Furto di Energia Elettrica: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
L’ordinanza in esame offre importanti chiarimenti sui limiti del ricorso in Cassazione, specialmente in casi complessi che includono reati come il furto di energia elettrica aggravato, resistenza a pubblico ufficiale e coltivazione di sostanze stupefacenti. La Suprema Corte, con una decisione netta, dichiara l’inammissibilità del ricorso, ribadendo principi fondamentali sia di diritto sostanziale che processuale.
I Fatti del Caso
Un soggetto condannato in primo grado dal GIP del Tribunale di Palermo presentava ricorso per Cassazione, contestando la sentenza su tre punti principali:
1. L’aggravante nel furto di energia elettrica: Contestava la sussistenza dell’aggravante prevista dall’art. 625, n. 7 del codice penale per il reato di furto, che aveva reso il reato procedibile d’ufficio.
2. La resistenza a pubblico ufficiale: Sosteneva che le accuse relative al reato di cui all’art. 337 c.p. fossero generiche e basate su una errata ricostruzione dei fatti.
3. La determinazione della pena: Criticava il giudice di merito per essersi discostato dal minimo edittale nella commisurazione della pena per il reato di coltivazione di stupefacenti, ritenendo l’esercizio del potere discrezionale non corretto.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha rigettato integralmente il ricorso, dichiarandolo inammissibile. Questa decisione non entra nel merito di una nuova valutazione dei fatti, ma si concentra sulla correttezza giuridica dei motivi presentati. La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni
La Suprema Corte ha analizzato separatamente ciascun motivo di ricorso, fornendo una chiara spiegazione per la sua decisione di inammissibilità.
Analisi del Primo Motivo: Il furto di energia elettrica e l’aggravante
Il punto centrale della difesa era la contestazione dell’aggravante legata al furto di energia elettrica. La Corte ha definito il motivo ‘manifestamente infondato’. Richiamando un orientamento giurisprudenziale consolidato (sentenza n. 48529/2023), ha ribadito che la sottrazione di energia elettrica tramite un allacciamento abusivo alla rete esterna configura sempre l’aggravante di cui all’art. 625, n. 7 c.p. (furto su cose destinate a un pubblico servizio).
Il principio chiave non è l’esposizione della cosa alla ‘pubblica fede’, ma la sua destinazione finale a un servizio pubblico, dal quale viene illecitamente distolta. Pertanto, l’aggravante sussiste e, di conseguenza, il reato è procedibile d’ufficio, rendendo irrilevante la presenza o meno di una querela.
Analisi del Secondo Motivo: La Resistenza a Pubblico Ufficiale
Relativamente al reato di resistenza a pubblico ufficiale, la Corte ha liquidato il motivo come ‘genericamente proposto’. L’imputato si era limitato a contestare la ricostruzione dei fatti operata dal giudice di merito, senza sollevare specifiche questioni di diritto. La Cassazione ha ricordato che non è sua competenza riesaminare i fatti, ma solo verificare la corretta applicazione della legge. Poiché il giudice di primo grado aveva individuato in modo ‘ineccepibile’ la condotta minacciosa e violenta, il motivo è stato ritenuto inammissibile.
Analisi del Terzo Motivo: La Determinazione della Pena
Anche il terzo motivo, riguardante la quantificazione della pena per la coltivazione di stupefacenti, è stato considerato una ‘generica censura in fatto’. Il giudice di merito aveva motivato la sua decisione di applicare una pena superiore al minimo edittale sulla base di elementi concreti: il notevole quantitativo di sostanza stupefacente e le modalità professionali utilizzate per la coltivazione. La Corte ha stabilito che tale valutazione rientra pienamente nei poteri discrezionali del giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità se, come in questo caso, è correttamente motivata.
Le Conclusioni
L’ordinanza della Corte di Cassazione conferma tre principi giuridici di grande rilevanza pratica:
1. Il furto di energia elettrica tramite allaccio abusivo alla rete pubblica è sempre un reato aggravato, procedibile d’ufficio.
2. Il ricorso in Cassazione non può limitarsi a una generica contestazione dei fatti accertati nei gradi di merito, ma deve sollevare precise questioni sulla violazione della legge.
3. Il potere discrezionale del giudice nella determinazione della pena è insindacabile in Cassazione se la decisione è supportata da una motivazione logica e coerente con i fatti processuali.
Quando il furto di energia elettrica è considerato un reato aggravato?
Secondo la Corte di Cassazione, il furto di energia elettrica è sempre aggravato ai sensi dell’art. 625, n. 7 c.p. quando avviene tramite sottrazione mediante un allacciamento abusivo alla rete esterna. L’aggravante non dipende dall’esposizione a pubblica fede, ma dal fatto che l’energia viene distolta dalla sua destinazione a un pubblico servizio.
Per quale motivo un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso può essere dichiarato inammissibile quando i motivi presentati sono manifestamente infondati, cioè giuridicamente insostenibili, oppure quando sono proposti in modo generico, limitandosi a contestare la valutazione dei fatti compiuta dal giudice di merito (cd. ‘censura in fatto’) senza sollevare specifiche questioni sulla violazione o errata applicazione della legge.
È possibile contestare in Cassazione la quantità della pena decisa dal giudice di merito?
No, non è possibile contestare in Cassazione l’entità della pena se questa rientra nei limiti edittali previsti dalla legge e se il giudice di merito ha correttamente motivato la sua decisione, esercitando il proprio potere discrezionale sulla base di elementi concreti (come, nel caso di specie, la quantità di stupefacente e le modalità professionali della coltivazione).
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 34109 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 34109 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/07/2024 del GIP TRIBUNALE di PALERMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che il primo motivo i riguardante la sussistenza della aggravante ex art. 625 n. 7 cod. pen. e della conseguente procedibilità di ufficio del reato di cui al capo 2) 1 è manifestamente infondate considerando, in conformità all’accusa mossa, il consolidato orientamento secondo il qualefin tema di furto di energia elettrica, è configurabile l’aggravante di cui all’art. 625, c primo, n. 7, cod. pen. in caso di sottrazione mediante l’allacciamento abusivo alla rete estern indipendentemente dal nocumento arrecato alla fornitura in favore di altri utenti, rilevando n già l’esposizione alla pubblica fede dell’energia che transita nella rete, ma la sua destinazi finale a un pubblico servizio, dal quale viene così distolta. (Sez. 4, n. 48529 del 07/11/2023, P_IVA Rv. P_IVA);
Ritenuto che il secondo motivo sulla sussistenza del reato di cui al capo 3) (art. 337 cod. pen.) é genericamente proposto per ragioni in fatto rispetto all’ineccepibile individuazione de condotta minacciosa e violenta tenuta dal ricorrente nei confronti degli operanti (v. pg. 8);
Ritenuto che il terzo motivo sulla determinazione della pena del reato- base sub 1) costituisce generica censura in fatto al corretto esercizio dei poteri discrezionali demandati giudice di merito che ha considerato, per discostarsi dal minimo edittale, il quantitativ sostanza stupefacente nella disponibilità del ricorrente e le modalità professionali impiegate p la realizzazione della coltivazione illecita;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 26/09/2025