Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8837 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8837 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 12/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il 04/08/1967
avverso la sentenza del 21/05/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con l’impugnata sentenza, la Corte di appello di Palermo ha confermato la pronunci di primo grado con la quale COGNOME NOME era stato condannato in relazione al reato di agli artt. 624 e 625, comma 1, nn. 2 e 7 cod. pen.;
che, avverso detta sentenza, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mez del proprio difensore;
che il ricorso, in tutti ì motivi nei quali sì articola, è privo dì specific meramente reìterativo di identiche doglìanze proposte con ì motivi dì gravame, disattese n sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pagine 2 e 3 della sentenza impugnata), con le quali il ricorrente effettivamente confrontato; che deve essere ribadito che, «in tema di furto di energia elet è configurabile l’aggravante di cui all’art. 625, comma primo, n. 2 cod. pen. quando la sottra dell’energia avviene mediante l’allacciamento diretto alla rete di distribuzione, in quan attività comporta il necessario danneggiamento, seppure marginale, per distacco dei conduttori» (Sez. 4, n. 23660 del 23/11/2012, camerino, Rv. 256190); che deve essere ribadi che, «in tema di furto, è configurabile l’aggravante di cui all’art. 625, n. 7 cod. pen., sottrazione di energia elettrica mediante allacciamento abusivo e diretto alla rete esterna» 4, n. 1850 del 07/01/2016, COGNOME, Rv. 266229; Sez. 4, n. 48529 del 07/11/2023, COGNOME, Rv, 285422);
che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrent pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa del ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma dì euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 12 febbraio 2025
Il Consigliere estensore residente