Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 17206 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 17206 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: PILLA EGLE
Data Udienza: 18/02/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a MARSALA il 24/04/2000
avverso la sentenza del 05/04/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
Letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale della Corte di cassazione NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio in relazione alle pene sostitutive e il rigetto nel resto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 5 aprile 2024 la Corte di appello di Palermo ha confermato la pronuncia del 30 settembre 2022 del Tribunale di Marsala in composizione monocratica nei confronti di NOME con la quale l’imputato era stato condannato alla pena di giustizia per il furto di pannelli metallici con l’aggravante dell’aver commesso il fatto con violenza sulle cose.
Avverso tale decisione ha proposto ricorso l’imputato, con atto sottoscritto dal difensore di fiducia contenente i seguenti motivi.
2.1. Con il primo motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla qualificazione del reato contestato quale consumato e non tentato.
Lamenta il ricorrente che i giudici di merito avrebbero errato nel ricondurre la condotta accertata alla fattispecie di furto consumato, dovendosi più correttamente ravvisare il reato di furto tentato dal momento che il ricorrente è stato fermato negli spazi condominiali dell’abitazione in cui i beni erano stati trafugati, colto nell’atto di smontare i pannelli oggetto della refurtiva. –
La condotta difetterebbe del dolo specifico del reato di furto e, dunque, il fine di procurare profitto per sé o altri.
2.2.Con il secondo motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle pene sostitutive delle pene detentive brevi.
Lamenta il ricorrente una motivazione apparente laddove la Corte territoriale, per respingere la sostituzione ex art. 20 cod. pen., ha richiamato la adeguatezza del trattamento sanzionatorio, contravvenendo alla ratio ispiratrice della riforma cd. Cartabia e alle indicazioni delle recenti pronunzie di questa Corte in punto di obblighi motivazionali.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato per le ragioni e nei limiti che seguono.
1.11 primo motivo del ricorso appare infondato.
Deve infatti osservarsi che il furto si consuma nel momento in cui il soggetto agente, dopo aver sottratto il bene al detentore, se ne impossessa, acquisendone la piena e autonoma disponibilità. Come ha osservato la giurisprudenza di legittimità (Sez. 5, n. 36022 del 14/07/2022, Borisov, Rv.283649), l’accertamento dell’esistenza o meno di un pieno ed autonomo potere di disporre del bene sottratto risente dello specifico contesto all’interno del quale si inserisce la condotta di sottrazione. Ove il bene sia soggetto ad una continua sorveglianza, non è sufficiente la sottrazione del bene alla disponibilità del detentore: affinché la condotta non si arresti allo stadio del tentativo, occorre anche che l’autore eluda tali sistemi di controllo, perché solo in questo momento si recide la signoria esercitata dal detentore (Sez. 2, n. 8445 del 05/02/2013, Niang, non mass.) e può esercitarsi quella dell’autore. Invece quando il bene non sia sotto la diretta e continua sorveglianza da parte del detentore, ma – anzi – sia affidato al comune senso di responsabilità verso la proprietà altrui, non vi sono strumenti di controllo e tutela che devono essere elusi o superati e l’impossessamento si perfeziona
attraverso qualsiasi condotta che manifesti (e sia concretamente idonea ad imporre) una signoria sulla cosa.
In quest’ottica, la citata sentenza n. 36022 del 14/07/2022 ha ravvisato il reato di furto consumato nella condotta dei soggetti che, entrati in un fondo, avevano colto le olive dagli alberi, sottraendole al detentore, e le avevano riposte in alcuni sacchi, impossessandosene. Tale condotta, alla luce delle particolari condizioni dei luoghi, in assenza, quindi, di strumenti di controllo e tutela da eludere o superare, e della natura del bene, è stata considerata di effettivo esercizio di un autonomo potere di disposizione del bene stesso e, conseguentemente, idonea modalità di impossessamento. Si è precisato che «sotto tale profilo, non rileva né il limitato lasso di tempo durante il quale la signoria è stata esercitata (Sez. 4, n. 13505 del 04/03/2020, COGNOME, Rv. 279134); né che i ricorrenti, ancora intenti a raccogliere olive, non si siano allontanati dal luogo di commissione del reato (Sez. 5, n. 2726 del 24/10/2016, dep.2017, COGNOME, Rv. 269088), circostanze in sé estranee e successive alla consumazione del reato; né, in ultimo, l’intervento del proprietario, che si è limitato ad avvisare i militari dopo aver notato la presenza dei ladri all’interno del fondo, senza, con ciò, esercitare quell’attuale ed immanente vigilanza che permette al detentore di conservare l’esercizio di una effettiva e concreta signoria sul bene stesso, escludendo la consumazione del reato» (così Sez. 5, n. 36022 del 14/07/2022, cit.)
1.1.Applicando i suesposti principi al caso di specie, deve riconoscersi la configurabilità del delitto di furto consumato (e non tentato) nella condotta del ricorrente che ha smontato dalla struttura di copertura di un magazzino alcuni pannelli metallici, gettandoli a terra e passandoli a un altro soggetto, con la conseguenza che alcuni pannelli venivano rinvenuti anche nell’area limitrofa alla recinzione del fondo.
Fondato risulta il secondo motivo di ricorso.
Il giudice, in seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 in tema di pene sostitutive è vincolato nell’esercizio del suo potere discrezionale alla valutazione dei criteri di cui all’art. 133 c.p., sicché il suo giudizio se sul punto adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità (Sez. 3, n. 9708 del 16/02/2024, Tornese, Rv. 286031).
Questa Corte ha altresì specificato che in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il giudice di merito non può respingere la richiesta di applicazione in ragione della sola sussistenza di precedenti condanne, in quanto il rinvio all’art. 133 c.p. contenuto dall’art. 58 legge 24 novembre 1981, n. 689, come riformato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, deve essere letto in combinato disposto con l’art. 59 della stessa legge, che prevede, quali condizioni ostative, solo circostanze
relative al reato oggetto di giudizio, non comprensive dei precedenti penali
(Sez.
2, n. 8794 del 14/02/2024, Rv. 286006)
La Corte territoriale, tuttavia, non ha operato buon governo di siffatti principi dal momento che nel respingere la richiesta di sostituzione, non ha adeguatamente
motivato le ragioni del rigetto limitandosi a far riferimento “alla personalità e alle condizioni sociali del reo (..) e alla minima entità della pena irrogata[.
.1″
con una motivazione apparente.
La sentenza deve essere annullata per nuovo esame sul punto con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Palermo perché – avuto riguardo ai principi
fissati da questa Corte in tema di sanzioni sostitutive delle pene detentive come modificate dalla riforma cd. Cartabia – verifichi la sussistenza dei presupposti per
l’applicazione delle pene sostitutive come richieste.
PQM
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Palermo.
Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma in data 18 febbraio 2025
iere estensore
Il Presidente
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