Furto di Energia Elettrica: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
Il furto di energia elettrica è un reato che, nonostante possa sembrare di lieve entità, comporta conseguenze penali significative. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre spunti importanti su come vengono trattati i ricorsi in materia, specialmente alla luce delle recenti riforme legislative come la Riforma Cartabia. Analizziamo il caso di un imputato condannato per essersi impossessato illecitamente di energia tramite la manomissione del contatore e la cui impugnazione è stata dichiarata inammissibile.
I Fatti: L’Allaccio Abusivo e la Condanna
Il caso riguarda un individuo, condannato in primo e secondo grado, per aver commesso, in concorso con un’altra persona, il reato di furto aggravato. L’imputato si era impossessato di una quantità indeterminata di energia elettrica sottraendola all’ente erogatore.
La condotta illecita consisteva nel prelievo reiterato di corrente tramite l’uso di apparecchi elettrodomestici, alimentati grazie all’installazione di un interruttore a monte del contatore ufficiale. Tale manomissione configurava l’aggravante della violenza sulle cose, mentre il fatto che l’energia fosse esposta per necessità alla pubblica fede integrava un’ulteriore aggravante.
I Motivi del Ricorso in Cassazione
L’imputato, tramite il suo difensore, ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione basandolo su tre motivi principali:
1. Mancanza della querela: Si sosteneva che, a seguito della Riforma Cartabia (D.Lgs. 150/2022), il reato fosse diventato procedibile solo a querela di parte, che nel caso di specie mancava.
2. Carenza di prove: Si contestava l’affermazione di responsabilità, lamentando una violazione di legge e un vizio di motivazione riguardo alla partecipazione dell’imputato al reato.
3. Errata contestazione dell’aggravante: Si criticava la ritenuta sussistenza dell’aggravante della violenza sulle cose (art. 625, n. 2 c.p.).
Analisi della Decisione della Corte sul Furto di Energia Elettrica
La Corte di Cassazione ha rigettato completamente il ricorso, dichiarandolo inammissibile. Vediamo nel dettaglio le ragioni giuridiche che hanno portato a questa decisione.
L’Inammissibilità del Ricorso e la Riforma Cartabia
Il punto più interessante riguarda la Riforma Cartabia. La Corte ha chiarito un principio fondamentale: se un ricorso è inammissibile, il giudice non può esaminare questioni sopravvenute, come il cambiamento del regime di procedibilità di un reato. Citando una precedente sentenza delle Sezioni Unite (n. 40150/2018), la Corte ha affermato che l’inammissibilità del ricorso preclude l’obbligo di dare avviso alla persona offesa per presentare un’eventuale querela. In sostanza, un ricorso viziato nella sua origine non può beneficiare di modifiche legislative favorevoli successive.
La Responsabilità Penale per il Furto di Energia Elettrica
Sul secondo motivo, la Corte ha definito le censure come meramente ripetitive di argomentazioni già respinte correttamente dai giudici di merito. Il ricorso era generico e non conteneva una critica specifica e puntuale alla sentenza d’appello.
Inoltre, la Cassazione ha ribadito un principio consolidato: chi si avvale consapevolmente di un allaccio abusivo effettuato da terzi risponde del reato di furto di energia elettrica. La consapevole fruizione dell’energia rappresenta l’impossessamento del bene. Nel caso specifico, la colpevolezza dell’imputato era stata provata in modo inequivocabile: colto in flagranza di reato, alla vista dei militari si era precipitato ad abbassare l’interruttore illecito, un gesto documentato nel verbale di arresto, considerato atto pubblico fidefacente.
Le Motivazioni della Corte
La Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato e generico. I motivi presentati non erano altro che una riproposizione di questioni già adeguatamente valutate e respinte nei precedenti gradi di giudizio, senza attaccare in modo specifico e pertinente la logica della sentenza d’appello. L’inammissibilità ha impedito di affrontare nel merito la questione della procedibilità introdotta dalla Riforma Cartabia, cristallizzando la situazione processuale. La Corte ha inoltre sottolineato come le prove a carico dell’imputato fossero solide, in particolare il verbale di arresto in flagranza, che descriveva un comportamento inequivocabilmente volto a nascondere l’illecito. Anche la censura sull’aggravante è stata respinta, poiché la Corte d’Appello aveva già correttamente motivato la congruità della pena, applicata nel minimo edittale e bilanciata con la concessione delle attenuanti generiche.
Le Conclusioni
La decisione conferma due principi cardine. Primo: l’inammissibilità di un ricorso in Cassazione preclude l’applicazione di norme procedurali più favorevoli sopravvenute, come quelle della Riforma Cartabia sulla procedibilità a querela. Un ricorso deve essere valido nei suoi presupposti per poter essere esaminato. Secondo: nel furto di energia elettrica, la responsabilità non è solo di chi materialmente realizza la manomissione, ma anche di chi, consapevolmente, ne trae vantaggio. La fruizione illecita è sufficiente a integrare il reato. Di conseguenza, l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, a causa della palese inammissibilità del suo ricorso.
Se un ricorso in Cassazione è inammissibile, si applicano le nuove norme sulla procedibilità a querela introdotte dalla Riforma Cartabia?
No. La Corte ha stabilito che l’inammissibilità del ricorso esclude che si debba dare applicazione alle nuove norme, come l’avviso alla persona offesa per l’eventuale esercizio del diritto di querela. Un ricorso viziato all’origine non può beneficiare di riforme successive.
Chi beneficia consapevolmente di un allaccio abusivo di energia elettrica commette il reato di furto?
Sì. La Cassazione ribadisce il principio secondo cui la consapevole e illecita fruizione di energia elettrica, anche se l’allaccio è stato materialmente effettuato da terzi, costituisce l’impossessamento del bene e integra pienamente il reato di furto.
Un ricorso che si limita a ripetere le stesse argomentazioni già respinte nei gradi di merito è ammissibile in Cassazione?
No. Un ricorso meramente reiterativo di censure già esaminate e respinte dai giudici di merito, senza una critica specifica alle argomentazioni della sentenza impugnata, è considerato generico e, pertanto, inammissibile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 20599 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20599 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TAURIANOVA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/11/2022 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
1.COGNOME NOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Co appello di Reggio Calabria, emessa in data 15 novembre 2022, che ha confermato la sent del Tribunale di Palmi, del 27 maggio 2014, che lo ha riconosciuto responsabile dei cui agli artt. 110, 624, 625 n. 2 e 7 poiché, al fine di trarne profitto, in concor morale con COGNOME NOME, si impossessavano di una cosa mobile altrui (ed in partic di un quantitativo indeterminato ma determinabile in via presuntiva di energia el sottraendola all’Ente erogatore attraverso il reiterato prelievo mediante l’ apparecchi elettrodomestici alimentati tramite l’energia abusivamente prelevata, me l’apposizione di un interruttore a monte del contatore ENEL; con l’aggravante commesso il fatto mediante violenza sulle cose, consistita nella medesima manomissio di averlo commesso su cosa esposta per necessità a pubblica fede.
2.Avverso la predetta sentenza propone ricorso il difensore dell’imputato, ded violazione di legge in ordine agli artt. 624 e 625, co. 1 n. 2 e 7, c.p., a seguito del nuovo regime di improcedibilità, per difetto di querela, introdotto dalla riforma di cui al d.lgs. Con secondo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in pun affermazione di responsabilità del ricorrente per quel che concerne la cond partecipazione al reato ascritto. Infine, con terzo motivo, violazione di legge motivazione in riferimento alla ritenuta erronea contestazione della circostanza ag di cui all’art. 625, co. 1 n. 2.
3.In premessa va rilevato che, in ragione dell’inammissibilità del ricorso, non assum l’entrata in vigore, dopo la proroga, del decreto legislativo che ha dato attuazione 134 del 27 settembre 2021 (la cosiddetta “riforma Cartabia”) che ha previsto che il cui all’imputazione sia procedibile soltanto a querela di parte. Ciò in quanto le Sez di questa Corte di legittimità, alla cui condivisibile motivazione si rimanda, hann che, in tema di condizioni di procedibilità, con riferimento ai reati divenuti per querela (in quel caso per effetto del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36, ma il principi generale) ed ai giudizi pendenti in sede di legittimità, l’inammissibilità del ricorso debba darsi alla persona offesa l’avviso previsto dall’art. 12, comma 2, del predet per l’eventuale esercizio del diritto di querela (Sez. Un. n. 40150 del 21/6/2018, Sa 273551).
Atteso che il secondo motivo è meramente reiterativo di censure già adeguatam vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito, non specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata, laddove i g secondo grado avevano già dato conto del fatto che i rilievi difensivi, censuranti l’ elementi solidi e certi idonei a comprovare la responsabilità dell’imputato, risult tutto generici ed inidonei a screditare le univoche emergenze processuali fondanti il di penale responsabilità dell’imputato. Né la difesa si confronta con il consolidat di diritto, affermato anche di recente, dalla S.C., secondo cui la consapevole illecit di energia elettrica altro non rappresenta che l’impossessamento della “res”, attuato attraverso l’uso di mezzi necessari per superare la contraria volontà dell’ente sicché risponde del reato anche chi si sia avvalso consapevolmente dell’allaccio effettuato da terzi (cfr. Sez. V, n. 24592, 30 aprile 2021, Rv. 281440) (sent. impugnat Difatti, alla luce di quanto attestato dai CC della stazione di Rizziconm nel verbale dell’imputato eseguito in flagranza di reato – atto pubblico fidefacente fino a querel – il COGNOME alla vista dei militari, si portava repentinamente presso il capanno all’i
quale abbassava l’interruttore che consentiva l’illecito prelievo dell’energia ele impugnata pag. 5).
ritenuto che anche il terzo motivo è manifestamente infondato per analoghe ra atteso che la Corte d’appello aveva già specificato come il trattamento sanzi meritasse conferma poiché contenuto nel minimo edittale ed adeguato alla entità de mediante il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alle co aggravanti, reputate le modalità del fatto pluriaggravato senz’altro ostative a indulgente giudizio invocato dalla parte.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non rav assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sen del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del proce consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispo
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 14.03.2024