Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29302 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29302 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME natcx a TAURIANOVA il 25/04/1978
avverso la sentenza del 27/03/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NOME
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MOTIVI DELLA DECISIONE
1. COGNOME NOME ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Reggio Calabria indicata in epigrafe con la quale è stata confermata la sente pronunciata dal Tribunale di Palmi che l’ha condannata per i reati di cui agli artt. 81, 62 n.2 e 7 c.p.
Il ricorrente lamenta, in due distinti motivi di ricorso: 1) vizio di motivazione in all’art. 624 e 625 c.p., per illogicità e contraddittorietà della motivazione con riferim ritenuta responsabilità della ricorrente; 2) vizio di motivazione, per apparenza ed illogici motivazione in riferimento alla mancata esclusione dell’aggravante di cui al n. 7 dell’art. 6 e alla conseguente ritenuta procedibilità d’ufficio.
2. Il ricorso è manifestamente infondato.
I motivi di ricorso appaio riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica criti argomentazioni a base della sentenza impugnata, oltre a risultare manifestamente infondat perché inerenti a motivi in palese illogicità della motivazione non emergenti dal provvedime impugnato.
2.1 La Corte territoriale ha in primis logicamente escluso quanto affermato dalla difesa, circa la errata ricostruzione dei fatti: è corretta l’attribuzione della condotta in capo COGNOME, essendo la stessa titolare dell’utenza beneficiaria della fornitura e intestat rapporto con Enel s.p.a. Ai fini della sussistenza del reato di furto non è necessaria la dell’illecita manomissione, essendo rilevante che vi sia, all’atto del controllo, l’indebita di energia elettrica, come da consolidato orientamento della Suprema Corte di legittimità. deriva che, indipendentemente dalla prova certa in ordine all’autore materiale de manomissione, deve essere attribuita all’odierna ricorrente la penale responsabilità per il ascritto. Del tutto infondata è poi la doglianza secondo cui i giudici di merito non avr motivato circa l’elemento soggettivo, dal momento che la sentenza impugnata spende ampi argomenti per illustrare che la condotta volta alla sottrazione di energia, a favore della abi dell’imputata e a danno della società, aveva creato un indebito profitto a favore dell’imp predetta.
2.2. I secondo motivo è inammissibile in quanto del tutto privo di specificità, posto c sentenza impugnata, anche richiamando la conforme sentenza di primo grado, ha adeguatamente motivato in merito alla sussistenza dei presupposti applicativi della circostan aggravante di cui all’art. 625 n. 7 c.p.
Il motivo, nella sostanza, richiede una rivalutazione dei fatti accertati dai giudici del m e adotta una tecnica illustrativa inidonea ad introdurre evidenze di un vizio della motivazi
talmente grave da incrinare la doppia decisione conforme in punto di responsabilità penale.
Stesse considerazioni si impongono relativamente alla dedotta mancanza di querela, essendo stata ritualmente contestata e ritenuta sussistente l’aggravante di cui all’art. 6
comma 1, n.7, avendo l’imputato commesso il reato su cosa destinata a pubblico servizio o pubblica utilità. In tale ipotesi, infatti, il reato di furto è perseguibile d’ufficio (art.
3 cod. pen., come modificato dall’art. 2 del d.lgs n.150/ 2022).
3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, no ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.
sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in
dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna 412,ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma il 14 luglio 2025
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