Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45515 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45515 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 21/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a PALERMO il 22/06/1994
avverso la sentenza del 14/02/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
COGNOME, ritenuta responsabile del reato di furto di energia elettrica con attacco diretto alla rete, ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo un unico motivo di ricorso, con il quale deduce vizio di motivazione in ordine alla prova della riconducibilità all’imputata del reato di furto contestato, posto che non era l’unica persona a vivere nell’appartamento servito dall’energia elettrica sottratta alla rete di distribuzione.
Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
2. Il ricorso è inammissibile. Il motivo di ricorso non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti giuridici, dal giudice di merito; non è scandito dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell’atto d’impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268822, sui motivi d’appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione). La Corte di appello ha dato adeguatamente conto in motivazione delle ragioni per cui la condotta di allaccio diretto ed abusivo alla rete elettrica, indipendentemente dalla individuazione dell’esecutore materiale dell’allaccio stesso, deve ritenersi commessa dalla imputata (sottoscrittrice del verbale di accertamento quale persona occupante l’appartamento), in quanto, per la consolidata giurisprudenza di legittimità, risponde del reato di furto di energia elettrica, aggravato dalla violenza sulle cose, colui che si sia avvalso consapevolmente dell’allaccio abusivo alla rete di distribuzione realizzato da terzi (Sez. 5, n. 24592 del 30/04/2021, COGNOME, Rv. 281440 – 01). E’ evidente, che la mera possibilità che anche altri, pur trovandosi nella medesima posizione, non siano stati coinvolti nell’azione penale, non elimina la responsabilità della prevenuta e non intacca la correttezza della decisione impugnata. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 21/11/2024