Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 48105 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 48105 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Racalmuto il DATA_NASCITA;
avverso la sentenza dell’Il ottobre 2022, della Corte d’appello di Palermo;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, nella persona del AVV_NOTAIO, che ha conclude, previa riqualificazione del fatto ex art. 624 co.1 e art 625 co. 1 nn. 2 e 7 cod. pen. come contestato in imputazione, per l’inammissibilità del ricorso; udito l’AVV_NOTAIO, nell’interesse del ricorrente, si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l’accoglimento degli stessi.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza dell’Il ottobre 2022, La Corte d’appello di Palermo, confermando la condanna pronunciata in primo grado, riteneva NOME COGNOME responsabile del reato di tentato furto pluriaggravato di acqua potabile, così
riqualificata l’originaria imputazione nella forma consumata (artt. 624, 625 nn. 2 e 7 cod. pen.).
Avverso tale provvedimento ricorre l’imputato articolando quattro motivi di censura.
Il primo, formulato sotto il profilo della violazione di legge in relazione ag artt. 192 cod. proc. pen e 27 Cost., deduce che le argomentazioni offerte dalla Corte territoriale sarebbero mere congetture, che non terrebbero conto di due dati acquisiti nel corso dell’istruttoria: a) che il COGNOME non poteva essere l’auto dell’effrazione dei sigilli (precedentemente apposti al contatore dalla società erogatrice del servizio) in quanto non aveva la disponibilità delle chiavi dei locali; b) che sin dal distacco della fornitura si era rifornito attraverso autobotti.
Il secondo, formulato sotto il profilo della violazione di legge, in relazione agl artt. 56 cod. pen. e 192 cod. proc. pen., lamenta l’insussistenza dei requisiti necessari per la realizzazione della fattispecie tentata, mancando l’idoneità e l’univocità degli atti posti in essere.
Il terzo e il quarto deducono violazione di legge in relazione agli artt. 131-bis e 62 n. 4 cod. pen., nella parte in cui la Corte d’appello avrebbe omesso di valutare, sia in relazione al riconoscimento della causa di non punibilità, sia con riferimento all’attenuante del danno di lieve entità, il dato oggettivo della quantit d’acqua in ipotesi sottratta (169 mc) e del relativo valore (300 euro)
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo è inammissibile sotto due distinti profili.
In primo luogo, nella parte in cui deduce la violazione di legge in relazione all’art. 192 cod. proc. pen., in quanto i limiti all’ammissibilità delle doglia connesse alla motivazione, fissati specificamente dall’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell’inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, COGNOME, Rv. NUMERO_DOCUMENTO).
In secondo luogo, nella parte in cui, censurando l’erronea applicazione dell’art. 192 cod. proc. pen. si fonda su argomentazioni che si pongono in confronto diretto con il materiale probatorio, e non, invece, sulla denuncia di uno dei vizi logici, tassativamente previsti dall’art. 606, comma primo, lett. e), cod proc. pen., riguardanti la motivazione della sentenza di merito in ordine alla ricostruzione del fatto (Sez. 6, n. 13442 del 08/03/2016, De Angelis, Rv. 266924). Eccede, infatti, dai limiti di cognizione della Corte di cassazione, ogni potere di revisione degli elementi materiali e fattuali utilizzati per la decisione, trattand di accertamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice di merito, posto che il
contro
llo sulla motivazione rimesso al giudice di legittimità è circoscritto, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., alla sola verifica dell’esposizione delle ragioni giuridicamente apprezzabili che l’hanno determinata, dell’assenza di manifesta illogicità dell’esposizione e, quindi, della coerenza delle argomentazioni rispetto al fine che ne ha giustificato l’utilizzo e della non emersione di alcuni de predetti vizi dal testo impugnato o da altri atti del processo, ove specificamente indicati nei motivi di gravame, requisiti la cui sussistenza rende la decisione insindacabile (Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Rv. 284556).
Ebbene, la Corte territoriale ha dato conto: a) della rottura dei sigill precedentemente apposti dalla società erogatrice del servizio al contatore relativo all’utenza del COGNOME, distaccato per morosità; b) del collegamento dell’impianto idrico dell’abitazione del COGNOME alla rete pubblica e, quindi, al contator manomesso; c) della circostanza per cui al momento del controllo vi era flusso d’acqua; d) dell’irrilevanza dell’autonomo approvvigionamento, che, in sé, non esclude l’abusivo utilizzo (anche) della rete pubblica; e) della circostanza per cui il ricorrente era l’unico a poter avere interesse a realizzare l’azione.
A fronte di ciò, le censure sollevate dal ricorrente (peraltro mera riproduzione di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale si limitano ad “attaccare” la persuasività della ricostruzione offerta nella decisione impugnata, evidenziando ragioni asseritamente idonee a raggiungere una conclusione differente rispetto a quella ritenuta dai giudici di merito. Si risolvono quindi, nella prospettazione di una diversa valutazione dei dati fattuali, in una “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, riservata in via esclusiva al giudice di merito e preclusa al giudice della legittimità, il sindacato, invece, come si è detto, è limitato a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata.
Alla luce di quanto evidenziato, si impone la riqualificazione della fattispecie nei termini nei quali era stata originariamente formulata. E ciò proprio alla luce degli elementi in precedenza indicati (il collegamento dell’impianto idrico dell’abitazione del COGNOME alla rete pubblica e, quindi, al contatore manomesso e la circostanza per cui al momento del controllo vi era flusso d’acqua). Circostanze, peraltro, indirettamente confermate anche dalla formulazione dell’ultimo motivo di censura (nella parte in cui si invoca l’applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. o dell’attenuante del danno di lieve entità) che logicamente, presuppone l’esistenza di una sottrazione dell’acqua e, con essa, la consumazione del reato.
È solo il caso di precisare, da un canto, che, laddove il fatto storico non sia stato radicalmente trasformato nei suoi elementi essenziali rispetto all’originaria
imputazione, l’attribuzione al fatto contestato, all’esito del giudizio di cassazione di una qualificazione giuridica differente (coerente a quella originariamente contestata) non determina la violazione dell’art. 521 cod. proc. pen. – nemmeno per effetto di una lettura della disposizione alla luce dell’art. 111, secondo comma, Cost., e dell’art. 6 della Convenzione EDU come interpretato dalla Corte EDU – né impone l’instaurazione del contraddittorio tra le parti sulla relativa questione d diritto, atteso che tale riqualificazione non è atto a sorpresa e non contiene alcun elemento di imprevedibilità suscettibile di arrecare pregiudizio ai diritti della dife (Sez. 2, n. 31935 del 22/06/2021, Cera, Rv. 281676; Sez. 5, n. 27905 del 03/05/2021, Ciontoli, Rv. 281817). Dall’altro, che la Corte di cassazione, al pari dei giudici di merito, dispone del potere di assegnare ex officio una qualificazione giuridica più grave al fatto accertato, in quanto si tratta di un intervento che, no incidendo sulla quantificazione della pena, non è mai inquadrabile come reformatio in peius, vietata ai sensi dell’art. 597 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 15585 del 23/02/2021, COGNOME, Rv. 281118).
E tanto rende inconferente il secondo motivo, nei limiti in cui deduce l’insussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie tentata, peraltro, in comunque inammissibile in quanto formulato senza indicare gli elementi che sono alla base della censura formulata e, quindi, precludendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato.
Il terzo motivo è infondato.
Va premesso che la valutazione della sussistenza dei presupposti di cui all’art. 131-bis cod. pen., è il frutto di un potere discrezionale riservato al giudice d merito, sottratto al sindacato di legittimità, se immune da vizi logici e giurid (Sez. 2, n. 50987 del 17/12/2015, Rv. 265685).
Parallelamente, per la concessione dell’attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità non è sufficiente che esso sia lieve, ma è necessario che risulti, secondo la valutazione discrezionale del giudice di merito, di speciale lievità (Sez. 6, n. 1857 del 12/10/1989, dep. 1990, COGNOME, Rv. 183285; Sez. 6, n. 2093 del 28/11/1985, dep. 1986, Bernardi, Rv. 172135).
E, in concreto, la Corte territoriale ha evidenziato come l’acqua sia un bene limitato, la cui erogazione necessita di elevati costi di manutenzione e, alla luce di tali considerazioni, ha ritenuto il fatto non particolarmente tenue.
E tanto dà conto dell’infondatezza del rilievo prospettato dal ricorrente.
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Riqualificati i fatti nella fattispecie consumata piuttosto che in quella tentata rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 28 settembre 2023
Il GLYPH sigliere estensore
Il Presidente