Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21698 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21698 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a BOLOGNA il 29/08/1977
avverso la sentenza del 15/07/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Rilevato che NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di
Bologna, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l’imputato era stato ritenuto responsabile dei reati di furto aggravato e di resistenza al pubblico
ufficiale;
Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia inosservanza o erronea applicazione della legge penale in ordine alla
qualificazione giuridica del fatto contestato, lamentando l’erronea applicazione della disciplina del reato consumato, è manifestamente infondato, perché, come
correttamente indicato dalla Corte di merito a pag. 3 del provvedimento impugnato, la condotta di sottrazione e conseguente impossessamento veniva posta in essere,
ancorché per breve tempo (tra le tante, v. Sez. 5, n. 33605 del 17/06/2022, T., Rv.
283544 – 01), prima dell’intervento delle Forze dell’ordine e, comunque, non sotto la loro vigilanza, né di quella della persona offesa. Come adeguatamente illustrato dalla
Corte territoriale, non ricorrono quindi, nel caso di specie, le condizioni per considerare il furto meramente tentato, anziché consumato, avendo l’agente conseguito, seppure momentaneamente, l’autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva (allontanandosi, con la refurtiva, di circa venti metri dall’esercizi commerciale in cui era stato commesso il furto; v. Sez. U, n. 52117 del 17/07/2014, Pg in proc. Prevete e altro, Rv. 261186 – 01).
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 14 maggio 2025
Il consigliere estensore
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