Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 33873 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 33873 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa nel procedimento a carico di: NOME nato a SIRACUSA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/03/2025 del Tribunale di Siracusa Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; letta la requisitoria del Procuratore generale
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Siracusa, con la sentenza indicata in epigrafe, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di NOME COGNOME in ordine al reato di cui agli artt. 61 n. 7, 624, 625 nn. 2 e 7 cod. pen., in quanto, esclusa la circostanza aggravante di cui a ll’ art. 625 n. 7, cod. pen. , l’azione penale è improcedibil e per mancanza di querela.
La sentenza è stata emessa a seguito di pronuncia di Sez. 4, n. 15100 del 27/03/2024 della Corte di Cassazione, che aveva annullato la precedente sentenza di improcedibilità per difetto di querela, ritenendo che il pubblico ministero, ai sensi dell’ art. 517 cod. proc. pen., fosse pienamente legittimato a effettuare la contestazione suppletiva della circostanza aggravante di cui a ll’ art. 625 n. 7, cod. pen., a seguito della quale il reato oggetto di contestazione era divenuto procedibile d’ufficio.
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa propone ricorso immediato per cassazione per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale circa la qualificazione dell ‘ energia elettrica quale bene funzionalmente destinato a un pubblico servizio. Il Procuratore ricorrente ritiene che l’aggravante di cui a ll’ art. 625 n. 7, cod. pen. abbia riguardo ai beni oggetto di sottrazione e non agli altri beni coinvolti nell’azione criminosa. Nel caso in esame, dunque nel furto di energia elettrica mediante manomissione del contatore, la circostanza aggravante va riferita all’energia elettrica , che soddisfa interessi generali o funzioni di utilità collettiva. Il giudice avrebbe erroneamente applicato la legge penale in quanto, per valutare se sussistesse o meno l’aggravante di cui al l’ art. 625 n. 7 cod. pen., avrebbe dovuto prendere in considerazione la tipologia del bene oggetto di impossessamento e non quella del bene oggetto di mera manomissione. Le pronunce menzionate nella sentenza, si assume, non sono conferenti in quanto riguardano il furto di gas oppure il reato di danneggiamento aggravato.
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e trasmissione degli atti al Tribunale di Siracusa per l’ulteriore corso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il Tribunale ha evidenziato come il furto di energia elettrica contestato nel presente procedimento sia stato perpetrato con condotta consistita nella manomissione della calotta del contatore e dei tenoni di fissaggio con saldature sul circuito amperometrico, suscettibile di alterare la misurazione dei consumi in senso favorevole all’utente. Su tale premessa, ha ritenuto di escludere la circostanza aggravante che rende il reato procedibile d’ufficio applicando il principio secondo il quale la manomissione del contatore di energia elettrica non integra l’aggravante in parola, non potendo il contatore essere considerato una cosa destinata al pubblico servizio o alla pubblica utilità in quanto ha come unica funzione quella di misurare l’effettivo consumo di energia nell’interesse esclusivo della compagnia elettrica e dell’utente.
Nella sentenza si sottolinea anche come la manomissione del contatore abbia consentito all’imputato di impossessarsi di energia elettrica di cui avrebbe comunque potuto acquisire la disponibilità versando il corrispettivo, cosicché la sottrazione non ha inc iso sulla destinazione dell’energia elettrica, comunque volta
a soddisfare il bisogno della singola utenza, ma solo sulla sua misurazione, permettendo all ‘ agente di occultare i reali consumi, onde sottrarsi al pagamento di quanto da lui dovuto. L’energia elettrica, in quanto già transitata nel singolo contatore, era già destinata ad alimentare un’unica utenza privata senza essere distolta dai bisogni della collettività.
Come già affermato da questa Sezione (Sez. 4, n. 21456 del 17/04/2002, Tirone, Rv. 221617 – 01), le ipotesi descritte nell’art. 625 n. 7 cod. pen. hanno il loro comune fondamento nel maggiore rispetto che deve essere assicurato a determinate cose in ragione delle condizioni in cui le stesse si trovano o della loro destinazione; in particolare, sono qualificabili come cose destinate a pubblico servizio quelle che servono a un uso di pubblico vantaggio o di utilità collettiva, per volontà del detentore o proprietario o per le qualità a esse inerenti (linee e vetture ferroviarie, elettrodotti, acquedotti linee telefoniche, biblioteche, ecc.). Il significato letterale dell ‘ indicazione normativa ex art. 625 n. 7 cod. pen. e il fondamento delle relative ipotesi, individuate dal legislatore come evenienze idonee a influire sulla gravità del reato e sulle conseguenze sanzionatorie, appare indurre a un’interpretazione circa la ricorrenza di essa in senso oggettivo, condizionata solo alla loro effettiva presenza, a prescindere dagli effetti provocati dall’azione delittuosa sul bene ritenuto meritevole di speciale tutela.
Nella giurisprudenza di legittimità è ripetutamente affermato il principio secondo il quale «la citata circostanza aggravante è da ritenersi adeguatamente contestata ove venga addebitata una condotta di furto posta in essere mediante allaccio diretto alla rete di distribuzione dell’ente gestore, la quale garantisce l’erogazione di un “servizio” destinato a raggiungere le utenze terminali di un numero indeterminato di persone, per soddisfare un’esigenza di rilevanza “pubblica”» (Sez. 5, n. 35873 del 23/05/2024, Centamore, Rv. 286943 -01; Sez. 5, n. 14890 del 14/03/2024, COGNOME, Rv. 286291 -01; Sez. 4, n. 48529 del 07/11/2023, COGNOME, Rv. 285422 -01).
Si è, altresì, precisato che integra l’aggravante in parola la « sottrazione mediante allacciamento abusivo ai terminali collocati in una proprietà privata, rilevando, non già l’esposizione alla pubblica fede dell’energia mentre transita nella rete, bensì la destinazione finale della stessa a un pubblico servizio dal quale viene distolta, destinazione che comunque permane anche nella ipotesi di una tale condotta» (Sez. 5, n. 1094 del 03/11/2021, dep. 2022, Mondino, Rv. 282543 -01).
Corollario di tali enunciazioni di principio è, in primo luogo, la necessità che la destinazione a pubblico servizio sia un predicato del bene oggetto di furto,
rimanendo irrilevante ai fini del giudizio circa la sussistenza o meno dell’elemento circostanziale il mezzo attraverso il quale avvenga l’impossessamento. E’, dunque, corretta la censura del Procuratore ricorrente laddove ritiene erroneo il ragionamento tendente ad attribuire rilevanza alla manomissione del contatore di energia elettrica per desumerne che il contatore non è oggetto destinato a pubblico servizio.
Ulteriore, dirimente, conseguenza delle affermazioni di principio di cui al par.2 è l’esclusiva attenzione al fatto che il bene oggetto di furto serva o meno a un uso di pubblico vantaggio o di utilità collettiva o per volontà del detentore o proprietario o per le sue qualità intrinseche. La cosa destinata al pubblico servizio di cui tratta l’art. 625 n. 7 c.p. è quella la cui destinazione è per un servizio fruibile dal pubblico (Sez. 6, Sentenza n. 698 del 03/12/2013, dep. 2014, Giordano Rv. 257773 – 01). In altri termini, l’aggravante sussiste qualora la cosa sottratta sia oggettivamente caratterizzata da un nesso funzionale all’erogazione di un pubblico servizio; è irrilevante il mezzo utilizzato per consumare la sottrazione, posto che ciò che rileva nella fattispecie contestata è l ‘oggettiva destinazione della stessa a un pubblico servizio. Carattere che l’energia elettrica non perde solo perché sottratta mediante manomissione del contatore. Anche per tale profilo, quindi, il ragionamento del giudice di merito è erroneo, giacchè esclude la destinazione a pubblico servizio dell’energia elettrica in quanto già convogliata all’uso del singolo utente, trascurando c he l’alterazione del sistema di misurazione del consumo consente al singolo di impossessarsi di energia che, a parità di costo, sarebbe stata invece convogliata verso una platea indeterminata di altri consumatori.
Questo Collegio non ignora quanto affermato da Sez. 4, n.48043 del 3/10/2023, richiamata nella sentenza impugnata. Ritiene, tuttavia, che il caso ivi deciso, pur riguardando il delitto di furto, costituisca sul punto un precedente isolato, essendosi richiamata a sostegno la giurisprudenza di legittimità inerente al distinto delitto di danneggiamento aggravato che, avendo diversa oggettività giuridica, impone di porre l’accento sulla destinazione o meno a pubblico servizio del contatore danneggiato e non, come nel caso in esame, sull’intrinseca destinazione del bene sottratto attraverso la manomissione del contatore.
Considerato che per il delitto di furto contestato come aggravato ai sensi degli artt. 624, 625 n. 7 cod. pen., in caso di destinazione della cosa sottratta a pubblico servizio, è escluso il regime di perseguibilità a querela introdotto con la legge di riforma Cartabia, d. lgs. 10 ottobre 2022, n.150, il ricorso è fondato e la
sentenza deve essere annullata senza rinvio con trasmissione degli atti, per nuovo giudizio, al Tribunale di Siracusa.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Siracusa, diversa persona fisica, per l’ulteriore corso. Così è deciso, 08/10/2025
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente
NOME COGNOME