Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 6808 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 6808 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/02/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a REGGIO CALABRIA il 23/11/1964
avverso la sentenza del 07/05/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Ritenuto in fatto
1.Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Reggio Calabria ha confermato la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria del 29 maggio 2018 che aveva condannato NOME NOME COGNOME alla pena di giustizia per il reato di cui all’art. 624,625 co. 1 n. 2 e 7 cod. pen. commesso dal 14.09.2008 al 17.12.2012 relativo all’impossessamento di KWH 6405 di energia elettrica senza pagarne il corrispettivo, mediante l’abusivo allaccio alla rete di distribuzione elettrica nella qualità di conduttori e abitanti dell’immobile sito in INDIRIZZO in Reggio Calabria; con l’aggravante della violenza sulle cose consistita nella manomissione di componenti della rete di distribuzione elettrica e su bene destinato al pubblico servizio oltre che esposto alla pubblica fede.
2.NOME NOME COGNOME a mezzo del difensore di fiducia, ha presentato ricorso deducendo i seguenti motivi:
2.1. Con il primo motivo lamenta violazione di legge in quanto gli accertamenti compiuti dalla polizia giudiziaria sulla base dell’art. 354 cod.proc.pe. non erano fondati sul presupposto del pericolo e dell’urgenza; il sopralluogo presso l’abitazione del ricorrente era stato infatti concordato con il personale Enel, poiché l’abitazione del Creaco era stata trovata chiusa. Deduce che il motivo già presentato in appello non era stato adeguatamente affrontato nella motivazione della sentenza impugnata in quanto la Corte distrettuale non aveva argomentato nulla con riferimento alla compatibilità dell’urgenza con il rinvio dell’operazione di sopralluogo per diversi giorni che avrebbero potuto consentire al Pubblico Ministero la direzione delle indagini, disponendo un accertamento sui luoghi con le garanzie difensive che nel caso di specie invece sono mancate.
2.2. Con il secondo motivo lamenta la mancata qualificazione del caso concreto nell’ipotesi tentata in quanto il meccanismo fraudolento realizzato dal ricorrente poteva anche non essere azionato e il teste di Pg sentito all’udienza del 24.03.2015 ha affermato che, a sua memoria, al momento dell’intervento l’interruttore che regolava bypass non era in funzione; di qui la mancanza di prova dell’impossessamento fraudolento di energia elettrica.
3.11 Procuratore Generale’chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.1 motivi sono infondati.
Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la decisione impugnata risulta sorretta da conferente apparato argomentativo, che soddisfa appieno l’obbligo
motivazionale, per quanto concerne entrambi i motivi già dedotti in sede di appello.
2. Con riferimento al primo motivo il collegio ritiene di riaffermare il principio che, mentre il rilievo consiste nell’attività di raccolta di dati pertinenti al rea l’accertamento tecnico si estende al loro studio e valutazione critica secondo canoni tecnico- scientifici (Sez. 2, n. 34149 del 10/07/2009, COGNOME, Rv. 244950 – 01; Sez. 1, n. 2443 del 13/11/2007, dep. 2008, COGNOME, Rv. 239101).
Il rilievo, atto urgente, affidato alla polizia giudiziaria consente di raccogliere dat rilevanti per l’accertamento penale, e per essere inquadrato come tale, deve potere essere effettuato senza fare ricorso a specifiche competenze tecnicoscientifiche. Si tratta di una attività svolta dalla polizia giudiziaria e disciplin dagli artt. 354, 356, del codice di rito; il difensore dell’indagato può assistere alla effettuazione dei rilievi, ma sull’autorità giudiziaria non grava alcun onere di notifica.
Deve essere chiarito che il fatto che i rilievi siano “irripetibili”, come avviene, d regola, quando si constata lo stato di luoghi che patisce successive modifiche, non implica la loro attrazione nell’area degli accertamenti tecnici irripetibili, quali, diversamente dai rilievi, sono caratterizzati non solo dalla “irripetibilità dell’azione investigativa, ma dalla natura tecnico-scientifica dell’accertamento. Ciò che estrae il “rilievo” dall’area di operatività dell’art. 360 cod. proc. pen. non è, dunque, la sua eventuale natura irripetibile, quanto il fatto che lo stesso possa essere svolto senza particolari competenze tecniche.
La polizia giudiziaria, quando effettua i rilievi si limita infatti a constata quanto osservato, ed a riversare i dati rilevati in una annotazione, che, nella misura in cui descrive una situazione “irripetibile” può essere acquisita al fascicolo per il dibattimento (così, tra le altre Sez. 1, n. 23156 del 09/05/2002, COGNOME, Rv. 221621, in relazione al prelievo di polvere da sparo, c.d. “stub”; nello stesso senso Sez. 3, n. 26189 del 28/03/2019; c.; Rv. 276081 relativa alla annotazione che descrive lo stato dei luoghi).
Nel caso in esame l’accesso dei Carabinieri e del personale tecnico Enel il 17 febbraio 2012 presso l’abitazione del Creaco era dovuto al fatto che, pur essendosi recati più volte, non avevano trovato nessuno in casa; solo il giorno del sopralluogo riuscirono ad accedere / effettuare i controlli necessari e a rimuovere il misuratore, la presa abusiva e l’interruttore sottoponendo tutto a sequestro .
La Corte di appello afferma che la polizia giudiziaria unitamente ai verificatori Enel si è limitata a Constatare la presenza . di una derivazione abusiva a monte
del contatore accertando che tale presa permetteva di prelevare energia senza che il misuratore la quantificasse.
Come ritenuto legittimamente dalla Corte di appello, si è trattato di un’attività materiale, che è stata svolta senza fare ricorso a particolari competenze tecnico scientifiche, sicuramente inquadrabile come rilievo e sottratta allo statuto previsto dall’art. 360 cod. proc. pen. Sez. 2 n. 41839 del 09/10/2024 Ud. (dep. 13/11/2024) Rv. 287190 – 01
Va ricordato inoltre il principio già affermato da questa Corte di legittimità secondo cui, avendo l’attività di verifica del personale Enel ha natura ispettiva di tipo amministrativo ex art. 220 disp. att. cod. proc. pen. è pienamente utilizzabile ai fini della prova dell’avvenuta verifica, delle modalità di sottrazion dell’energia elettrica, della descrizione dello stato dei luoghi e dell’avvenuta sottrazione, Sez. 4 n. 36940 del 18/09/2024 Ud. (dep. 04/10/2024 ) Rv. 287064 – 01.
L’attività di verifica dello stato dei luoghi effettuata, in occasione di accertamenti per furto di energia elettrica, dal personale dell’ente erogatore, non costituisce atto irripetibile cui debbano applicarsi le garanzie difensive di cui all’art. 360 cod. proc. pen. (Sez. 5 n. 45253 del 27/10/2021 (dep. 09/12/2021 ) Rv. 282286 01.
Tra le disposizioni del codice di procedura penale, che devono essere applicate, è ricompreso l’art. 348 cod. proc. pen.
Nel caso di specie, i verificatori dell’Enel hanno legittimamente compiuto l’attività accertativa, ai sensi del combinato disposto degli artt. 220 disp. att. cod. proc. pen., in relazione all’art. 348 cod. proc. pen., agendo con i poteri propri della polizia giudiziaria, la quale, ai sensi dell’art. 55 del cod. proc. pen., ha anche il compito di “assicurare le fonti di prova e raccogliere guanto altro possa servire per l’applicazione della legge penale”.
Né l’attività con cui, attraverso la verifica dello stato dei luoghi, la poliz giudiziaria trae elementi per l’accertamento di un reato costituisce atto irripetibile, a cui abbia diritto di assistere il difensore, ai sensi degli artt. 360 codice di rito, in quanto le garanzie difensive trovano applicazione solo quando si eseguano prelievi o manipolazioni tali da modificare in qualche modo la situazione obbiettiva preesistente..
3.Con riferimento al secondo motivo va ribadito che in tema di furto di energia elettrica in utenza domestica l’illecita appropriazione avviene con flusso continuo e la consumazione del reato deve ritenersi protratta per tutto il periodo
in cui la casa è abitata. Sez. 5 n. 9963 del 18/11/2022 Ud. (dep. 09/03/2023) Rv. 284178 – 01
La Corte territoriale ha affermato che a seguito degli accertamento compiuti dai militari operanti coadiuvanti il personale tecnico della società Enel è stato verificato l’effettivo prelievo illecito di energia elettrica e che nel momento dell’accertamento in casa erano presenti elettrodomestici funzionanti.
4.A1 rigetto del ricorso segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso 1’11.02.2025