Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 1701 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 5 Num. 1701 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/12/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME COGNOME nato a SAN SEVERO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/12/2024 della Corte d’appello di Bari Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
il Procuratore generale presso questa Corte, AVV_NOTAIO NOME COGNOME, ha depositato requisitoria scritta, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.
Ritenuto in fatto
1.La Corte di appello di Bari, in sede di rinvio a seguito di annullamento della Corte cassazione della sentenza del Tribunale di Foggia che aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti di NOME COGNOME COGNOME per difetto di querela, lo ha dichiarato colpevole de delitto di cui agli artt. 624 e 625, n. 2 e 7, cod. pen., contestatogli perché in concors NOME COGNOME e con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso si impossessava di RAGIONE_SOCIALE elettrica sottraendola alla rete’di .distribuzione RAGIONE_SOCIALE mediante allaccio abus alla morsettiera a monte del contatore, détermínandone il danneggiamento.
2. Il ricorso nell’interesse di NOME COGNOME COGNOME è affidato ad un unico motivo, che deduce violazione di legge processuale per inosservanza degli artt. 220 disp. att. cod. proc. pen. e 3 cod. proc. pen. poiché la condanna si sarebbe essenzialmente fondata sulle dichiarazioni autoaccusatorie del ricorrente, rese nel verbale di verifica da questi sottoscritto al mome dell’accertamento, momento in cui tuttavia sarebbero già emersi gli elementi indicativi di possibile fatto di rilevanza penale, tanto che i tecnici dell’RAGIONE_SOCIALE che hanno condot l’accertamento erano coadiuvati da una squadra di Carabinieri. Tali dichiarazioni sarebbero dunque inutilizzabili ex art. 350, commi 6 e 7, cod. proc. pen., e non potrebbero confluire altro modo nel processo stante il divieto di testimonianza sulle dichiarazioni dell’imputato d all’art. 62 cod. proc. pen. e l’impossibilità di ritenere il verbale come documento provenie dall’imputato ex art. 237 cod. proc. pen.. Ai fini della c.d. “prova di resistenza”, sareb rilevare come oltre alle citate dichiarazioni non sussisterebbe alcun altro elemento a carico ricorrente, e la sua posizione sarebbe dunque sostanzialmente equiparabile a quella di NOME COGNOME, mandata assolta. Sussidiariamente, nell’ipotesi in cui non dovesse essere ritenuto applicabile al caso di specie l’art 350 cod. proc. pen., tale condotta andrebbe ritenut violazione dei diritti tutelati dall’art. 8 CEDU, e in ogni caso in violazione dell’orientam legittimità sull’art. 220 disp. att. cod. proc. pen..
Considerato in diritto
1.11 ricorso è parzialmente fondato.
2.Prima di affrontare i profili di rilevanza penale della vicenda condotta all’attenzion collegio, mette conto ribadire che riveste la qualifica di incaricato di pubblico di serv dipendente dell’RAGIONE_SOCIALE addetto al controllo e all’eventuale distacco del contatore, espletan un’attività non meramente materiale ma anche intellettiva di valutazione e di scelt strumentale all’esercizio del servizio pubblico di distribuzione dell’RAGIONE_SOCIALE elettrica (Sez. 7566 del 19/02/2020, Privitera, R. 278581). Anche la giurisprudenza tributaria di legittimità è orientata nella stessa direzione ed ha affermato che in tema di sanzioni amministrative per prelievo irregolare di RAGIONE_SOCIALE elettrica, l’attività di accertamento sull’allaccio abusivo com dai dipendenti dell’RAGIONE_SOCIALE – incaricati dell’esazione dei pagamenti dovuti ad un ente rientrante gli organismi erogatori di un pubblico servizio disciplinato da norme di natura pubblica rientrano tra quelle del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio, atteso che dell’assunzione della relativa qualità, non ha rilievo la forma giuridica, pubblica o pri dell’ente, ma unicamente la natura delle funzioni esercitate, ove disciplinate da norme di diri pubblico o da atti autoritativi, ai sensi degli artt. 357 e 358 cod. pen.; pertanto tali
attribuiscono pubblica fede all’accertamento compiuto e successivamente trasfuso nell’atto di contestazione (Sez. 5, n. 7075 del 12/03/2020, Rv. 657395).
2.1. Pertanto, i verbali redatti dagli operatori dell’Ente nell’ambito dei sopralluoghi es allo scopo di accertare l’anomalia dei consumi dei contatori dell’RAGIONE_SOCIALE elettrica n costituiscono atti non ripetibili compiuti dalla polizia giudiziaria a cui si riferisce comma 1 lett. b) cod. proc. pen., ma sono annoverabili nella categoria dei documenti “che rappresentano fatti, persone o cose”, di cui all’art. 234 comma 1 cod. proc. pen.; p precisamente, si tratta di verbali di verifica che rientrano nella categoria degli atti red pubblici ufficiali e dagli incaricati di pubblico servizio equiparati ai primi nella forma atti dotati di fede privilegiata, che dunque fanno «piena prova, fino a querela di falso, provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avven presenza o da lui compiuti» (art. 2700 cod. civ.).
2.2. In linea di principio, dunque, si deve affermare che i tecnici dell’RAGIONE_SOCIALE, deputati ai co dei consumi di RAGIONE_SOCIALE elettrica ai sensi degli artt. 18 e 58 comma 5 del D. Lgs. n. 504 d 1995, non sono ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, né sono dotati dei relativi poteri dell’art. 57, comma 3 cod. proc. pen. (a differenza degli ispettori del lavoro a cui si riferi nota sentenza delle Sezioni Unite n. 45477 del 2001, Raineri, Rv. 220291, i quali sono tenuti, nel contesto delle attività ispettive di cui all’art. 220 disp. att. cod. proc. pen., ad osse disposizioni del codice di procedura penale per assicurare le fonti di prova “quando…ennergano indizi di reato”) e le dichiarazioni contenute nel documento coincidono con “il f rappresentato” nel documento stesso, perché il fatto “è una dichiarazione di scienza proveniente dall’uomo”, fermo restando l’obbligo per il giudice penale di “distinguere contenente e contenuto, ossia tra il documento e la dichiarazione in esso contenuta” (Sez. 3, n. 2784 del 20/12/2023, G., Rv. 285742); sicchè, «la circostanza che un atto sia formato con il concorso di person(a) che, successivamente, sia chiamata a rendere dichiarazioni nel processo (come imputati, testimoni o in altra veste) non esclude la natura di documento dell’atto medesimo e non produce effetti sulla sua utilizzabilità in giudizio, salvo l’obbligo giudice di verificarne l’attendibilità con particolare rigore, qualora i contenuti del docu possono essere stati falsati in vista delle possibili conseguenze» (così Sez. 3, 20/12/2023, cit., che richiama sul punto Sez. 4, n. 28132 del 09/03/2001, Barese, Rv. 219805).
Orbene, la consultazione degli atti processuali – possibile in virtù della natura in rito questione posta con il ricorso (cfr. Sez. U n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092) ha consentito al Collegio di registrare che i verbali dei verificatori dell’RAGIONE_SOCIALE danno conto dichiarazioni rese dall’imputato COGNOME NOME, che – “invitato ad esporre eventuale osservazioni” – si è assunto la responsabilità delle manomissioni operate sui contato dell’RAGIONE_SOCIALE elettrica dei due appartamenti, l’uno della abitazione sua e della moglie, l’altr
genitori. La documentazione, come quella analoga, relativa all’altro alloggio, è stata acquisi al fascicolo del dibattimento su richiesta del pubblico ministero, che pure ha inteso sottoline l’inutilizzabilità dei suoi contenuti dichiarativi (pag.9 trascrizioni del 26/10/2021).
E può convenirsi nel caso di specie con la puntualizzazione, dal momento che, come precisato nella motivazione della sentenza impugnata, il sopralluogo è stato eseguito alla presenza dei Carabinieri, che sono ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, tenuti a rispettare la d delle garanzie difensive una volta emersi indizi di un fatto apprezzabile come reato, ed è dat pacifico che il ricorrente abbia reso quelle dichiarazioni quando la sottrazione dell’ener elettrica era già stata appurata dai tecnici dell’Ente. Sotto quest’ultimo aspetto, in defi colgono nel segno le censure difensive – sia pure, per quanto or ora si dirà, limitatamente al fase dell’accertamento della manipolazione dei congegni del contatore di INDIRIZZO, quello che serviva la casa dei genitori – poiché sarebbe stato obbligo della polizia giudiziaria, una v emersi tali indizi, dare applicazione alle regole di garanzia di cui agli artt. 220 disp. a proc. pen. (se non addirittura dell’art. 348 cod. proc. pen.), 63, 349,161 e 350 cod. proc. pe con la pedissequa insorgenza ed operatività dei limiti legali della prova tipici del contraddi dibattimentale. Le dichiarazioni trasfuse nel citato verbale, pertanto, potrebbero a t concedere essere assimilate alle dichiarazioni spontaneamente rese dall’indagato a norma dell’art. 350, comma 7 cod. proc. pen., inutilizzabili in dibattimento se non per le contestaz di cui all’art. 503 comma 3 cod. proc. pen.
3.1.Così delineato il quadro fattuale e giuridico di diretto interesse, è appena il ca osservare che non è pertinente il richiamo, operato dal ricorrente, della recente decisione del Corte EDU del 6 febbraio 2025, RAGIONE_SOCIALE, che, da un lato, riguarda i contesto ben più invasivo degli accessi ai fini fiscali operati dalla Guardia di finanza nei delle imprese commerciali e negli studi professionali e, dall’altro, è superato dalla consta necessità, nel caso de quo, dell’ immediato rispetto delle norme stabilite dal codice di rito a presidio delle garanzie difensive.
4. Se, con riferimento all’unità immobiliare di INDIRIZZO – abitata da COGNOME NOME e COGNOME, intestatario dell’utenza RAGIONE_SOCIALE – non è possibile cogliere elementi dimostrativi attribuibilità del fatto di reato all’imputato, diversi dalle sue ammissioni, come detto in toto non utilizzabili, a conclusioni differenti deve pervenirsi a riguardo del compendio probatorio illustrato nel provvedimento impugnato per l’appartamento di abitazione dell’imputato, sito i INDIRIZZO. Non considera il ricorrente che la sottrazione illecita realizzata mediante l’abu allaccio alla rete di alimentazione integra il reato di furto ancorché detto allaccio non sia realizzato dall’agente, il quale si sia limitato unicamente a farne uso (Sez. 5 n. 24002/201 dal momento che ciò che rileva, ai fini della integrazione del reato ascritto è l’effettivo u della RAGIONE_SOCIALE, che integra in sé la sottrazione (Sez. 5 n. 19119 del 16/03/2004 Rv. 227749). L’illecita fruizione altro non rappresenta che l’impossessamento della “res”, attuato attraver l’uso di mezzi necessari per superare la contraria volontà dell’ente erogatore (Sez. 5, n. 135
del 23/03/1999 Rv. 213121) e in tema di adeguatezza della motivazione, non è censurabile, in sede di legittimità, la sentenza del giudice di appello che fondi il giudizio di colpevolezz principio del “cui prodest”, qualora esso sia supportato da altri elementi di fatto di sicuro valore indiziante (sez.3, n. 15755 del 22/01/2020, COGNOME, Rv. 279271; sez. 5, n. 12329 del 04/03/1988 – dep. 13/12/1988, COGNOME, Rv. 179918; da ultimo, sez. 3, sentenza n. 9225 del 16.01.2015, dep. 3.03.2015, Papinutto + 1, non massimata).
Nel caso in esame, l’effettiva riconducibilità al prevenuto dell’utilizzo abusivo all’i dell’appartamento da lui abitato risulta esaurientemente dimostrata, tenuto conto che, a prescindere dall’intestazione del contratto alla di lui moglie convivente, l’erogazione, di cui beneficiava, è stata accertata come attuale; il ricorrente è stato l’interlocutore esclusivo operatori del controllo e ha sottoscritto il verbale di verifica. La generica confutazione tenuta logica della sentenza propone nella sostanza una diversa ricostruzione del fatto e delle fonti di prova, non consentita nel giudizio di legittimità.
5. La sentenza deve essere dunque annullata in parte qua -ovvero limitatamente all’affermazione di responsabilità dell’imputato per il delitto di cui agli artt. 624,625 n cod. pen. relativamente all’unità abitativa di San INDIRIZZO – con rinvio per n giudizio sul punto ad altra sezione della Corte d’appello di Bari.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al furto commesso presso l’abitazione di INDIRIZZO con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Bari. Riget ricorso nel resto.
Così deciso in Roma, 04/12/2025
Il consigliere estensore
NOME COGNOME