Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35385 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7   Num. 35385  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a BONDENO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/04/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
 Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza de Tribunale di Forlì che ha dichiarato COGNOME NOME responsabile del reato di furto aggrava
L’imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine configurabilità del reato di furto contestato il capo c), avente ad oggetto la carta di circ di un veicolo; alla esclusione dell’attenuante di cui all’art. 62, n. 4 cod. pen. no trattamento sanzionatorio.
3. Il ricorso è manifestamente infondato. Riguardo alla prima doglianza, la Corte territoriale ha ribadito il principio, recent affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui l’oggetto del reato di furto può a natura non patrimoniale, sottolineando, non illogicamente, la possibile utilità che ne avr potuto trarre l’imputato, resosi autore di altri furti di automobili. Quanto alla attenuan all’art. 62 n. 4 cod. pen, va ribadito che il pregiudizio cagionato deve essere lievissimo, di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della co sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia su conseguenza della sottrazione della “resa, senza che rilevi, invece, la capacità del sogg passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato (Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017 Sicu, Rv. 269241 – 01; Sez. 2 – ,n. 5049 del 22/12/2020, COGNOME, Rv. 280615 – 01). E’ st pertanto dichiarato lievemente pregiudizievole il furto di un portafogli conten bancomat e documenti di identità, in considerazione del valore non determinabile, o comunque di non speciale tenuità, del documento, che non si esaurisce nello stampato, nonché degl ulteriori effetti pregiudizievoli subiti dalla persona offesa, quali le pratiche re duplicazione dei documenti sottratti (Sez. 4 – n. 37795 del 21/09/2021, COGNOME, Rv. 281952 02; Sez. 4 – , n. 16218 del 02/04/2019, COGNOME, Rv. 275582 – 01). La sentenza impugnata h fatto corretta applicazione del principio sopra riportato, applicandolo alla carta di circolaz veicolo, il cui recupero costituisce certo un onere per la persona offesa. L’ultimo motivo di ri con il quale si contesta il mancato riconoscimento della prevalenza delle riconosciute attenua e si insiste per un trattamento sanzionatorio più mite, è manifestamente infondato. Sul pun va ricordato che è ammissibile il sindacato di legittimità solo quando la quantificazion giudizio di bilanciamento costituiscano il frutto di mero arbitrio o di ragionamento illog escludersi nel caso di specie (Sez. U., n. 10713 del 25/02/2010, Rv. 245931; Sez. 2, n. 3154 del 08/06/2017, Rv. 270450), e che, riguardo alla dosimetrìa della pena, non è richiesta u dettagliata motivazione se la misura si attesta al di sotto del medio edi (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017 ,Rv. 271243;Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Rv. 245596 – 01), come nel caso in esame. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
5. All’inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla C ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 30 settembre 2025
Il Consigliere este sore
Il Presidente