti, secondo talune pronunce di legittimità, avendo la condotta ad oggetto l’energia elettrica, questa deve considerarsi per la sua natura intrinseca come destinata a pubblico servizio, sicché la semplice citazione del bene comporta di per
sé un significato univoco (Sez. 4, n. 48529 del 07/11/2023, COGNOME, Rv. 285422 – 02; Sez. 5, n. 2505 del 29/11/2023, dep. 2024, COGNOME, Rv. 285844 – 01).
Diversamente, in altre decisioni si è affermato che la mancanza, nell’imputazione, di alcun riferimento esplicito, diretto o mediante l’impiego di formule equivalenti, al fatto che la sottrazione sia stata commessa su cose destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità, impedisce di ritenere legittimamente contestata in fatto e ritenuta in sentenza l’aggravante di cui all’art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen. (Sez. 4, n. 46859 del 26/10/2023, COGNOME, Rv. 285465 – 01; Sez. 4, n. 44157 del 03/10/2023, Rampone, Rv. 285647 – 01; Sez. 5, n. 26511 del 13/04/2021, Sciortino, Rv. 281556 – 01).
Ritiene il Collegio di aderire alla giurisprudenza secondo cui la circostanza aggravante di cui all’art. 625, comma 1, n. 7, cod. pen., configurata dall’essere i beni oggetto di sottrazione destinati a pubblico servizio ha complessivamente una natura valutativa e non “autoevidente”, poiché impone una verifica di ordine giuridico sulla natura della res, sulla sua specifica destinazione e sul concetto di pubblico servizio, la cui nozione è variabile in quanto condizionata dalle mutevoli scelte del legislatore (Sez. 5, n. 3741 del 22/01/2024, COGNOME, Rv. 285878 – 01; Sez. 5, n. 14890 del 14/03/2024, COGNOME, Rv. 286291 – 01; Sez. 5, n. 28108 del 07/06/2024, COGNOME, n.m.; Sez.5, n.34329 del 04/06/2024, COGNOME, n.m.).
A tale conclusione si è pervenuti sulla scorta dei principi enunciati dalle Sezioni unite Sorge (Sez. U., n. 24906 del 18/04/2019, Rv. 275436 – 01), che hanno affermato l’ammissibilità della contestazione in fatto delle circostanze aggravanti, a condizione che, nel rispetto del diritto di difesa, l’imputazione riporti adeguatamente gli elementi di fatto che integrano la fattispecie, tenuto conto delle caratteristiche delle singole ipotesi circostanziali e, in particolare, della natura degli elementi costitutivi delle stesse.
Laddove le circostanze aggravanti, secondo la previsione normativa, si esauriscono «in comportamenti descritti nella loro materialità, ovvero riferiti a mezzi o oggetti determinati nelle loro caratteristiche», l’indicazione del fatto materiale è idonea a riportare nell’imputazione la fattispecie aggravatrice in tutti i suoi elementi costitutivi, rendendo possibile un adeguato esercizio del diritto di difesa.
Si è precisato in proposito che il carattere “autoevidente” dell’elemento aggravatore non può farsi discendere dal carattere più o meno incontroverso del suo
carenza di riferimento normativo – in presenza di una contestazione tale da denotare la volontà dell’accusa di ricomprendere l’elemento medesimo nel complessivo disvalore del fatto.
Applicando tali principi alla circostanza aggravante di cui all’art. 625 n. 7 cod. pen., ritiene il Collegio che la destinazione a pubblico servizio del bene-energia, oggetto di furto, non costituisca un connotato intrinseco ed autoevidente del bene stesso, dal momento che richiede una verifica di ordine giuridico sulla natura della res, sulla sua specifica destinazione e sul concetto di “servizio pubblico” che si fonda su considerazioni di diritto, le quali non sono rese evidenti dal mero riferimento all’oggetto sottratto (così in motivazione Sez. 5, n. 3741 del 22/01/2024, COGNOME, cit.).
La destinazione a “pubblico servizio” del bene, la quale giustifica la più severa punizione della condotta di ablazione e rende ragione del diverso regime di procedibilità previsto dal legislatore del 2022, non è data dalla fruizione pubblica del bene stesso, bensì dalla dimensione pubblica e collettiva dell’interesse attinto nel caso concreto, trattandosi di un bene che, per volontà del proprietario o del detentore, ovvero per intrinseca qualità, serve ad un uso di pubblico vantaggio, ovvero a un servizio fruibile dal pubblico (Sez. 6, n. 698 del 03/12/2013, dep. 2014, Giordano, Rv. 257773 – 01).
Occorre, inoltre, considerare che la qualificazione della energia elettrica come servizio pubblico, riferito tanto alla fase della produzione che a quella della distribuzione, rappresenta il frutto di una serie di interventi normativi primari e secondari volti a disciplinare tali fasi con regolamentazione pubblica derogatoria, ad assoggettare il gestore al dovere di imparzialità e ad affermare la destinazione istituzionale dell’attività al pubblico, in modo da comprendere solo le attività che soddisfano direttamente i bisogni collettivi e non quelle che perseguono tale scopo solo in via strumentale.
Lo stesso art. 625, n. 7bis cod. pen., il quale conforma l’effetto aggravatore ivi previsto al fatto che il bene sottratto afferisca ad un servizio pubblico – tale qualificando espressamente quello di erogazione della energia – attribuisce, dal canto suo, rilevanza decisiva alla condizione che debba trattarsi di servizio gestito da soggetto pubblico o privato in regime di concessione pubblica.
inquadramento da parte della giurisprudenza; se così fosse, – a parte la considerazione degli sviluppi a cui è sempre aperta la interpretazione giurisprudenziale – nella sentenza Sorge non si sarebbe pervenuti a riconoscere la necessità di contestazione ad hoc in relazione ad una serie di casi riportabili alla aggravante dell’art. 476, comma 2, cod.pen., come quello del verbale redatto dalla Polizia giudiziaria, o della autentica del AVV_NOTAIO, atti pacificamente inquadrati dalla giurisprudenza nel novero di quelli fidefacenti.
Piuttosto, il parametro per riconoscere «la immediata percepibilità della portata giuridica aggravatrice insita nella evocazione di un fatto o di un atto è, dunque, la sfera delle conoscenze dell’uomo medio e cioè la possibilità per tale “agente” di percepire con un ragionamento semplice e diretto, la natura dell’atto o comportamento contestati come capaci di rendere il fatto in esame, esposto ad una valutazione più severa» (così in motivazione Sez. 5, n. 14890 del 14/03/2024, COGNOME, cit.).
Con riguardo, invece, alle circostanze aggravanti nelle quali la previsione normativa include componenti valutative, rispetto alle quali le modalità della condotta integrano l’ipotesi aggravata, ove alle stesse siano attribuibili particolari connotazioni qualitative o quantitative, nel caso in cui il risultato di questa valutazione non sia esplicitato nell’imputazione, la contestazione sarà priva di una compiuta indicazione degli elementi costitutivi della fattispecie circostanziale.
Le Sezioni unite Sorge hanno chiarito che in tal caso, il connotato giuridico in questione può ritenersi adeguatamente contestato anche mediante l’impiego di formule equivalenti che perciò siano in grado di sostituire con la medesima efficacia la contestazione formale.
Sul punto – in relazione a diverso contesto fattuale – vanno altresì richiamate le considerazioni espresse, in parte motiva, da Sez. 4, n. 26798 del 11/06/2024, COGNOME, Rv. 286650; nella quale è stato rilevato, in diretta continuità con il predetto arresto delle Sezioni Unite, come sia fondamentale (anche in relazione al principio dettato dall’art.552, comma 1, lett.c), cod.proc.pen. in tema di dovere da parte del p.m. di enunciare il fatto ascritto “in forma chiara e precisa”) che la condotta sia ascritta con sufficiente intellegibilità e completezza, in modo da consentire una chiara percezione del complessivo disvalore del fatto e da permettere all’imputato una difesa effettiva; con la conseguenza che l’elemento circostanziale può ritenersi effettivamente contestato – pure in mancanza di una
Alla luce di tali considerazioni, si deve in conclusione affermare che l’aggravante in questione è connotata da componenti di natura valutativa, anche in ragione della variabilità della nozione di pubblico servizio, condizionata dalle mutevoli scelte del legislatore (Sez. 5, n. 3741 del 22/01/2024, COGNOME, cit.).
Va peraltro rilevato che, accanto alla contestazione formale dell’aggravante, deve ritenersi consentita – proprio in applicazione dei citati principi derivanti dalla sentenza Sorge – anche una modalità di contestazione non formale, che però deve essere tale da rendere manifesto all’imputato che dovrà difendersi dall’accusa di avere sottratto un bene posto al servizio di un interesse dell’intera co!lettività e diretto a vantaggio della stessa.
Si è perciò ritenuto che tale scopo risulta raggiunto quando nel capo di imputazione si faccia menzione di una condotta di furto di energia posta in essere mediante allaccio diretto alla rete di distribuzione dell’ente gestore; rete capace di dare luogo ad un “servizio” e destinata a raggiungere le utenze terminali di un numero indeterminato di persone, per soddisfare una esigenza di rilevanza “pubblica” (Sez. 5, n. 3741 del 22/01/2024, COGNOME, cit.; Sez. 5, n. 14890 del 14/03/2024, COGNOME, cit.; sez.5; Sez.5, n.34329 del 04/06/2024, COGNOME, cit.).
Nel caso in esame il capo di imputazione originariamente ascritto consente di ritenere contestata l’aggravante in questione, dal momento che, nella descrizione del fatto, oltre alla menzione della condotta di impossessamento di energia elettrica con sottrazione all’RAGIONE_SOCIALE, sussiste anche un ulteriore ed esplicito riferimento alla condotta rappresentata dalla predisposizione di «una taratura del limitatore» che consentiva una sottrazione diretta dalla rete di distribuzione.
Deve quindi ritenersi che la circostanza aggravante tuttora idonea – in relazione al vigente testo dell’art.624, ult.comma, cod.pen. – a determinare la procedibilità d’ufficio del reato fosse stata complessivamente contestata in punto di fatto da parte dell’accusa.
E’ inammissibile, infine, il quarto motivo, che investe il diniego delle circostanze attenuanti generiche, dal momento che siffatta decisione è stata giustificata, nella sentenza impugnata, mediante il riferimento alla esistenza di precedenti e all’assenza di significativi elementi positivi di valutazione. Si tratta d motivazione esente da manifesta illogicità, che si sottrae, pertanto, al sindacato di questa Corte (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il
principio, espressione della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli facc riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, COGNOME, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244).
Alla pronuncia di rigetto consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso, il 3 ottobre 2024.