Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 19053 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 19053 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 24/04/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto dal
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pisa
nel procedimento a carico di COGNOME NOMECOGNOME nato a Pontedera il 21/03/1965
avverso il provvedimento del 14/11/2024 del Tribunale di Pisa
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni in data 11/03/2025 rassegnate dal Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento senza rinvio dell ‘ ordinanza impugnata, per essere stato l’arresto legittimamente eseguito.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Pisa non ha convalidato l’arresto disposto in data 13 novembre 2024 dai Carabinieri della Stazione di Pontedera nei confronti di COGNOME NOME, sottoposto ad indagini in relazione al delitto di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, n. 2 cod. pen., per essersi impossessato di quantità imprecisate di acqua, sottraendole all’acquedotto pubblico gestito dalla RAGIONE_SOCIALE di Empoli, mediante un allaccio abusivo alla rete idrica realizzato attraverso un tubo flessibile di
metallo; furto aggravato dall’essere stato commesso con violenza sulle cose, accertato in Pontedera il 13 novembre 2024.
1.1. In particolare, il Giudice ha respinto la richiesta di convalida dell’arresto ritenendolo non legittimamente eseguito, non essendo stato colto il COGNOME nell’atto di realizzare l’allaccio abusivo alla rete idrica o, comunque, non potendosi «apprez zare le tracce della commissione del reato in tempi compatibili con l’arresto»: dunque , in assenza di configurazione dello stato di flagranza o quasi flagranza del reato.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pisa, denunciando, con un solo motivo, la violazione degli artt. 624 e 625, comma 1, n. 2 cod. pen. e degli artt. 380 e 382 cod. proc. pen. in ragione dell’errata interpretazione del concetto di flagranza nel caso di furto di acqua.
Richiamata la giurisprudenza di legittimità in materia nonché quella formatasi in riferimento alle ipotesi contigue di furto di energia elettrica e di gas, il P.M. ha dedotto l’erroneità della decisione con cui è stata esclusa la sussistenza dello stato di flagranza del reato, rilevando come il furto di acqua potabile non sia un reato di natura istantanea, ma, piuttosto, una fattispecie a consumazione prolungata, che si considera flagrante fino al momento dell’accertamento e dell’interruzione della fornitura. Donde, ha concluso nel senso che, come nel caso del furto di energia elettrica, lo stato di flagranza, che consente l’arresto, non presuppone che l’autore del furto sia sorpreso nell’atto di manomettere il contatore o di effettuare l’allacciamento abusivo, essendo sufficiente che la captazione di acqua – al pari di quanto avvenuto nel caso di specie – sia in corso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato
Deve riconoscersi la pertinenza del richiamo effettuato dal Pubblico Ministero ricorrente al principio di diritto di recente enunciato da questa Corte, secondo cui: «Al pari della condotta di impossessamento di energia elettrica, anche il furto di acqua potabile – realizzato con lo scopo di fruizione di un servizio stabile da parte degli occupanti di un’unità domestica – assume le caratteristiche di una fattispecie a consumazione prolungata, che si considera flagrante fino al momento dell’accertamento e dell’interruzione della fornitura» (Sez. 5, n. 29290 del 07/06/2024, non massimata; Sez. 4, n. 53456 del 15/11/2018, Rv. 274501; Sez. 5, n. 1324 del 27/10/2015, Rv. 265850).
In forza di tale richiamo può trovare applicazione pure nel caso al vaglio l’ulteriore, pacifico, principio di diritto secondo cui: «In tema di furto di energia elettrica, lo stato di
flagranza che consente l’arresto non presuppone che l’autore del furto sia sorpreso nell’atto di manomettere il contatore o di effettuare l’allacciamento abusivo, essendo sufficiente che la captazione di energia elettrica sia in corso e che la condotta integrante l’aggravante di cui all’art. 625, n. 2, cod. pen. sia stata preventivamente posta in essere per consentire l’impossessamento» (Sez. 4, n. 43693 del 10/10/2019, Rv. 277359; Sez. 5, n. 42602 del 23/09/2015, Rv. 266411; Sez. 5, n. 19119 del 16/03/2004, Rv. 227749).
Dunque, anche il furto di acqua potabile, realizzato mediante un abusivo allaccio alla rete idrica pubblica, rientra tra i delitti a consumazione prolungata (o a condotta frazionata), in cui l’evento continua a prodursi nel tempo, sebbene con soluzione di continuità, sicché le plurime captazioni di acqua che si susseguono nel tempo costituiscono singoli atti di un’unica azione furtiva e spostano in avanti la cessazione della consumazione fino all’ultimo prelievo; ne viene che il delitto deve considerarsi flagrante se all’atto dell’intervento della Polizia Giudiziaria -come, per l’appunto, avvenuto nel caso di specie la captazione dell’acqua risulti essere ancora in atto.
Dal rilevato errore di diritto consegue l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata, essendo stato legittimamente eseguito l’arresto nei confronti di COGNOME NOME.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato perché l ‘ arresto è stato legittimamente eseguito
Così deciso il 24/04/2025.