Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 8338 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 5 Num. 8338 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/12/2025
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
QUINTA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME NOME COGNOME
– Presidente –
Sent. n. sez. 1526/2025
NOME BELMONTE
UP – 03/12/2025
NOME COGNOME
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
NOME COGNOME
– Relatore –
ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE presso il TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA nel procedimento a carico di: COGNOME NOME nato a REGGIO CALABRIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/03/2025 del TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria a firma del AVV_NOTAIO Generale AVV_NOTAIO COGNOME, che ha chiesto di annullare con rinvio la sentenza impugnata.
Con sentenza emessa il 3 marzo 2025, il Tribunale di Reggio Calabria ha dichiarato il non doversi procedere nei confronti di COGNOME NOME, in ordine al reato di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, nn. 2 e 7, cod. pen., per difetto di querela.
Secondo lÕipotesi accusatoria, lÕimputata, al fine di trarne profitto, si sarebbe impossessata di un quantitativo di energia elettrica del valore di circa euro 4.000,00, sottratta alla societˆ RAGIONE_SOCIALE
Con le aggravanti di avere commesso il fatto con violenza sulle cose e con mezzo fraudolento, consistito nel collegare dei cavi unipolari direttamente alla rete di distribuzione, nonchŽ di avere commesso il fatto su cose destinate a pubblico servizio.
Il Tribunale ha ritenuto che, nel caso in esame, non ricorresse lÕaggravante dellÕavere commesso il fatto su cose destinate a pubblico servizio. Il reato, pertanto, sarebbe perseguibile solo a querela della persona offesa, che non risultava presentata, con conseguente difetto della necessaria condizione di procedibilitˆ.
Avverso la sentenza della Corte di appello, il AVV_NOTAIO generale presso la Corte di appello di Salerno ha proposto ricorso per cassazione.
2.1. Con un primo motivo, deduce il vizio di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 624 e 625 cod. pen.
Sostiene che la Corte di appello avrebbe errato nel ritenere non sussistente l’aggravante, essendo pacificamente ritenuto in giurisprudenza che l’energia elettrica costituisca un bene destinato a pubblico servizio. Il reato, pertanto, dovrebbe essere considerato procedibile d’ufficio.
2.2. Con un secondo motivo, deduce il vizio di motivazione, in relazione allÕart. 625 cod. pen.
Sostiene che il Tribunale non avrebbe minimamente motivato in ordine allÕinsussistenza dellÕaggravante.
Il AVV_NOTAIO generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di annullare con rinvio la sentenza impugnata.
AVV_NOTAIO, per lÕimputato, ha depositato memoria difensiva con la quale ha chiesto di rigettare o di dichiarare inammissibile il ricorso.
Il ricorso deve accolto, essendo fondati entrambi i motivi di ricorso.
Il Tribunale, invero, dopo avere esposto le modifiche al regime della procedibilitˆ operate dal d.lgs. n. 150 del 2022 e dopo avere fatto ampi riferimenti ai riflessi di tali modifiche in tema di arresto in flagranza Ð di nessuna rilevanza
nel caso allÕesame Ð, si è limitato a dichiarare lÕimprocedibilitˆ dellÕazione penale (Çprevia esclusione delle contestate aggravantiÈ), senza rendere alcuna motivazione sulle ragioni per le quali lÕaggravante dellÕavere commesso il fatto su cose destinate a pubblico servizio Ð che rende il reato procedibile dÕufficio Ð dovrebbe essere esclusa. In particolare, non ha spiegato perchŽ lÕenergia elettrica sottratta non costituirebbe bene destinato a pubblico servizio.
Al riguardo, va ribadito che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, in tema di furto di energia elettrica, è configurabile l’aggravante dellÕavere commesso il fatto su cose destinate a pubblico servizio, nel caso di sottrazione mediante l’allacciamento abusivo alla rete esterna, rilevando Çla sua destinazione finale a un pubblico servizio, dal quale viene cos’ distoltaÈ (Sez. 4, n. 48529 del 07/11/2023, COGNOME, Rv. 285422; Sez. 5, n. 1094 del 03/11/2021, COGNOME, Rv. 282543).
Per le ragioni esposte, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio.
Va rilevato che la sentenza impugnata è stata pronunciata il 3 marzo 2025 e, dunque, dopo lÕentrata in vigore della legge 9 agosto 2024, n. 114, che ha modificato l’art. 593, comma 2, cod. proc. pen., stabilendo che Çil pubblico ministero non pu˜ appellare contro le sentenze di proscioglimento per i reati di cui all’articolo 550, commi 1 e 2È.
Questa Corte ha giˆ affermato che, in assenza di una disciplina transitoria, il principio del “tempus regit actum”, come specificato da Sezioni Unite Lista, Çcomporta l’operativitˆ del regime impugnatorio previsto all’atto della pronunzia della sentenza, essendo quello il momento in cui sorge il diritto all’impugnazioneÈ (Sez. 5, n. 6984 del 05/02/2025, P., Rv. 287528).
Nel caso in esame, dunque, giˆ trovava applicazione il nuovo regime impugnatorio di inappellabilitˆ per il pubblico ministero delle sentenze di proscioglimento per i reati di cui all’articolo 550, commi 1 e 2, cod. proc. pen. e il ricorso per cassazione costituiva lÕunico rimedio esperibile dal rappresentante della pubblica accusa contro la sentenza impugnata. Il rinvio conseguente allÕannullamento, pertanto, va disposto non al giudice competente per lÕappello, come previsto dallÕart. 569, comma 4, cod. proc. pen. (per i casi di ricorso immediato per cassazione), ma a quello che ha emesso la sentenza impugnata, in diversa persona fisica.
Annulla la sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Reggio Calabria.
Cos’ deciso, il 3 dicembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente NOME COGNOME NOME COGNOME