Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 34623 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 34623 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a GELA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/01/2025 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Per mezzo del difensore di fiducia, NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale la Corte di appello di Caltanissetta ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Gela. COGNOME è stato ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 624, 625 n. 7 cod. pen. per aver innestato abusivamente nella rete idrica comunale un tubo flessibile col quale era fornita di acqua potabile la pizzeria da lui gestita: dunque, per aver sottratto alla società proprietaria un quantitativo imprecisato di acqua potabile, bene destiNOME a pubblico servizio (accertato in Gela il 13 dicembre 2021).
Con l’unico motivo, la difesa deduce violazione di legge e vizi di motivazione per non essere stata ritenuta applicabile la causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen. –
Rilevato che la Corte di appello ha escluso la particolare tenuità del fatto perché Sciacca era l’unico utilizzatore dell’acqua sottratta, l’attività commerciale che di quell’acqua fruiva era stata aperta nell’aprile 2017, la condotta illecita si protrasse fino al 13 dicembre 2021 (quando fu accertata l’esistenza dell’allacciamento abusivo). Ha evidenziato, inoltre, che lo stesso imputato, nelle deduzioni difensive, ha calcolato il possibile danno in C 4.000 e che l’allaccio abusivo era celato da uno sportello chiuso con un lucchetto.
Rilevato che, nel dolersi di tale motivazione, il ricorrente sostiene: che il danno effettivamente cagioNOME sarebbe in realtà inferiore e la Corte di appello avrebbe potuto evincerlo dalle produzioni documentali eseguite dalla difesa (la cui valutazione, dunque, non sarebbe stata completa); che la circostanza secondo la quale sarebbe stato COGNOME a ricorrere all’uso del lucchetto non è provata e la chiave «potrebbe essere stata oggetto di consegna al momento dell’immissione in possesso a seguito della stipula del contratto di locazione».
Rilevato, che, come risulta dall’atto di ricorso (pag. 9), è stato proprio l’imputato a calcolare in C 4.000 il danno provocato e non si comprende per quale ragione il danno concretamente subito dovrebbe essere diversamente determiNOME muovendo dalla constatazione che, al momento della stipula di un regolare contratto di fornitura, l’ente erogatore chiese a titolo di deposito cauzionale la somma di C 1.500.
Ritenuto che il ricorso invochi una inammissibile considerazione alternativa del compendio probatorio e una rivisitazione del potere discrezionale riservato al giudice di merito in punto di valutazione della prova senza confrontarsi in termini specifici con l’iter logico-giuridico seguito dai giudici di merito per affermare la responsabilità penale. Rilevato che esula dai poteri della Corte di Cassazione quello di una «rilettura» degli elementi di fatto, posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207945).
Ritenuta pertanto l’inammissibilità del ricorso. Rilevato che alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ritenuto che, in ragione della causa di inammissibilità, il ricorrente debba essere condanNOME anche al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 7 ottobre 2025
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