Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 8226 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 5 Num. 8226 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/11/2025
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
QUINTA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME
– Presidente –
Sent. n. sez. 1467/2025
NOME OCCHIPINTI
UP – 25/11/2025
NOME COGNOME
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
IRENE SCORDAMAGLIA
NOME COGNOME
– Relatore –
ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE DI APPELLO DI CATANIA nel procedimento a carico di: COGNOME NOME nata a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/05/2025 del TRIBUNALE di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria a firma del AVV_NOTAIO Procuratore Generale NOME COGNOME, che ha chiesto di annullare con rinvio la sentenza impugnata.
Con sentenza emessa il 26 maggio 2025, il Tribunale di Catania ha dichiarato il non doversi procedere nei confronti di COGNOME, in ordine al reato di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, nn. 2 e 7, cod. pen., per difetto di querela.
Secondo lÕipotesi accusatoria, lÕimputata, al fine di trarne un ingiusto profitto si impossessava di quantitativi di energia elettrica, sottraendoli all’RAGIONE_SOCIALE, alla cui rete collegava, abusivamente, l’impianto di INDIRIZZO, di cui aveva la disponibilitˆ. Con l’aggravante di aver commesso il fatto con violenza sulle cose, consistita nella riattivazione abusiva di un misuratore cessato, e su cose destinate a pubblico servizio.
Il Tribunale ha ritenuto che, nel caso in esame, non ricorresse lÕaggravante dellÕavere commesso il fatto su cose destinate a pubblico servizio, trattandosi della manomissione di un contatore elettrico. Il reato, pertanto, sarebbe perseguibile solo a querela della persona offesa, che non risulta presentata, con conseguente difetto della necessaria condizione di procedibilitˆ.
Avverso la sentenza della Corte di appello, il Procuratore generale presso la Corte di appello di Salerno ha proposto ricorso per cassazione.
Con un unico motivo, deduce il vizio di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 624 e 625 cod. pen.
Sostiene che la Corte di appello avrebbe errato nel ritenere che l’aggravante della destinazione della cosa a pubblico servizio fosse riferita al misuratore e non Çai quantitativi di energia elettricaÈ. Secondo il ricorrente l’aggravante sarebbe stata correttamente contestata, con riferimento all’energia elettrica, che pacificamente costituirebbe un bene destinato a pubblico servizio. Il reato, pertanto, dovrebbe essere considerato procedibile d’ufficio.
Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di annullare con rinvio la sentenza impugnata.
AVV_NOTAIO NOME COGNOME, per lÕimputato, ha presentato memoria, con la quale ha chiesto di rigettare il ricorso.
Il ricorso deve essere accolto.
LÕunico motivo di ricorso è fondato.
Il Tribunale, infatti, prima ancora che in diritto, ha errato nella ricostruzione dellÕimputazione, ritenendo lÕaggravante di cui all’art. 625, comma 1, n. 7, cod. pen. riferita al ÒcontatoreÓ e non allÕenergia elettrica.
NellÕimputazione, Òil misuratoreÓ è indicato con specifico riferimento allÕaggravante della violenza sulle cose e la chiara descrizione del reato non lascia
dubbi al riguardo: il reato contestato è quello di furto e ha ad oggetto lÕenergia elettrica. Rispetto a tale reato, il pubblico ministero ha contestato lÕaggravante di avere commesso il fatto su cosa destinata a pubblico servizio, che sussiste qualora la cosa sottratta sia caratterizzata da un nesso funzionale all’erogazione di un pubblico servizio.
A fronte di tale imputazione, risulta davvero difficile sostenere che il pubblico ministero abbia riferito lÕaggravante in questione al ÒcontatoreÓ e non allÕenergia elettrica. Invero, se viene contestata unÕaggravante che sussiste quando lÕoggetto del reato è una cosa destinata a pubblico servizio, in mancanza di altre specificazioni, risulta logico riferire lÕaggravante allÕoggetto del reato e, dunque, allÕenergia elettrica.
Alcun particolare rilievo, in relazione al tema in questione, appare assumere il riferimento contenuto nellÕimputazione al misuratore dei consumi. NellÕimputazione, invero, il riferimento al misuratore dei consumi è fatto con specifico riferimento allÕaggravante della violenza sulle cose e non incide rispetto alla configurabilitˆ dellÕaltra aggravante, che è legata alla destinazione finale del bene sottratto a un pubblico servizio (o a una pubblica utilitˆ), dalla quale viene distolto (cfr. Sez. 5, n. 1094 del 03/11/2021, COGNOME, Rv. 282543; Sez. 4, n. 48529 del 07/11/2023, COGNOME‘, Rv. 285422; da ultimo, in termini, Sez. 5, n. 19095/2025, n.m).
Va precisato che tale ricostruzione non viene meno neppure quando la sottrazione avvenga proprio mediante la manomissione del misuratore, atteso che Çla sottrazione di energia elettrica attuata mediante la manomissione del contatore che alteri il sistema di misurazione dei consumi integra il reato di furto É; detta misurazione, infatti, ha la funzione di individuare l’entitˆ dell’energia trasferita all’utente e quindi di specificare il consenso dell’ente erogatore in termini corrispondenti, sicchŽ la condotta dell’agente prescinde dall’induzione in errore del somministrante ed è immediatamente diretta all’impossessamento della cosa per superare la contraria volontˆ del proprietarioÈ (Sez. U, n. 10495 del 09/10/1996, COGNOME, Rv. 206174; Sez. 3, n. 1318 del 24/03/2000, COGNOME, Rv. 217518; Sez. 4, n. 3339 del 22/12/2016, COGNOME, Rv. 269013).
Per le ragioni esposte, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio.
Va rilevato che la sentenza impugnata è stata pronunciata il 26 maggio 2025 e, dunque, dopo lÕentrata in vigore della legge 9 agosto 2024, n. 114, che ha modificato l’art. 593, comma 2, cod. proc. pen., stabilendo che Çil pubblico ministero non pu˜ appellare contro le sentenze di proscioglimento per i reati di cui all’articolo 550, commi 1 e 2È.
Questa Corte ha giˆ affermato che, in assenza di una disciplina transitoria, il principio del “tempus regit actum”, come specificato da Sezioni Unite Lista, Çcomporta l’operativitˆ del regime impugnatorio previsto all’atto della pronunzia della sentenza, essendo quello il momento in cui sorge il diritto all’impugnazioneÈ (Sez. 5, n. 6984 del 05/02/2025, P., Rv. 287528).
Nel caso in esame, dunque, giˆ trovava applicazione il nuovo regime impugnatorio di inappellabilitˆ per il pubblico ministero delle sentenze di proscioglimento per i reati di cui all’articolo 550, commi 1 e 2, cod. proc. pen. e il ricorso per cassazione costituiva lÕunico rimedio esperibile dal rappresentante della pubblica accusa contro la sentenza impugnata. Il rinvio conseguente allÕannullamento, pertanto, va disposto non al giudice competente per lÕappello, come previsto dallÕart. 569, comma 4, cod. proc. pen. (per i casi di ricorso immediato per cassazione), ma al giudice che ha emesso la sentenza impugnata.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Catania, in diversa persona fisica.
Cos’ deciso, il 25 novembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente NOME NOME COGNOME