Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 44991 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 44991 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 06/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI REGGIO
CALABRIA
nel procedimento a carico di:
NOME COGNOME nato il 24/07/1972
avverso la sentenza del 13/06/2024 del TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del PG
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 13.6.2024 il Tribunale di Reggio Calabria ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di COGNOME COGNOME imputata del reato di cui agli artt. 81 cpv, 624 e 625 nn. 2 e 7 cod.pen. per difetto di querela ; previa esclusione della contestata circostanza di cui all’art. 625 n. 7 cod.pen.
All’imputata era contestato di essersi impossessata, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, al fine di trarne profitto, di energia elettrica per un valore complessivo di Euro 5846,62, sottraendola alla legittima proprietaria Enel s.p.a mediante manomissione del misuratore di corrente ed inserimento di n. 1 shunt che consentiva di alimentare l’appartamento di INDIRIZZO senza misurare l’effettivo consumo dell’energia prelevata.
Il Tribunale aveva ritenuto che la sottrazione dell’energia elettrica mediante congegni non può ritenersi aggravata ai sensi dell’art. 625, comma 1, n. .7 cod.pen. quarta ipotesi / perché l’attività del colpevole non incide sulla generale destinazione della energia elettrica alla pubblica utilità. GLYPH ,
‘ti-, 2. Avverso detta sentenza il Procuratoret,presso il Tribunale di Reggio Calabria ha proposto ricorso per cassazione per saltum articolato in un motivo con cui si deduce l’erronea applicazione dell’art. 625, comma 1, n. 7, cod.pen. (ai sensi dell’art. 606 comma 1 lett. B cod.proc.pen.).
-1-7719/4 Si assume che il giudice di primo grado /erroneamente l’insussistenza della circostanza aggravante dalle concrete modalità dell’allaccio abusivo effettuato mediante manomissione del contatore, laddove la sussistenza dell’aggravante dipende dalla natura della res oggetto di sottrazione. dtscënders
Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto disporsi la conversione in appello.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso é fondato.
Ed invero nella specie trova applicazione il principio secondo cui in tema di furto di energia elettrica, è configurabile l’aggravante di cui all’art. 625 comma 1, n. 7, cod. pen. in caso di sottrazione mediante l’allacciamento abusivo alla rete esterna, indipendentemente dal nocumento arrecato alla fornitura in favore di altri utenti, rilevando non già l’esposizione alla pubblica fede dell’energia che transita nella rete, ma la sua destinazione finale a un pubblico
servizio, dal quale viene così distolta Sez. 4, n. 48529 del 07/11/2023, Rv. 285422).
In conclusione la sentenza impugnata va annullata senza rinvio con trasmissione degli atti al Tribunale di Reggio Calabria per l’ulteriore corso.
P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Reggio Calabria, per l’ulteriore corso.
Così deciso il 6.11.2024