Furto di energia: la responsabilità anche senza fare l’allaccio
Il furto di energia elettrica tramite allaccio abusivo è un reato grave, ma cosa succede se a realizzare materialmente la manomissione è una persona diversa da chi poi utilizza l’elettricità? La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 43187 del 2023, ha fornito una risposta chiara e in linea con il suo orientamento consolidato: chi usufruisce dell’energia sottratta è pienamente responsabile del reato aggravato, a prescindere da chi abbia eseguito il lavoro tecnico.
I Fatti del Processo
Il caso ha origine dalla condanna di un individuo, emessa prima dal Tribunale e poi confermata dalla Corte di Appello, per il reato di furto di energia elettrica. La condotta era stata ritenuta aggravata sia dalla violenza sulle cose (per la manomissione del contatore o della rete) sia dall’esposizione del bene alla pubblica fede, come nel caso delle reti di distribuzione.
L’imputato ha presentato ricorso in Cassazione, sostenendo principalmente di non essere stato l’autore materiale dell’allaccio abusivo e che, pertanto, non gli si potesse addebitare l’aggravante della violenza sulle cose.
La questione del furto di energia aggravato
Il punto centrale del ricorso era semplice: se un tecnico o un terzo soggetto realizza la manomissione e io mi limito a utilizzare l’elettricità che ne deriva, posso essere accusato di un furto semplice e non di uno aggravato dalla violenza sulle cose? Secondo la difesa, la responsabilità per l’atto di forza dovrebbe ricadere solo su chi lo ha materialmente compiuto.
Inoltre, il ricorrente ha tentato di sollevare una questione relativa all’elemento soggettivo del reato, ma la Corte ha rilevato un vizio procedurale decisivo.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha respinto il ricorso, dichiarandolo manifestamente infondato e in parte inammissibile.
L’irrilevanza dell’autore materiale della manomissione
I giudici hanno ribadito un principio consolidato nella giurisprudenza: ai fini della configurabilità dell’aggravante della violenza sulle cose nel furto di energia (art. 625, n. 2, c.p.), è irrilevante chi sia l’autore materiale della manomissione. La responsabilità penale per il furto aggravato ricade su chi consapevolmente utilizza l’energia proveniente dall’allaccio abusivo. La violenza sulle cose non è un reato a sé, ma una circostanza che qualifica il furto, e chiunque commetta il furto (cioè l’impossessamento della cosa mobile altrui) risponde anche delle modalità con cui tale impossessamento è stato reso possibile.
Il principio del “motivo nuovo”
Per quanto riguarda la seconda doglianza del ricorrente, relativa all’interpretazione dell’elemento soggettivo, la Corte l’ha dichiarata inammissibile. Si trattava, infatti, di un “motivo nuovo”, cioè di un’argomentazione non sollevata nell’atto di appello. La legge processuale vieta di presentare per la prima volta in Cassazione motivi che avrebbero dovuto essere discussi nei precedenti gradi di giudizio.
le motivazioni
La motivazione della Corte si fonda su una logica giuridica precisa. Il reato di furto si consuma nel momento in cui ci si impossessa della cosa mobile altrui. Nel caso del furto di energia, l’impossessamento avviene con l’utilizzo della stessa. L’allaccio abusivo è solo il mezzo che permette la sottrazione. Di conseguenza, chi utilizza l’energia sottratta è l’autore del furto e non può scindere la sua condotta (l’uso) dalle modalità violente (la manomissione) che l’hanno resa possibile. Accettare la tesi difensiva creerebbe una frattura illogica tra l’azione e le sue modalità esecutive, permettendo a chi beneficia del reato di eludere la maggiore gravità della sua condotta. La Corte ha quindi confermato che l’agente che si limita a fare uso dell’allaccio altrui risponde del furto aggravato, citando un proprio precedente conforme (n. 32025/2014).
le conclusioni
Questa ordinanza consolida un importante principio di responsabilità penale. Chiunque accetti di beneficiare di un allaccio abusivo per ottenere energia elettrica commette il reato di furto aggravato, anche se non ha mai toccato un cavo o un contatore. La decisione serve da monito: la responsabilità non si limita all’esecutore materiale, ma si estende a chiunque tragga consapevolmente vantaggio dall’attività illecita. La condanna dell’imputato al pagamento delle spese processuali e di una cospicua somma alla Cassa delle ammende sottolinea ulteriormente le gravi conseguenze derivanti non solo dalla commissione del reato, ma anche dalla presentazione di ricorsi ritenuti infondati.
Rispondo del reato di furto di energia aggravato se l’allaccio abusivo è stato fatto da un’altra persona?
Sì. Secondo la Corte di Cassazione, chi si limita a fare uso di un allaccio abusivo realizzato da terzi risponde comunque del reato di furto aggravato dalla violenza sulle cose, perché la sua condotta di utilizzo è inscindibile dalla manomissione che l’ha resa possibile.
Cosa si intende per aggravante della violenza sulle cose nel furto di energia?
Si intende l’azione di manomettere, rompere, alterare o trasformare la rete di distribuzione o il contatore elettrico al fine di sottrarre energia. Questa azione rende il furto più grave rispetto a una semplice sottrazione senza danneggiamento.
Perché un motivo di ricorso può essere dichiarato inammissibile?
Un motivo di ricorso è inammissibile se, ad esempio, non è stato precedentemente presentato nei gradi di giudizio inferiori (come l’appello). In tal caso, viene definito “motivo nuovo” e la legge processuale non ne consente l’esame da parte della Corte di Cassazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43187 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43187 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a CATANIA DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/03/2022 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Catania ha confermato la sentenza del Tribunale di Catania del 18 maggio 2017 che aveva affermato la penale responsabilità di NOME COGNOME per il reato di furto di energia elettrica aggravato dalla violenza sulle cose e perché commesso su cose esposte per necessità o consuetudine alla pubblica fede e, esclusa la continuazione e riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti contestate, l’aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia;
che il ricorso dell’imputato, nella parte in cui si duole dell’errone applicazione della legge e del vizio della motivazione con riferimento all’individuazione dell’autore materiale dell’allaccio abusivo, è manifestamente infondato poiché questa Corte di cassazione ha reiteratamente affermato, in tema di furto di energia elettrica, che sussiste l’aggravante della violenza sulle cos prevista dall’art. 625, primo comma, n. 2, cod. pen. anche quando l’allacciamento abusivo alla rete di distribuzione venga materialmente compiuto da persona diversa dall’agente, il quale si limita solo a fare uso dell’allaccio altrui (ex multis, Sez. 5, n. 32025 del 19/02/2014, Rizzuto, Rv. 261745);
che il ricorso, nella parte in cui il ricorrente si duole dell’er interpretazione della legge circa la sussistenza dell’elemento soggettivo, è inammissibile in quanto risulta essere un motivo nuovo, non dedotto con l’atto di appello;
che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 04/10/2023.