Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 14928 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 14928 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/05/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell’art. 23, comma 8, d.l. del 2020, convertito con modificazioni dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, e dell’art. 16, com 1, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla I. 25 febbraio 2022, n. 15. Il Procura Generale della Corte di Cassazione, AVV_NOTAIO COGNOME, ha depositato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
Ritenuto in fatto
COGNOME NOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Palermo che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Palermo e previ esclusione della recidiva, esclusa la subordinazione della già concessa sospensione condizionale alla prestazione dei lavori di pubblica utilità, ne ha confermato, anche nel residuo trattam sanzioNOMErio, l’affermazione di responsabilità in ordine al delitto di cui agli artt. 624,62 e 7 cod. pen., per essersi impossessata di energia elettrica in danno dell’RAGIONE_SOCIALE, con aggravanti della violenza sulle cose e dell’aver commesso il fatto su beni esposti alla pubbl fede, ovvero destinati a servizio pubblico o di pubblica utilità.
Sono stati dedotti due motivi di ricorso.
1.11 primo, fondato sulla pretesa sussistenza del vizio di erronea applicazione della leg penale e della motivazione in relazione all’attribuibilità del fatto all’imputata, statuit presupposti della intestazione dell’utenza e dell’accertata fruizione, da parte dell’erogazione di energia elettrica, senza alcuna prova di una sua partecipazion all’esecuzione dell’allaccio abusivo; tra l’altro, la difesa avrebbe documentato il reg pagamento delle fatture dell’Ente.
2.11 secondo, agganciato al vizio di cui all’art. 606 lett. b) cod. proc. pen., ha lament violazione del divieto della “reformatio in peius”, in quanto, esclusa la recidiva, la Corte di merito avrebbe dovuto necessariamente attenuare la pena inflitta e non limitarsi confermarla, previa rivisitazione del giudizio di comparazione tra circostanze.
Considerato in diritto
Il ricorso è inammissibile.
1.11 primo motivo è generico e manifestamente infondato.
Ritiene il collegio, in premessa, di anticipare che il motivo posto a base del ricors cassazione deve essere ritenuto non specifico ( e, comunque, non consentito nel giudizio di legittimità in quanto involgente una diversa valutazione di risultanze probatorie in presenza una motivazione della sentenza impugnata – peraltro in un contesto di doppia conforme, nel quale le pronunce dei gradi di merito si integrano vicendevolmente – del tutto lineare plausibile, così da precipitare nel giudizio di inammissibilità.
Secondo il consolidato e condivisibile orientamento di questa Corte (per tutte, Sez. 4 sentenza n. 15497 del 22 febbraio – 24 aprile 2002, CED Cass. n. 221693; Sez. 6^, sentenza n. 34521 del 27 giugno – 8 agosto 2013, CED Cass. n. 256133), è inammissibile per difetto di specificità il ricorso che riproponga pedissequamente le censure dedotte come motivi di appello (al più con l’aggiunta di frasi incidentali contenenti contestazioni, meramente assertive apodittiche, della correttezza della sentenza impugnata) senza prendere in considerazione, per confutarle, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non siano stati accolti
Si è, infatti, esattamente osservato (Sez. 6^, sentenza n. 8700 del 21 gennaio – 21 febbrai 2013, CED Cass. n. 254584) che “la funzione tipica dell’impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si reali attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 c.p. debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono o richiesta. Contenuto essenziale dell’atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di di degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il c dispositivo si contestai. Il motivo di ricorso in cassazione è caratterizzato da una “du specificità”: “deve essere sì anch’esso conforme all’art. 581 c.p.p., lett. C (e quindi cont l’indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni ri presentata al giudice dell’impugnazione); ma quando “attacca” le ragioni che sorreggono la decisione deve, altresì, contemporaneamente enucleare in modo specifico il vizio denunciato, in modo che sia chiaramente sussumibile fra i tre, soli, previsti dall’art. 606 c.p.p., com lett. e), deducendo poi, altrettanto specificamente, le ragioni della sua decisività rispe percorso logico seguito dal giudice del merito per giungere alla deliberazione impugnata, sì d condurre a decisione differente” (Sez. 6^, sentenza n. 8700 del 21 gennaio – 21 febbraio 2013, CED Cass. n. 254584). Risulta, pertanto, evidente che, “se il motivo di ricorso si limit riprodurre il motivo d’appello, per ciò solo si destina all’inammissibilità, venendo me radice l’unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata a provvedimento), posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento ora formalmente “attaccato”, lungi dall’essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto d ignorato. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
E allora, deve essere rammentato il principio secondo il quale risponde del reat di furto di energia elettrica, aggravato dalla violenza sulle cose, colui che si sia a consapevolmente dell’allaccio abusivo alla rete di distribuzione realizzato da terzi (Cass. se n. 24592 del 30 aprile 2021, COGNOME); e, in tema di furto di energia elettrica, l’aggr della violenza sulle cose – prevista dall’art. 625, primo comma, n. 2), cod. pen. configurabile anche quando l’allacciamento abusivo alla rete di distribuzione veng materialmente compiuto da persona diversa dall’agente che si limiti a fare uso dell’allacc altrui, trattandosi di circostanza di natura oggettiva, valutabile a carico dell’age conosciuta o ignorata per colpa, con la conseguenza che la distinzione tra l’autore del
manomissione e il beneficiario dell’energia può rilevare, al fini della configurabilità del r della circostanza aggravante, solo nel caso in cui incida sull’elemento soggettivo (Cass. sez.4, febbraio 2020 n. 5973, Carlo).
Nel caso in esame, i giudici del doppio grado, oltre a sottolineare come l’utenza della fornit sia riconducibile all’imputata, residente all’indirizzo beneficiario, hanno puntualizzato che lei sia stata colta in loco al momento dell’esecuzione del controllo da parte del personale preposto (pag. 3 sentenza di primo grado, pag. 3 e 4 sentenza di appello).
Le ragioni del ricorso, puramente assertive, non si confrontano con il tessuto della motivazion della duplice, convergente pronuncia e si limitano a riprodurre le lagnanze già respinte, c argomentazioni logiche ed immuni da censure in sede di legittimità, dall’organo giurisdizional del processo di merito.
L’assunto del rituale adempimento dei pagamenti delle fatture è, poi, meramente enunciato e privo delle indispensabili allegazioni, anche in termini di potenziale efficacia demolito sostegno della deduzione del vizio di motivazione che sia fondato sul travisamento della prova per omissione.
2.11 secondo motivo, a sua volta, è travolto dal giudizio di manifesta infondatezza.
La Corte di Cassazione, nella sua massima espressione nomofilattica, ha espresso il principio, al quale il collegio intende dare continuità, secondo il quale “Il giudice di appello, dopo aver escluso una circostanza aggravante o riconosciuto un’ulteriore circostanza attenuante in accoglimento dei motivi proposti dall’imputato, può, senza incorrere nel divieto di “reforma in peius”, confermare la pena applicata in primo grado, ribadendo il giudizio di equivalenza le circostanze, purchè questo sia accompagNOME da adeguata motivazione” (Sez. U n. 33752 del 18/04/2013, Papola, Rv.255660; sez. 4, n. 29599 del 07/10/2020, COGNOME, Rv.279712;sez.2, n. 28532 del 04/05/2021,Grava, Rv. 281805).
Nel caso di specie, la Corte di merito, pur con la esclusione della recidiva contestata, congruamente profusa nelle argomentazioni giustificative del trattamento sanzioNOMErio anche sotto il profilo della sua adeguatezza e proporzione, rimarcando – a pag. 6 – che l’entit rilevanza della duplice circostanza aggravante ad effetto speciale del delitto di furto, contes e comunque ritenuta, che connota il fatto di peculiare gravità, non consente di valicare giudizio di mera equivalenza con le già concesse attenuanti generiche, riconosciute per adeguare la pena al fatto concreto, anche in considerazione dell’assenza di qualsiasi forma d ristoro economico e, comunque, della prossimità della sanzione comminata al minimo di legge.
3.Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità del ri conseguono la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, non potendosi escludere profili di colpa nella formulazione dei motivi, anche al versamento dell somma di euro 3000 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 22/01/2024