Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 30529 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 30529 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 06/06/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nata a PALERMO il 08/03/1995
avverso la sentenza del 10/12/2024 della Corte d’appello di Palermo Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso;
Ritenuto in fatto
Con sentenza in data 10 dicembre 2024, la Corte d’appello di Palermo, confermando la decisione emessa dal Tribunale di Palermo all’esito di giudizio abbreviato, ha ritenuto NOME COGNOME responsabile del reato di furto aggravato di energia elettrica, condannandola alla pena di giustizia.
Avverso tale decisione l’imputata ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi di censura.
2.1. Il primo motivo denuncia vizio di violazione della legge processuale e vizio di motivazione. La Corte territoriale avrebbe erroneamente affermato che l’abitazione ove era stato rinvenuto l’allaccio abusivo alla rete Enel fosse indicata come domicilio presso il quale la Corrao doveva essere sottoposta a detenzione domiciliare. La ricorrente, in realtà, non era sottoposta ad alcuna detenzione domiciliare. Inoltre, in modo del tutto illogico avrebbe affermato che l’imputata doveva essere a conoscenza dell ‘allaccio fraudolento, posto che tale conoscenza non era stata in alcun modo provata.
2.2. Il secondo motivo denuncia vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione della circostanza attenuante di cui all’art. 62, n. 2 cod. pen. Invero, irragionevolmente la Corte territoriale avrebbe escluso la par ticolare tenuità del fatto, dal momento che l’arco temporale in cui si era protratto l’allaccio abusivo era pari circa ad un mese, dal 28.10.2018, allorché era stata sospesa la fornitura di energia, al 28.11.2018, quando era avvenuto l’accertamento. Inoltr e, la persona offesa non era stata in grado di stimare il quantitativo di energia sottratta.
2.3. Con il terzo motivo si lamenta vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio irrogato, non avendo la sentenza impugnata spiegato come sarebbe pervenuta a determinare una pena così severa.
Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso.
Con memoria in data 22 maggio la ricorrente ha insistito nelle conclusioni già formulate
Considerato in diritto
Il ricorso è nel suo complesso infondato.
Il primo motivo è infondato.
Secondo l’ormai consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, la prova logica raggiunta all’esito di un corretto procedimento valutativo degli indizi, connotato da una considerazione sia unitaria che globale dei dati raccolti, tale da superare l’ambiguità di ciascun elemento informativo considerato nella sua individualità, non costituisce uno strumento meno qualificato rispetto a quella diretta o storica (Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271228 -01), essendo necessario e sufficiente che detta valutazione sia conseguita con rigorosità
metodologica; l’unica che giustifica e sostanzia il principio del cosiddetto libero convincimento del giudice (Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, COGNOME, Rv. 191230-01).
Nella specie l’affermazione di responsabilità cui è pervenuta la Corte territoriale è fondata su una pluralità di elementi valutati complessivamente e unitariamente in modo logico e coerente. È stato invero accertato che questa abitava presso l’immobile ove è stato rinvenuto l’allaccio abusivo alla rete Enel; che la medesima era intestataria del contratto di fornitura dell’energia elettrica relativo a detto alloggio; che tale fornitura era stata sospesa; che circa un mese dopo la sospensione era stato rinvenuto un allaccio abusivo alla rete elettrica che forniva il suddetto appartamento. In tale quadro complessivo, la circostanza -evidenziata dalla difesa -che non fosse l’imputata ad essere sottoposta a detenzione domiciliare ma altra persona con la stessa convivente è del tutto ininfluente ai fini dell’accertamento della responsabilità per il reato contestato.
Il secondo motivo, concernente il mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62, n. 2, cod. pen., è infondato.
Va ribadito che, in tema di furto di energia elettrica in utenza domestica, la circostanza attenuante del danno di speciale tenuità non può, di regola, essere concessa, poiché l’illecita appropriazione avviene con flusso continuo e la consumazione del reato deve ritenersi protratta per tutto il periodo in cui la casa è abitata. (Sez. 5, n. 9963 del 18/11/2022, dep. 2023, COGNOME, Rv. 284178 -01; Sez. 4, n. 18485 del 23/01/2009, COGNOME, Rv. 243978 – 01). Inoltre, la razionale valutazione dei giudici di merito ancorata sulla fruizione continuativa di elettricità dal momento della sospensione del contratto di fornitura è stata rafforzata dalla considerazione delle modalità fraudolente con cui era stato realizzato l’allaccio alla rete elettrica.
Il terzo motivo, concernente il trattamento sanzionatorio, non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato. Secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. Nella specie la Cor te territoriale ha adeguatamente assolto all’onere argomentativo attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, richiamando le caratteristiche oggettive del fatto, nonché le modalità della condotta; indici non illogicamente apprezzati.
Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così è deciso, 06/06/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
NOME COGNOME NOME COGNOME