Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 10789 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 4 Num. 10789 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: Procuratore Generale presso la Corte di appello di Catania nel procedimento a carico di: COGNOME NOME nata a Biancavilla il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/04/2025 del Tribunale di Catania
Udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; letta la requisitoria scritta, depositata dal Sostituto Procuratore generale, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Catania, in composizione monocratica, all’esito dell’udienza di comparizione predibattimentale del 16 aprile 2025, ha dichiarato non luogo a procedere per assenza di querela nei confronti di NOME COGNOME, imputata del reato di furto di energia elettrica con le aggravanti di aver commesso il fatto con violenza sulle cose e su beni destinati a pubblico servizio, di cui agli artt. 624, 625, comma 1, nn. 2) e 7) cod. pen., accertato fino all’8 settembre 2023.
In particolare, il Tribunale di Catania, dopo aver ricostruito in fatto la condotta contestata alla COGNOME, consistita nella manomissione del contatore dell’impianto nella sua disponibilità e del relativo circuito di misura, con inserimento di un congegno atto ad interferire sul sistema di registrazione dei consumi, facendo risultare un consumo inferiore, ha escluso la ravvisabilità della contestata aggravante sub specie di cose destinate a pubblico servizio e la connessa procedibilità di ufficio. Si è osservato, in particolare, richiamando anche la giurisprudenza di legittimità in materia, che in tale ipotesi, – a differenza della sottrazione attuata mediante allacciamento ai terminali, sebbene collocati in una proprietà privata (in cui viene in rilievo la desti nazione dell’energia ancora in transito) -, l’energia ha già raggiunto il contatore del singolo utente e, quindi, secondo i termini del contratto di somministrazione in corso, è passato dalla disponibilità del somministrante a quella del somministratore (cd. traditio) perdendo i connotati di cosa destinata a pubblico servizio.
La sentenza in oggetto è stata impugnata dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Catania, che ne ha chiesto l’annullamento, adducendo un unico motivo, con cui ha denunciato la violazione, ex art. 606, comma 1, lett. b) , cod. proc. pen., degli artt. 624, 625, comma 1, n. 7) , cod. pen.
Il ricorrente lamenta l’esclusione dell’aggravante dell’aver commesso il fatto su cose destinate a pubblico servizio operata dal giudice di merito, con conseguente applicazione del nuovo regime di procedibilità introdotto dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, affermando la natura pubblicistica del bene oggetto di sottrazione, in ragione dell’interesse pubblico perseguito, che prescinde dalla collocazione in concreto del cavo al quale si è realizzato l’allaccio abusivo.
Il P.G. di questa Corte ha reso le conclusioni scritte riportate in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere qualificato come appello.
1.1. Va, invero, rimarcato che la novella legislativa introdotta dall’art. 2, comma 1, lett. p), legge 9 agosto 2024, n. 114, attraverso la modifica dell’art. 593, comma 2, cod. proc. pen. che prevede la inappellabilità delle sentenze di proscioglimento pronunciate con riferimento ai reati di cui all’art. 550 cod. proc. pen., non ha inciso in alcun modo sul regime delle impugnazioni avverso sentenze di non luogo a procedere, pronunciate all’esito di udienza d comparizione predibattimentale, regime autonomamente disciplinato dall’art. 554 quater cod. proc. pen., il cui ambito di applicabilità, riguardando i reati a citazione diretta, è pienamente sovrapponibile a quello dell ‘ art. 593 cod. proc. pen. A riprova dell’intendimento del legislatore di riservare a quel segmento processuale preliminare un regime di impugnazione non coincidente con quello contemplato per le sentenze pronunciate all’esito del dibattimento, trova ulteriore conferma nella disciplina dettata dall’art. 554 ter cod. proc. pen., che nel prevedere che, nel caso in cui non confermi la sentenza, il giudice d’appello fissa una data per l’udienza dibattimentale di fronte ad un giudice diverso da quello che ha pronunciato la sentenza, ovvero pronuncia sentenza di non luogo a procedere con formula meno favorevole, disciplina una «specifica modalità di “riattivazione” della progressione processuale», affidata espressamente al giudice di appello (in termini, Sez. 6, n. 20257 del 30/04/2025, COGNOME Santo, Rv. 288091 -01; Sez. 2, n. 28063 del 30/05/2024, COGNOME, Rv. 286724 -01).
1.2. Nel caso in esame il Procuratore generale ha proposto ricorso diretto per cassazione nei confronti della sentenza di non luogo a procedere pronunciata all’esito dell’udienza di comparizione predibattimentale, sul presupposto che si trattasse di una sentenza inappellabile: per le ragioni esposte, tale ricorso deve essere qualificato come appello.
P.Q.M.
Qualificata l’impugnazione come appello ex art. 554 quater cod. proc. pen., dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Catania. Così deciso, il 28 gennaio 2026.
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME