Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27268 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27268 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/10/2022 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Catania ha confermato la sentenza del Tribunale di Catania del 25 maggio 2018, con cui NOME era stato condannato alla pena di mesi sei di reclusione ed euro seicento di multa in ordine al reato di cui agli artt. 81, 624 e 625, n. 2 e 7 cod.
Il ricorso è inammissibile.
Col primo motivo di ricorso si contesta l’affermazione di responsabilità dell’imputato, non avendo la Corte territoriale indicato le ragioni sulla base d quali ritenere che l’imputato fosse il proprietario dell’immobile e che ne aves effettiva disponibilità. Si tratta di un motivo non consentito dalla legge in se legittimità, in quanto ripropone una pedissequa reiterazione di motivi già dedotti appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi pertanto gli stess considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricors (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Rv. 243838 – 01).
Contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie, ed è immune da vizi logico-giuridici.
I giudici di merito hanno valutato in termini logici il materiale probato sottolineando le plurime ragioni in base alle quali hanno ritenuto che l’imputa avesse consapevolmente prelevato indebitamente energia elettrica al fine di trarne profitto economico, atteso che l’allaccio abusivo rappresentava l’unico mezzo di alimentazione elettrica (in sede di verifica veniva riscontrato infatti che, stacca il collegamento, l’immobile restava privo di energia). Egli era, quindi, l’u soggetto interessato alla manomissione del contatore. La consapevole fruizione illecita di energia elettrica integra gli estremi del reato ascritto anche qu l’allaccio abusivo sia stato materialmente realizzato da terzi poiché la circostanza abitare nell’immobile alimentato illecitamente determina l’interesse personale, diretto e concreto al prelievo irregolare di energia elettrica.
Rispetto a tale motivata, logica e coerente pronuncia il ricorrente chied una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l’adozio di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione, ma un siffatto modo procedere è inammissibile in sede di legittimità.
Il secondo motivo di ricorso non è consentito, poiché attiene al trattamento sanzionatorio, benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da
adeguato esame delle deduzioni difensive. Nella fattispecie in questione, la Corte distrettuale, con motivazione lineare e coerente, ha escluso la possibilità formulare un giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alle contestate aggravanti, non sussistendo elementi positivamente valutabili a ta fine.
Con riferimento all’ultimo motivo di ricorso, va ricordato che determinazione della misura della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra nell’ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo compi anche se abbia valutato intuitivamente e globalmente gli elementi indicati nell’ar 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004, Rv. 230278). Il giudice del merito esercita la discrezionalità che la legge gli conferisce, attraverso l’enunciazio anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nel 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, COGNOME, Rv. 271243; Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196; Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008, COGNOME, Rv. 239754). Il sindacato di legittimità sussiste solo quando quantificazione costituisca il frutto di mero arbitrio o di ragionamento illo evenienza nel caso insussistente. Né appare obbligatorio che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli dedotti dalla parte, essendo sufficie che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimane tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione.
Segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 26 giugno 2024
Il Co sigliere estensore
Il Presidente