Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14624 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14624 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 13/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a ROSARNO il DATA_NASCITA;
avverso la sentenza del 22/06/2023 della CORTE D’APPELLO DI REGGIO CALABRIA;
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
e-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Reggio Calabria ha confermato la pronuncia di primo grado di condanna del ricorrente per il delitto di furto aggravato ai sensi dell’art. 625, comma 1, n. 2 e n. 7 cod. pen.;
Considerato che lo COGNOME, nella prima parte del primo motivo, assume l’illegittimità della decisione impugnata in assenza di prova della natura pubblica dell’acqua sottratta;
Rilevato che, rispetto all’analogo motivo, già formulato con l’appello, la Corte territoriale ha evidenziato, con argomentazione congrua, che le fontane dalle quali era stata prelevata l’acqua erano servite dalla rete idrica comunale, come attestato dall’idraulico dell’ente territoriale in sede di sopralluogo (p. 3);
Considerato che l’imputato nella seconda parte del primo motivo lamenta che il delitto sarebbe procedibile a querela, non presentata, dopo le novità introdotte dal d.lgs. n. 150 del 2022;
Ritenuta anche detta parte del primo motivo manifestamente infondata, atteso che nel capo di imputazione è stata formalmente contestata l’aggravante della sottrazione di bene destinato a pubblico servizio, con conseguente procedibilità d’ufficio del delitto anche dopo la riforma c.d. Cartabia;
Osservato, quanto alla parte del secondo motivo con la quale lo COGNOME lamenta che non è stato applicato l’art. 131-bis cod. pen., nonostante la tenuità del fatto, che esso è manifestamente infondato, poiché, a prescindere da ogni altra valutazione, il riferimento ai numerosi precedenti specifici nell’imputato contenuto nella sentenza impugnata implica un vaglio sull’abitualità a delinquere che osta all’operatività di tale disposizione;
Considerato che la doglianza sul diniego delle circostanze attenuanti generiche è anch’essa manifestamente infondata, perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (ex plurimis, Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Rv. 259899), come avvenuto nella specie, avendo la decisione impugnata evidenziato che il ricorrente ha a carico numerosi precedenti penali che ne connotano gravemente la personalità;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
.Y
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso il 13/03/2024