Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11871 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11871 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/02/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
NOME (CUI CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
NOME COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/10/2024 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NUMERO_DOCUMENTO – Consigliere COGNOME – Ud. 26 febbraio 2025
Rilevato che NOME COGNOME e NOME ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova che ha confermato la condanna dei ricorrenti per il reato di concorso in furto aggravato;
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso – che lamenta vizio di motivazione – è manifestamente infondato perché in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità in materia; invero, la Corte territoriale ha adeguatamente motivato in merito all’affermazione di responsabilità degli imputati, evidenziando come la tesi secondo cui la condotta posta in essere dai ricorrenti non rientrasse nell’ipotesi di furto consumato ma tentato fosse frutto d una generica istanza difensiva, sconfessata anche dalle più recenti pronunce di questa Corte.
Sul punto, va ribadito il principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui reato di furto si consuma quando il bene trafugato passa, anche se per breve tempo e nello stesso luogo in cui è stato sottratto, sotto il dominio esclusivo dell’agente, sicché son irrilevanti sia il fatto che la “res furtiva” rimanga nella sfera di vigilanza della persona of con la possibilità del suo pronto recupero, sia la durata del possesso, sia, infine, le modalità custodia e di trasporto_(Sez.5, Sentenza n. 33605 del 17/06/2022 Ud. ; T. ; Rv. 283544 – 01).
In altri termini, il criterio distintivo tra consumazione e tentativo risiede nella circost che l’agente consegua, anche se per breve tempo, la piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva, così come è avvenuto nel caso di specie (si vedano pagg. 1 e 2 della sentenza impugnata), ove gli imputati hanno sottratto il cellulare della vittima, allontanandosi con refurtiva ed abbandonandola solo quando si sono accorti che la loro azione illecita aveva attirato l’attenzione della vittima e dei passanti. Il bene è dunque uscito dalla sfera di contr e di vigilanza della p.o. ed è stato assoggettato, seppur per un breve lasso temporale, al potere autonomo dei ricorrenti.
Alla luce di tali considerazioni, la Corte territoriale ha adeguatamente e correttamente ritenuto integrato il delitto di furto consumato.
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 26 febbraio 2025
Il consigliere estensore
Il Presidente