Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31593 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31593 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/05/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/10/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
efilki-OG1/4C1AO Pco /…)
Rilevato che COGNOME NOME e COGNOME ricorrono avverso la sentenza con cui la Corte d’appello di Catania ne ha confermato la condanna per il delitto di cui agli artt. 624 e 625 nn.2 e 5 cod. pen.;
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale entrambi i ricorrenti lamentano l’inosservanza dell’art. 56 cod. pen in relazione alla configurazione del delitto nella forma tentata anziché·consumata, è manifestamente infondato perché in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo la quale nel reato di furto l’impossessamento del bene si realizza quando il bene trafugato passa, anche se per breve tempo e nello stesso luogo in cui è stato sottratto, sotto il dominio esclusivo dell’agente, sicché sono irrilevanti sia il fatto che la “res furtiva” rimanga nella sfera di vigilanza della persona offesa, con la possibilità del suo pronto recupero, sia la durata del possesso, sia, infine, le modalità di custodia e di trasporto (Sez. 5, n. 33605 del 17/06/2022, T., Rv. 283544). Nel caso di specie, deve ritenersi consumato il delitto di furto, in quanto i due momenti dell’impossessamento e della sottrazione della res da parte dell’imputato si sono pienamente realizzati (si veda pag. 4 della sentenza impugnata, in cui emerge che gli imputati ponevano sotto il loro esclusivo dominio i beni sottratti caricandoli a bordo di un furgono di loro proprietà, non rilevando il fatto che il padre del proprietario del fondo, accortosi del furto, stesse osservando la scena in attesa dell’intervento delle forze dell’ordine).
Ritenuto ulteriormente che il dedotto vizio di travisamento della prova, desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo specificamente indicati dal ricorrente, è ravvisabile ed efficace solo se l’errore accertato sia idoneo a disarticolare l’intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell’elemento frainteso o ignorato, fermi restando il limite del “devolutum” in caso di cosiddetta “doppia conforme” e l’intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio. In particolare, dal ricorso non emergono i descritti connotati di decisività e rilevanza risolvendosi le censure proposte nella enucleazione di minime incongruenze che non incidono sulla completezza e linearità della sentenza impugnata complessivamente valutata (cfr. pag. 3-4 della pronuncia).
Considerato, infine, che il secondo motivo, con il quale il ricorrente COGNOME contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità denunciando l’illogicità della motivazione, è manifestamente infondato poiché il vizio censurabile a norma dell’art. 606, comma 1, lett e) cod.
proc. pen., è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento. Invero, l’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, COGNOME, Rv. 226074). Nel caso in esame, la motivazione della sentenza impugnata non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell’art. 606, comma 2, lett. e) cod. proc. pen.
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 16/05/2024