Furto d’acqua: Inammissibile il Ricorso se si Chiede una Nuova Valutazione dei Fatti
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito un principio fondamentale del processo penale: il giudizio di legittimità non può trasformarsi in una terza valutazione del merito. Il caso in esame riguardava una condanna per furto d’acqua aggravato, per il quale l’imputato chiedeva l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. L’ordinanza offre spunti importanti sui limiti del ricorso in Cassazione e sui criteri per valutare la tenuità del fatto.
Il Caso: Furto d’Acqua per una Pizzeria
Un imprenditore, gestore di una pizzeria, era stato condannato sia in primo grado che in appello per il reato di furto aggravato. L’accusa era di aver sottratto acqua potabile dalla rete idrica comunale, un bene destinato a pubblico servizio, attraverso un allaccio abusivo realizzato con un tubo flessibile. Questa condotta illecita si era protratta per un lungo periodo, dall’apertura dell’attività commerciale nell’aprile 2017 fino all’accertamento avvenuto nel dicembre 2021.
Il Ricorso e la Tesi della Particolare Tenuità del Fatto
Tramite il proprio difensore, l’imputato ha presentato ricorso in Cassazione, lamentando la violazione di legge e vizi di motivazione. L’unico motivo del ricorso si concentrava sulla mancata applicazione dell’art. 131-bis del codice penale, che prevede la non punibilità per “particolare tenuità del fatto”.
La difesa sosteneva che il danno economico fosse inferiore a quanto stimato e che alcuni elementi, come l’uso di un lucchetto per nascondere l’allaccio, non fossero stati adeguatamente provati. L’obiettivo era dimostrare che l’offesa al bene giuridico tutelato fosse talmente esigua da non meritare una sanzione penale.
Le Motivazioni della Suprema Corte sul furto d’acqua
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, fornendo motivazioni chiare e nette. I giudici hanno innanzitutto evidenziato come la Corte d’Appello avesse già escluso la particolare tenuità del fatto sulla base di elementi concreti e non illogici. Tra questi:
1.  La durata della condotta: L’allaccio abusivo era rimasto attivo per oltre quattro anni, un periodo tutt’altro che trascurabile.
2.  La modalità dell’azione: L’allaccio era stato occultato dietro uno sportello chiuso con un lucchetto, a dimostrazione di una certa astuzia e della volontà di nascondere l’illecito.
3.  L’entità del danno: La stessa difesa, nelle sue argomentazioni, aveva quantificato un possibile danno di 4.000 euro. La Cassazione ha sottolineato la contraddizione nel sostenere, da un lato, un danno di tale entità e, dall’altro, la particolare tenuità del fatto.
Il punto cruciale della decisione risiede però nella natura del ricorso. La Suprema Corte ha affermato che le argomentazioni della difesa non sollevavano questioni di legittimità (cioè di corretta applicazione della legge), ma chiedevano una riconsiderazione alternativa del compendio probatorio. In pratica, si chiedeva alla Cassazione di “rileggere” i fatti e le prove in modo diverso da come avevano fatto i giudici di merito, un’operazione che esula completamente dai poteri della Corte di legittimità.
Conclusioni
La decisione riafferma che il giudizio di Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono rivalutare le prove. Il suo compito è verificare la corretta applicazione delle norme e la logicità della motivazione della sentenza impugnata. Quando un ricorso si limita a proporre una diversa, e per il ricorrente più favorevole, interpretazione delle risultanze processuali, è destinato all’inammissibilità. In questo caso di furto d’acqua, la condotta prolungata, le modalità astute e il danno economico non irrilevante sono stati correttamente valutati dai giudici di merito come ostacoli insormontabili all’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
 
Quando il furto d’acqua non può essere considerato di particolare tenuità?
Secondo la sentenza, il furto d’acqua non può essere considerato di particolare tenuità quando la condotta illecita si protrae per un lungo periodo (in questo caso, oltre quattro anni), quando le modalità di esecuzione sono astute (come l’occultamento dell’allaccio abusivo) e quando il danno economico non è trascurabile (stimato in migliaia di euro dall’imputato stesso).
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché le argomentazioni della difesa non contestavano la violazione di norme di legge, ma proponevano una diversa interpretazione delle prove e dei fatti. Questo tipo di valutazione, definita “rilettura degli elementi di fatto”, è riservata esclusivamente ai giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello) e non rientra nei poteri della Corte di Cassazione.
Quali elementi sono stati decisivi per escludere la non punibilità?
Gli elementi decisivi sono stati tre: 1) la lunga durata dell’allaccio abusivo, attivo per oltre quattro anni; 2) le modalità della condotta, con l’allaccio nascosto dietro uno sportello chiuso a chiave per eludere i controlli; 3) l’entità del danno economico, che lo stesso imputato aveva calcolato in una cifra considerevole (€ 4.000), rendendo così contraddittoria la richiesta di applicazione della particolare tenuità del fatto.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 34623 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7   Num. 34623  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a GELA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/01/2025 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Per mezzo del difensore di fiducia, NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale la Corte di appello di Caltanissetta ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Gela. COGNOME è stato ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 624, 625 n. 7 cod. pen. per aver innestato abusivamente nella rete idrica comunale un tubo flessibile col quale era fornita di acqua potabile la pizzeria da lui gestita: dunque, per aver sottratto alla società proprietaria un quantitativo imprecisato di acqua potabile, bene destiNOME a pubblico servizio (accertato in Gela il 13 dicembre 2021).
Con l’unico motivo, la difesa deduce violazione di legge e vizi di motivazione per non essere stata ritenuta applicabile la causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen. –
Rilevato che la Corte di appello ha escluso la particolare tenuità del fatto perché Sciacca era l’unico utilizzatore dell’acqua sottratta, l’attività commerciale che di quell’acqua fruiva era stata aperta nell’aprile 2017, la condotta illecita si protrasse fino al 13 dicembre 2021 (quando fu accertata l’esistenza dell’allacciamento abusivo). Ha evidenziato, inoltre, che lo stesso imputato, nelle deduzioni difensive, ha calcolato il possibile danno in C 4.000 e che l’allaccio abusivo era celato da uno sportello chiuso con un lucchetto.
Rilevato che, nel dolersi di tale motivazione, il ricorrente sostiene: che il danno effettivamente cagioNOME sarebbe in realtà inferiore e la Corte di appello avrebbe potuto evincerlo dalle produzioni documentali eseguite dalla difesa (la cui valutazione, dunque, non sarebbe stata completa); che la circostanza secondo la quale sarebbe stato COGNOME a ricorrere all’uso del lucchetto non è provata e la chiave «potrebbe essere stata oggetto di consegna al momento dell’immissione in possesso a seguito della stipula del contratto di locazione».
Rilevato, che, come risulta dall’atto di ricorso (pag. 9), è stato proprio l’imputato a calcolare in C 4.000 il danno provocato e non si comprende per quale ragione il danno concretamente subito dovrebbe essere diversamente determiNOME muovendo dalla constatazione che, al momento della stipula di un regolare contratto di fornitura, l’ente erogatore chiese a titolo di deposito cauzionale la somma di C 1.500.
Ritenuto che il ricorso invochi una inammissibile considerazione alternativa del compendio probatorio e una rivisitazione del potere discrezionale riservato al giudice di merito in punto di valutazione della prova senza confrontarsi in termini specifici con l’iter logico-giuridico seguito dai giudici di merito per affermare la responsabilità penale. Rilevato che esula dai poteri della Corte di Cassazione quello di una «rilettura» degli elementi di fatto, posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207945).
Ritenuta pertanto l’inammissibilità del ricorso. Rilevato che alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ritenuto che, in ragione della causa di inammissibilità, il ricorrente debba essere condanNOME anche al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 7 ottobre 2025
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