Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 18814 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 18814 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/03/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME nato a PARTINICO il DATA_NASCITA
NOME nato a PARTINICO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/07/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell’art. 23, comma 8, d.l. del 2020, convertito con modificazioni dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176. Il Procurato Generale della Corte di Cassazione, AVV_NOTAIO, ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso del COGNOME e l’annullamento se rinvio della sentenza impugnata quanto al COGNOME.
Ritenuto in fatto
1.COGNOME NOME – in qualità di erede di COGNOME NOME – e COGNOME NOME, a mezzo di difensore abilitato, hanno proposto ricorso per cassazione, con unico atto, avverso la sentenza della Corte d’appello di Palermo, che ha confermato la sentenza di primo grado, che a sua volta ne ha affermato la responsabilità per il delitto di cui agli artt. 110, 624,625 nn. 2 e pen. – furto di energia elettrica – con le aggravanti dell’uso del mezzo fraudolento, consi nella collocazione di un magnete sul contatore – e dell’aver commesso il fatto su cos destinate a pubblico servizio o utilità. La sentenza della Corte territoriale ha infine di l’integrazione del dispositivo della sentenza del Tribunale con l’espressione “ordina c l’esecuzione della pena inflitta agli imputati sia sospesa per anni cinque alle condizion legge”.
2.L’atto di impugnazione si è affidato a 4 motivi, qui richiamati nei limiti strett indispensabili ai sensi dell’art. 173 comma 1 disp. att. cod. proc. pen..
2.1.11 primo motivo ha denunciato i vizi di inosservanza della legge penale e dell motivazione, in relazione all’erronea e non adeguatamente giustificata individuazione del concorso di persone nel reato attribuito al COGNOME, in quanto nel processo sarebbe emerso che il suocero COGNOME, peraltro deceduto nelle more tra il giudizio di secondo grado e i ricorso per cassazione, era l’intestatario dell’utenza, proprietario dell’immobile e confe quanto alla condotta materiale di apposizione del magnete, in assenza di qualsiasi contributo fornito dal coimputato. Sarebbe poi stata fornita la prova che il COGNOME utilizzasse l’immo oggetto del controllo come luogo di villeggiatura e che COGNOME e la moglie vivessero in al sito di loro residenza; mentre alcuna prova ricorrerebbe a sostegno di un contribut quantomeno agevolativo ed almeno morale, fornito da COGNOME, non ravvisabile per il sol fatt che costui avesse maldestramente tentato di rimuovere ed occultare il magnete nel corso del sopralluogo dei verificatori.
2.2.11 secondo motivo ha nella sostanza denunciato la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza perché la Corte di merito avrebbe ravvisato la sussistenza della mai contestata circostanza aggravante della destinazione della cosa a pubblico servizio, mentre i decreto di citazione, all’epoca emesso, avrebbe elevato l’addebito dell’aggravant dell’esposizione alla pubblica fede, comunque non ricorrente perché il contatore si trovav all’interno della proprietà, come riconosciuto dalle deposizioni testimoniali assunte.
2.3.11 terzo motivo ha lamentato vizi di violazione di legge e della motivazione, poiché dosimetria della pena e il mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti sarebbero stati parametrati sulla gravità e reiterazione nel tempo del sottrazione, quando, da un lato, il capo d’imputazione non ha quantificato i volumi dell’energ elettrica asportata e, dall’altro lato, il COGNOME sarebbe stato occasionalmente present momento dell’accertamento e, comunque, difetterebbe la prova che fosse consapevole della risalenza della sottrazione al 2012.
2.4.11 quarto motivo si è soffermato sulla assunta violazione di legge in relazione al condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali del grado di appello, perché la Corte territoriale avrebbe parzialmente accolto l’impugnazione con il riconoscimento della illegalità della pena inflitta in primo grado, desumibile da un errore materiale del dispositi quest’ultima pronuncia, che aveva dimenticato di statuire la concessione del beneficio dell sospensione condizionale, espressamente prevista nella motivazione.
Considerato in diritto
La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente alla condanna di COGNOME NOME alle spese del giudizio di gravame, mentre nel resto i ricorsi devono esser dichiarati inammissibili.
11 ricorso per cassazione promosso da COGNOME NOME in veste di erede di NOME – deceduto nelle more tra la sentenza della Corte territoriale e la formulazione d ricorso – è inammissibile, perchè presentato dal difensore di fiducia comunque non legittimato venendo meno gli effetti della nomina fiduciaria con la morte dell’imputato; a tale vulnus non possono porre rimedio gli eredi, stante la previsione dell’art. 568 comma 3 cod. proc. pen., c sancisce che il diritto di impugnazione spetta soltanto a colui al quale la legge lo confer (sez.5, n. 15282 del 08/11/2016, COGNOME e altri, Rv. 269695). Ne viene che il mandato ad impugnare, conferito ai sensi dell’art. 581 comma 1 quater cod. proc. pen., da COGNOME NOME, in qualità di erede del defunto, all’AVV_NOTAIO al fine del proposizione del ricorso per cassazione deve ritenersi tamquam non esset.
2.Quanto alla posizione dell’imputato COGNOME, il primo motivo è generico, non consentito sede di legittimità e manifestamente infondato.
Va premesso che la sentenza impugnata costituisce una ipotesi di c.d. doppia conforme sulla responsabilità, sicché «ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, ricor “doppia conforme” quando la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest’ultima sia adottando gli st criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze posso essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale» (Cass. pen., sez. II, 12.06.2019 – dep. 6.09.2019, n. 37295, rv. 27218).
Il motivo di ricorso è per verso aspecifico, perché non si confronta con gli argomenti che sentenze dei giudici di merito hanno illustrato per ricondurre (anche) al COGNOME realizzazione della condotta di rilevanza penale, ovvero, in particolare, alla luce d
accertamenti effettuati in loco, “che l’unità immobiliare era abitata da entrambi gli imputati” (pag. 2 sentenza di appello); che la comune “fruizione illecita della fornitura” si è protratt un periodo di quasi quattro anni (pag. 2 sent. di appello) e che COGNOME NOME, alla richi degli accertatori di accompagnarli presso il misuratore elettrico, si era portato all’interno nicchia di ubicazione del contatore “e, con mossa repentina” aveva tentato – evidentemente ben cosciente della sua indebita collocazione – “di prelevare il magnete per occultarlo” (pag. e 4 sentenza di primo grado, pag. 2 sent. di appello); per altro verso, esso propon confutazioni che fuoriescono dal perimetro di controllo di competenza della Corte di Cassazione perché in presenza di enunciati che non siano attinti da illogicità manifesta, dunque enucleabi ictu ocu/i, alla Corte di cassazione è normativamente preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli d ragionamento mutuati dall’esterno; ed invero, avendo il legislatore attribuito ril esclusivamente al testo del provvedimento impugnato, che si presenta quale elaborato dell’intelletto costituente un sistema logico in sé compiuto ed autonomo, il sindacato legittimità è limitato alla verifica della coerenza strutturale del provvedimento in sé e p considerato, verifica necessariamente condotta alla stregua degli stessi parametri valutativi d cui esso è “geneticamente” informato, ancorché questi siano ipoteticamente sostituibili da alt (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260-01); ed ai sensi dell’art. 606, lett. e) proc. pen., la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione devono risultare dal tes del provvedimento impugnato, sicché dedurre tale vizio in sede di legittimità signifi dimostrare che il testo del provvedimento è manifestamente carente di motivazione e/o di logica, e non già opporre alla logica valutazione degli atti effettuata dal giudice di merit diversa ricostruzione, magari altrettanto logica (Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, Di COGNOME Rv. 205621-01) Corte di Cassazione – copia non ufficiale
2.1.Del resto, risponde del reato di furto di energia elettrica, aggravato dalla violenza cose – ma il principio è estensibile, per identità di ratio, al furto aggravato dal ricorso a mezzo fraudolento, pacificamente integrato in caso di apposizione di un magnete al contatore dell’energia elettrica (sez.5, n. 19937 del 15/04/2021, COGNOME, Rv. 281108) – colui che si s avvalso consapevolmente dell’allaccio abusivo alla rete di distribuzione realizzato da ter (Cass. sez.5, n. 24592 del 30 aprile 2021, COGNOME); e, in tema di furto di energia elett l’aggravante prevista dall’art. 625, primo comma, n. 2), cod. pen. è configurabile anch quando l’allacciamento abusivo alla rete di distribuzione venga materialmente compiuto da persona diversa dall’agente che si limiti a fare uso dell’allaccio altrui, trattandosi di circo di natura oggettiva, valutabile a carico dell’agente se conosciuta o ignorata per colpa, con conseguenza che la distinzione tra l’autore della manomissione e il beneficiario dell’energia pu rilevare, ai fini della configurabilità del reato o della circostanza aggravante, solo nel caso incida sull’elemento soggettivo (Cass. sez.4,5 febbraio 2020 n. 5973, COGNOME; Cass. sez. 5, n
32025 del 19/02/2014, Rizzuto, Rv. 261745); senza dimenticare, in proposito, che non è censurabile, in sede di legittimità, la sentenza del giudice di appello che fondi il giudiz colpevolezza sul principio del “cui prodest”, qualora esso sia supportato da altri elementi di fatto di sicuro valore indiziante (Cass. sez.3, n.15755 del 22 gennaio 2020, Ventura), come avvenuto nel caso di specie.
Ed a fronte dell’onere probatorio assolto dalla pubblica accusa, anche sulla base di presunzioni o massime di esperienza, spetta all’imputato allegare il contrario sulla base di concreti oggettivi elementi fattuali, poiché è l’imputato che, in considerazione del principio della “vicinanza della prova”, può acquisire o quanto meno fornire, tramite l’allegazione, tutti elementi per provare il fondamento della tesi difensiva (Cass. sez.2, n. 6734 del 30 gennaio 2020, Bruzzese).
Alla luce di tali considerazioni, i motivi di ricorso risultano anche manifestamente infondati.
3.11 secondo motivo è del tutto fuori fuoco e manifestamente infondato.
Risulta, per tabulas, che nel corso del giudizio di primo grado il pubblico ministero abbia proceduto alla formale contestazione della circostanza aggravante di cui all’art. 625 n. 7 cod pen., ritualmente comunicata agli imputati ai sensi degli artt. 516 e segg. cod. proc. pen. (pa 3 sentenza del primo giudice) e, del resto, la sentenza di primo grado reca nell’edit innputativo l’indicazione della circostanza aggravante dell’aver commesso il fatto su cose destinate a pubblico servizio od utilità. Pertanto, ogni obiezione che investe l’aggravan dell’esposizione alla fede pubblica, non contestata, si rivela aspecifica e manifestament infondata.
4.Anche il terzo motivo è manifestamente infondato.
Su un piano generale, risulta consolidato il principio di diritto secondo il quale nel caso i venga irrogata una pena di gran lunga più vicina al minimo che al massimo edittale, il mero richiamo ai “criteri di cui all’art. 133 cod. pen.” deve ritenersi motivazione sufficien dimostrare l’adeguatezza della pena all’entità del fatto; invero, l’obbligo della motivazione ordine alla congruità della pena inflitta, tanto più si attenua quanto maggiormente la pena, concreto irrogata, si avvicina al minimo edittale (Sez. U n. 47127 del 27/04/2021, COGNOME; Sez. 1, n. 6677 del 05/05/1995, COGNOME, Rv.201537; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, COGNOME, Rv. 256464). E, per converso, quanto più il giudice intenda discostarsi dal minimo edittale, tanto più ha il dovere di dare ragione del corretto esercizio del proprio po discrezionale, indicando specificamente, fra i criteri oggettivi e soggettivi enunciati dall’ar cod. pen., quelli ritenuti rilevanti ai fini di tale giudizio (Sez. 6, n. 35346 del 12/0 COGNOME, Rv. 241189; Sez. 5, n. 511 del 26/11/1996, dep. 1997, Curcillo, 207497).
Nel caso di specie, comminato il minimo della pena edittale della reclusione, i giudici di meri hanno congruamente dato conto, secondo consentita discrezionalità e in aderenza ai principi stabiliti dagli artt. 132 e 133 cod. pen., degli elementi ritenuti decisivi o rilevan
formulazione del trattamento sanzionatorio e, in particolare, la sentenza impugnata ha con proposizione razionale rimarcato l’ampiezza temporale della illecita fornitura e stigmatizzat quale conseguenza, la significativa entità del danno cagionato al servizio pubblico erogatore. La ragione di ricorso, riguardante il mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuant generiche sulle aggravanti, è inedita perché attinente a violazione di legge non dedotta con motivi di gravame (che avevano invocato soltanto la riduzione della pena, cfr. pag. 1 sentenza impugnata) e si rivela, pertanto, indeducibile ai sensi dell’art. 606 comma 3 cod. proc. pen..
Miglior sorte merita invece il quarto motivo, che si è doluto dell’intervenuta condanna pagamento delle spese processuali nonostante l’accoglimento del rilievo difensivo che aveva lamentato la sussistenza di un errore materiale omissivo nel dispositivo della sentenza de primo giudice a riguardo del riconoscimento della sospensione condizionale della pena, esplicitato in motivazione. L’art. 592 cod. proc. pen. stabilisce che con il provvedimento rigetta o dichiara inammissibile l’impugnazione la parte privata che l’ha proposta è condannat alle spese del procedimento. Il provvedimento di correzione dell’errore materiale, adotta dalla Corte d’appello, che ha integrato il dispositivo della sentenza del giudice di prime con l’aggiunta relativa al riconoscimento della sospensione condizionale della pena per anni cinque, costituisce tuttavia un intervento di modifica della decisione impugnata in sen favorevole all’imputato, che non può essere perciò ritenuto in toto soccombente secondo il criterio di cui all’art. 91 cod. proc. civ., (cfr. sez. 1, n. 5040 del 09/02/1984, S Rv.164534) ed è pertanto ostativa alla sua condanna al pagamento delle spese del grado.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla condanna dell’imputato COGNOME NOME al pagamento delle spese processuali del giudizio di appello, statuizione che elimina Dichiara inammissibile nel resto il ricorso di COGNOME NOME.
Dichiara inammissibile il ricorso di COGNOME NOME che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 20/03/2024
Il consiglier e estensore