Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 3592 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 4 Num. 3592 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 14/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: Procuratore Generale presso Corte d’appello di Salerno nel procedimento a carico di: COGNOME NOME nato a BATTIPAGLIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/04/2025 del TRIBUNALE di Salerno Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Salerno ricorre avverso la sentenza emessa il 4 aprile 2025 dal Tribunale di Salerno che ha assolto NOME COGNOME dal reato di furto di energia elettrica ritenendo insufficiente il compendio probatorio.
1.2. Il ricorso consta di due motivi. Con il primo motivo, si deduce la manifesta illogicità della motivazione, per essere il Giudice pervenuto al proscioglimento dell’imputata sulla base di una sequenza motivazionale illogica. Pur dando atto, in particolare, della sussistenza di un allaccio abusivo alla rete RAGIONE_SOCIALE al servizio dell’abitazione dell’imputata, peraltro già intestataria della fornitura, il Giudice ne ha tratto l’incoerente seguente conclusione secondo cui non era emerso dalle risultanze disponibili che l’allaccio abusivo alla rete elettrica sia stato realizzato dall’imputata. In sostanza, si sostiene, la COGNOME continua a fruire dell’energia elettrica nell’abitazione da lei condivisa con il marito, grazie ad un allaccio abusivo alla rete RAGIONE_SOCIALE e senza pagarne il corrispettivo. L’accertata e affermata utilizzazione illecita dell’energia sottratta all’RAGIONE_SOCIALE è stata illogicamente svalutata sino alla irrilevanza rispetto al tema della condotta di allaccio e al dubbio su chi ne sia l’autore materiale. Con il secondo motivo, si deduce l’erronea applicazione dell’art. 110 cod. pen. e della disciplina del concorso di persone nel reato. È agevole desumere gli elementi di responsabilità dell’imputata quantomeno a titolo di concorso certamente nella sottrazione dell’energia ma ancor prima nella stessa condotta di allaccio abusivo, essendone comunque, se non l’autrice materiale, l’istigatrice.
Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
É opportuno premettere che la sentenza impugnata, avendo ad oggetto un reato a citazione diretta, è unicamente ricorribile per cassazione e non appellabile. Invero, la l. n. 114 del 9 agosto 2024, entrata in vigore il 25 agosto del 2024, ha previsto una modifica dell’articolo 593, comma 2, sostituendo il primo periodo e prevedendo espressamente che: ‘ Il pubblico ministero non può appellare contro le sentenze di proscioglimento per i reati di cui all’articolo 550, commi 1 e 2 ‘. Poiché la pronuncia del giudice monocratico di Salerno è stata emessa successivamente alla
entrata in vigore della riforma, al momento di proposizione dell’impugnazione , il Procuratore generale poteva unicamente proporre ricorso per cassazione.
La novella citata, inoltre, nulla ha previsto in tema di ricorso per cassazione esperibile dal pubblico ministero, con la conseguenza che l’impugnazione dell’organo della pubblica accusa non incontra alcuna limitazione nella proposizione dei motivi di ricorso (Sez. 2, n. 17493 del 16/04/2025 Rv. 288029).
Tanto premesso, il ricorso è fondato.
L’illecita fruizione consapevole dell’energia elettrica altro non rappresenta che l’impossessamento della res , attuato attraverso l’uso di mezzi necessari per superare la contraria volontà dell’ente erogatore. Di conseguenza, al di là dell’individuazione dell’autore materiale dell’accertata realizzazione di un allaccio abusivo alla rete elettrica, ciò che rileva ai fini dell’affermazione della penale responsabilità per il reato contestato è l’utilizzo continuativo dell’energia elettrica illecitamente sottra tta, in modo assolutamente consapevole riguardo all’illegittimità del servirsene (in tal senso, cfr. Sez. 5, n. 24592 del 30/04/2021, COGNOME NOME, Rv. 281440: ‘ Risponde del reato di furto di energia elettrica, aggravato dalla violenza sulle cose, colui che si sia avvalso consapevolmente dell’allaccio abusivo alla rete di distribuzione realizzato da terzi ‘ ).
Nel caso in esame, accertati l’allaccio abusivo alla rete elettrica realizzato nell’abitazione dei coniugi COGNOME e l’intestazione della fornitura all’odierna imputata, la motivazione del Tribunale di Salerno, che ha assolto la COGNOME «non essendo emerso dalle risultanze disponibili che l’allaccio abusivo alla rete elettrica sia stato realizzato dall ‘ imputata», appare manifestamente illogica e non rispettosa del principio sopra richiamato.
In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Salerno.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Salerno.
Così deciso il 14 ottobre 2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME