Furto di Acqua e Ricorso Inammissibile: La Decisione della Cassazione
Il reato di furto di acqua è una fattispecie che, sebbene possa sembrare di minore entità, comporta conseguenze penali significative, specialmente quando legato ad attività commerciali. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un’importante lezione non solo sulla sostanza del reato, ma anche sui requisiti procedurali per contestare una condanna. Analizziamo il caso di un imprenditore condannato per aver sottratto acqua a servizio del suo autosalone e le ragioni per cui il suo ricorso è stato respinto.
I Fatti del Caso: La Manomissione del Contatore nell’Autosalone
La vicenda giudiziaria ha origine dalla condanna, emessa prima dal Tribunale e poi confermata dalla Corte di Appello, nei confronti del gestore di un autosalone. L’accusa era quella di furto aggravato di acqua, perpetrato attraverso la manomissione del contatore dell’utenza commerciale. Le corti di merito avevano ritenuto provata sia l’alterazione del misuratore sia la responsabilità diretta dell’imputato, in quanto titolare dell’utenza e unico soggetto a beneficiare dell’illecito risparmio economico.
Il Ricorso per Cassazione: Violazione di Legge e Vizio di Motivazione
Non rassegnandosi alla condanna, l’imprenditore, tramite il suo difensore, ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione. Le sue censure si basavano su due pilastri: la presunta violazione di legge e il vizio di motivazione della sentenza d’appello. In sostanza, la difesa sosteneva che i giudici dei gradi precedenti avessero errato nell’affermare la sua responsabilità, senza una motivazione adeguata e logica.
Le Motivazioni sul Furto di Acqua della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, mettendo in luce un principio fondamentale del processo di legittimità. I giudici non hanno riesaminato i fatti, ma hanno valutato la correttezza del ragionamento giuridico della Corte d’Appello e la validità dei motivi di ricorso.
Ripetitività dei Motivi come Causa di Inammissibilità
Il punto cruciale della decisione risiede nella natura dei motivi presentati. La Cassazione ha osservato che le argomentazioni della difesa non erano nuove, ma si limitavano a riproporre le stesse censure già esaminate e respinte, in modo congruo e logico, dalla Corte d’Appello. Un ricorso per Cassazione non può essere una semplice ripetizione degli appelli precedenti; deve individuare vizi specifici (violazioni di legge o difetti logici evidenti) nella sentenza impugnata, non limitarsi a contestare la valutazione dei fatti.
La Logicità della Sentenza d’Appello
La Corte ha inoltre confermato che la sentenza di secondo grado era ben motivata. I giudici d’appello avevano fornito una giustificazione adeguata sia sullo stato di manomissione del contatore, sia sul nesso di causalità tra tale manomissione e la responsabilità dell’imputato. Quest’ultimo era stato correttamente identificato come l’unico soggetto interessato a una tale operazione illegittima, un elemento chiave per attribuirgli la responsabilità del reato di furto di acqua. La piena attendibilità di un testimone chiave aveva ulteriormente rafforzato il quadro accusatorio.
Le Conclusioni: Conseguenze dell’Inammissibilità
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso rende definitiva la condanna per il furto di acqua. Oltre a ciò, comporta conseguenze economiche dirette per il ricorrente. La Corte di Cassazione lo ha condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa ordinanza ribadisce un principio cardine: il ricorso in Cassazione è un rimedio straordinario, destinato a correggere errori di diritto e non a ottenere una terza valutazione del merito dei fatti, soprattutto quando le argomentazioni sono mere ripetizioni di difese già respinte.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano una semplice riproduzione di censure già esaminate e respinte in modo logico e congruo dalla Corte d’Appello, senza introdurre nuovi ed effettivi vizi di legittimità della sentenza impugnata.
Su quali basi era stata affermata la responsabilità dell’imputato nei gradi precedenti?
La responsabilità era stata affermata sulla base della comprovata manomissione del contatore dell’acqua e sul fatto che l’imputato, quale gestore dell’autosalone a cui l’utenza era intestata, era l’unico soggetto ad avere interesse e a trarre vantaggio da tale operazione illegittima, come confermato anche da una testimonianza ritenuta attendibile.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente dopo la decisione della Cassazione?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 20616 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20616 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/12/2022 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
1.COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Catania che confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Catania che lo aveva condanNOME alla giustizia in relazione al reato di furto di acqua quale intestatario di utenza commercia dell’autosalone dallo stesso gestito.
Avverso la suddetta sentenza propone ricorso l’imputato, a mezzo del proprio dif deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all’affermazione di responsa propri confronti.
I motivi di ricorso sono inammissibili in quanto riproduttivi di profili di censura gi disattesi, in modo congruo e logico, dal giudice di appelllo, che ha fornito adeguata giu dello stato di manomissione del contatore nonché del fatto che l’imputato era l’unic interessato ad una tale illegittima operazione, evidenziando al contempo la piena attend teste di accusa COGNOMECOGNOME
Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto e peri:anto immune legittimità.
4.Considerato che all’inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna de ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore del delle ammende che appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositi
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processu somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 14.03.2024