Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 4335 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 4335 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/12/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: nel procedimento a carico di: NOME NOME nato a CATANIA il 11/03/1960
Procuratore generale presso Corte d’appello di Catania
avverso la sentenza del 09/07/2024 del TRIBUNALE di Catania Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria trasmessa in data 27 novembre 2024, con la quale il Procurat Generale presso questa Corte, in persona del Sostituto, Dottor NOME COGNOME ha conclu per la rimessione alle Sezioni Unite della questione dedotta con il ricorso, a cagion diversi orientamenti espressi al riguardo dalle Sezioni Semplici di questa Corte, e subordine, per l’accoglimento del ricorso e per l’annullamento con rinvio della senten impugnata.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Il Tribunale di Catania con sentenza del 9 luglio 2024 ha dichiarato non dovers procedere nei confronti di COGNOME NOME per il delitto di furto di energia elett aggravato dalla violenza sulle cose (a mezzo della manomissione del contatore), per
difetto di querela, essendo stata valutata come tardiva, e, quindi, improduttiva di eff in ordine alla procedibilità, la contestazione suppletiva, formulata dal Pubblico Ministe all’udienza del 9 luglio 2024, relativa alla destinazione a pubblico servizio ex art. comma 1, n. 7 cod. pen. dell’energia elettrica.
2. Il ricorso per cassazione proposto dal Procuratore Generale presso la Corte di appello di Catania è affidato ad un solo motivo, che denuncia la violazione degli artt. 51 517, 522 e 129 cod. proc. pen. e ss., rappresentando come la contestazione dell’aggravante della destinazione ad un pubblico servizio dell’energia elettric comunque, già risultante dalla descrizione del fatto – effettuata in limine litis, ossia prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, ancorché anomala non potesse, tuttavia, considerarsi irrituale, di modo che il Tribunale non avrebbe potuto sottrar all’accertamento di merito in ordine alla sussistenza del furto contestato.
3. Il ricorso è inammissibile.
Va evidenziato come, nella fattispecie al vaglio, il furto di energia elettrica avuto luogo tramite «la manomissione del misuratore>> dei consumi, non, quindi, tramite la diretta sottrazione dell’energia dalla rete pubblica di distribuzione.
Trattasi di elemento in fatto potenzialmente decisivo in funzione della qualificazione del furto contestato come aggravato o meno dalla destinazione dell’energia elettrica ad un pubblico servizio o ad una pubblica utilità, ma ignorato dal ricorrente, c con l’affidare le proprie ragioni di censura a deduzioni astratte, per nulla calibrate specificità del caso concreto, ha finito per formulare rilievi non solo intrinsecamen generici, ma anche disallineati dalla lezione interpretativa impartita sul tema da ques Corte, che, nella sentenza COGNOME (Sez. 5, n. 14890 del 14/03/2024, Rv. 286291), ha chiarito come «La destinazione del bene-energia, oggetto di furto, a pubblico servizio, non pare un connotato intrinseco e autoevidente del bene medesimo, posto che, per essere affermato o negato, richiede una complessa valutazione da parte dell’interprete, anche riguardante norme extra penali>> (punto 4. della sentenza citata). Ed, infatti, fini della verifica della sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 625, comma 1, n. 7 pen., nella declinazione della destinazione della res ad un pubblico servizio o ad una pubblica utilità, ai soggetti del processo «è demandata l’indagine oltre che de specifica destinazione, anche quella relativa alla nozione più generale di “destinazione pubblico servizio” che non è data dalla constatazione della fruizione pubblica del bene, bensì dalla qualità del servizio che viene organizzato anche attraverso la destinazione risorse umane e materiali, e che è destinato appunto alla soddisfazione di un bisogno riferibile alla generalità dei consociati (Sez. 6, n. 698 del 03/12/2013, dep. 20 Giordano, Rv. 257773). Tale indagine attinge anche il tema, a lungo dibattuto soprattutto nel passato sia da parte della giurisprudenza che della dottrina, della natura de aggravante come “di danno” o “di pericolo” essendo richiesto da taluni, per la sua sussistenza, che il fatto del colpevole abbia pregiudicato o almeno esposto a pericolo d
pregiudizio il servizio pubblico. Il che non si realizzerebbe nel caso della energia elett che, malgrado la sottrazione, raggiunge sempre, sia pure per via traversa, la propri normale destinazione, che è quella di essere consumata senza particolari limitazioni quantitative» (punto 4. della sentenza citata). Nondimeno, poiché «La qualificazione della energia elettrica come servizio pubblico, riferito tanto alla fase della produzione a quella della distribuzione, è stata il frutto di una serie di interventi normativi prim secondari volti a disciplinare positivamente tali fasi con regolamentazione pubblica derogatoria, ad assoggettare il gestore al dovere di imparzialità e ad affermare destinazione istituzionale dell’attività al pubblico, in modo da comprendere solo le attiv che soddisfano direttamente i bisogni collettivi e non quelle che perseguono tale scopo solo in via strumentale» è fatto dovere ai soggetti medesimi di fare emergere quegli elementi della fattispecie concreta atti ad evidenziare il nucleo sostanziale dell’aggrava di cui all’art. 625, comma 1, n. 7 cod. pen. suscettibile di determinare la procedibi d’ufficio del furto di energia elettrica: ossia, la «sottrazione di un bene posto al ser di un interesse della intera collettività e diretto a vantaggio della stessa»; «scopo appare raggiunto quando…. si faccia menzione di una condotta di furto di energia posta in essere mediante allaccio diretto alla rete di distribuzione dell’ente gestore, rete l’appunto, capace di dare luogo ad un “servizio” e destinata a raggiungere le utenze terminali di un numero indeterminato di persone, per soddisfare una esigenza di rilevanza “pubblica”» (punto 5. della sentenza citata).
Poiché il ricorrente Procuratore Generale nulla di concreto ha addotto per dimostrare che nella fattispecie al vaglio, sebbene la sottrazione di energia elettrica avesse avuto luogo tramite il diretto allaccio alla rete ma attraverso la manomissione de relativo misuratore, si era verificato, comunque, un vulnus almeno potenziale «alla soddisfazione di un bisogno riferibile alla generalità dei consociati», l’impugnativa disamina merita la declaratoria di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso del pg Così è deciso, 13/12/2024
Il Presidente
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
GLYPH
NOME COGNOME
MAkt L A AAJAAARAVt L