Furto di Energia Elettrica: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
Il furto di energia elettrica tramite allaccio abusivo è un reato che presenta implicazioni giuridiche precise, soprattutto riguardo alla sua qualificazione come furto aggravato. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha fornito chiarimenti decisivi, dichiarando inammissibile il ricorso di un imputato e confermando la condanna per furto pluriaggravato. Analizziamo la decisione per comprendere le ragioni giuridiche e le conseguenze pratiche.
I Fatti del Caso: Il Contesto del Furto
Il caso riguarda un individuo condannato nei primi due gradi di giudizio per il reato di furto pluriaggravato. L’accusa era quella di aver sottratto energia elettrica attraverso un collegamento illegale alla rete di distribuzione pubblica. L’imputato, non accettando la sentenza della Corte d’Appello, ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione, basando la sua difesa su tre motivi principali.
L’Appello in Cassazione: I Motivi del Ricorrente
Il ricorrente ha tentato di smontare l’impianto accusatorio sollevando tre questioni specifiche:
1. La Contestazione sull’Aggravante
Il primo motivo mirava a sostenere l’improcedibilità dell’azione penale, deducendo la mancata contestazione o, in subordine, l’insussistenza dell’aggravante prevista dall’art. 625, comma 1, n. 7 del codice penale. Questa norma punisce più severamente il furto di cose destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità.
2. La Presunta Violazione di Legge
Il secondo motivo denunciava una presunta violazione di legge, ma è stato considerato dalla Corte una mera riproposizione di argomenti già esaminati e respinti nel giudizio d’appello, senza una critica specifica alla decisione impugnata.
3. L’Eccezione di Prescrizione
Infine, il ricorrente sosteneva che il reato fosse ormai estinto per prescrizione, calcolando erroneamente i termini applicabili al caso di specie.
La Decisione della Corte sul Furto di Energia Elettrica
La Corte di Cassazione ha rigettato integralmente il ricorso, dichiarandolo inammissibile. La decisione si fonda su un’analisi puntuale di ciascun motivo, confermando l’orientamento consolidato della giurisprudenza in materia.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha smontato ogni motivo di ricorso con argomentazioni chiare e precise.
In primo luogo, ha stabilito che l’aggravante della destinazione a pubblico servizio era stata correttamente contestata e sussisteva pienamente. I giudici hanno ribadito un principio fondamentale: il furto di energia elettrica mediante allacciamento abusivo alla rete esterna configura sempre l’aggravante in questione. Ciò che rileva non è il danno ad altri utenti, ma il fatto che l’energia viene sottratta alla sua destinazione finale, che è appunto un servizio pubblico. Questa qualificazione rende il reato procedibile d’ufficio e non a querela di parte.
In secondo luogo, il secondo motivo è stato giudicato inammissibile per la sua genericità e natura ripetitiva. La Corte ha sottolineato che un ricorso in Cassazione deve contenere una critica argomentata e specifica alla sentenza impugnata, non limitarsi a riproporre le stesse difese già respinte.
Infine, anche il motivo relativo alla prescrizione è stato ritenuto manifestamente infondato. La Corte ha chiarito che per il furto pluriaggravato, il termine di prescrizione è di dodici anni e mezzo. Poiché il reato era stato commesso il 16 maggio 2016, al momento della decisione (giugno 2025) tale termine non era ancora decorso.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
L’ordinanza in esame consolida principi giuridici di grande importanza. Anzitutto, chiarisce che il furto di energia elettrica dalla rete pubblica è intrinsecamente un reato aggravato, con tutte le conseguenze che ne derivano in termini di procedibilità e di calcolo della prescrizione. In secondo luogo, essa funge da monito sull’importanza della specificità dei motivi di ricorso in Cassazione: non è sufficiente ripetere le argomentazioni precedenti, ma è necessario un confronto critico e puntuale con la decisione che si intende impugnare. La decisione della Corte, quindi, non solo conferma la condanna dell’imputato ma rafforza anche la tutela del servizio pubblico energetico e i requisiti di ammissibilità dei ricorsi dinanzi alla suprema giurisdizione.
L’allaccio abusivo alla rete elettrica costituisce sempre un furto aggravato?
Sì. Secondo la Corte di Cassazione, la sottrazione di energia elettrica mediante allacciamento abusivo alla rete esterna integra sempre l’aggravante di cui all’art. 625, n. 7, cod. pen. (cose destinate a pubblico servizio), poiché l’energia viene distolta dalla sua funzione pubblica, indipendentemente dal danno arrecato ad altri utenti.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile principalmente perché i motivi presentati erano manifestamente infondati, generici e si limitavano a ripetere argomentazioni già respinte dalla Corte d’Appello, senza muovere una critica specifica e argomentata contro la sentenza impugnata.
Quando si prescrive il reato di furto di energia elettrica aggravato?
Il reato di furto pluriaggravato, come quello in esame, si prescrive in un termine di dodici anni e mezzo. La Corte ha specificato che, essendo il reato stato commesso il 16 maggio 2016, al momento della decisione (25 giugno 2025) tale termine non era ancora trascorso.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28950 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28950 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TROINA il 08/09/1953
avverso la sentenza del 09/12/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Caltanissetta, che ha confermato la condanna dell’imputato per il reato di furto pluriaggravato;
Consid rato c GLYPH il primo motivo di ricorso – in cui, al fine di sostenere l’improcedibilit dell’azione GLYPH si deduce la mancata contestazione e comunque l’insussistenza dell’aggravante ex art. 625, primo comma, n. 7, cod. pen. – è manifestamente infondato in quanto: a) l’aggravante è contestata esplicitamente, sia con riferimento all’indicazione normativa sia con riguardo all’oggetto della sottrazione (cose destinate a pubblico servizio o utilità); b) tema di furto di energia elettrica, è configurabile l’aggravante di cui all’art. 625, primo comma n. 7, cod. pen. in caso di sottrazione mediante l’allacciamento abusivo alla rete esterna, indipendentemente dal nocumento arrecato alla fornitura in favore di altri utenti, rilevando non già l’esposizione alla pubblica fede dell’energia che transita nella rete, ma la sua destinazione finale a un pubblico servizio, dal quale viene così distolta (Sez. 4, n. 48529 del 07/11/2023, Pg, Rv. 285422 – 01); c) in ogni caso le censure sono di assoluta genericità, quanto ai profili relativ alla ricostruzione del fatto.
Rilevato che il secondo motivo di ricorso – che deduce violazione di legge in relazione all’art. 54 cod. pen. – è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merit dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
ed invero, le doglianze sono del tutto assertive e prive di qualsivoglia confronto con la sentenza impugnata.
Considerato che il terzo motivo di ricorso è privo di censure argomentate, essendo solo enunciato il vizio dedotto e che, in ogni caso, è manifestamente infondato, poiché, alla luce del tempus commissi delicti (16 maggio 2016), non è ancora decorso il termine di dodici anni e mezzo, risultante, per il caso di furto pluriaggravato, per effetto degli art. 157, primo comma, e 161, secondo comma, cod. pen.;
Lette le conclusioni nell’interesse dell’imputato, non decisive quanto ai contenuti e, in ogni caso, tardivamente pervenute, dato il mancato rispetto del termine di cui all’art. 611 cod. proc. pen.
Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 25 giugno 2025
GLYPH
Il consigliere estensore
Il Pr idente