Furto consumato: quando un furto si può definire perfezionato?
La distinzione tra furto tentato e furto consumato rappresenta uno dei temi più dibattuti nel diritto penale, con implicazioni dirette sulla qualificazione giuridica del fatto e, di conseguenza, sulla pena applicabile. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 18269/2024) offre un’occasione preziosa per tornare su questo punto cruciale, delineando con chiarezza il momento esatto in cui la sottrazione di un bene può dirsi completata. La pronuncia chiarisce anche i limiti di applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto in relazione ai reati aggravati.
I fatti del caso
Il caso esaminato dalla Suprema Corte riguarda un individuo condannato nei primi due gradi di giudizio per concorso in furto pluriaggravato. L’imputato aveva presentato ricorso in Cassazione, sostenendo principalmente due tesi: in primo luogo, che il reato avrebbe dovuto essere riqualificato come tentativo di furto e, in secondo luogo, che avrebbe dovuto beneficiare della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis del codice penale.
I motivi del ricorso: tentativo vs. consumazione
Il ricorrente basava la propria difesa sull’idea che l’azione non si fosse mai perfezionata. A suo dire, l’intervento delle forze dell’ordine avrebbe impedito il completamento dell’impossessamento, confinando la condotta nell’alveo del tentativo. Inoltre, invocava l’applicazione dell’esimente della tenuità del fatto, ritenendo che il danno causato fosse di lieve entità.
Il furto consumato secondo la Cassazione
La Corte di Cassazione ha rigettato entrambi i motivi di ricorso, dichiarandolo inammissibile. Sul punto centrale, ovvero la distinzione tra tentativo e consumazione, i giudici hanno ribadito un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità. Il criterio distintivo non risiede nella durata del possesso, ma nella circostanza che l’imputato consegua, anche solo per un breve lasso di tempo, la piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva.
Nel caso specifico, l’imputato aveva già riempito le taniche prima dell’arrivo dei Carabinieri. Questo atto è stato ritenuto sufficiente a integrare l’impossessamento, poiché in quel momento l’agente aveva acquisito un controllo esclusivo sul bene sottratto, al di fuori della sfera di vigilanza del proprietario. La Corte ha inoltre precisato che la sorveglianza, per poter degradare il reato a tentativo, deve consistere in un servizio di osservazione stabile e continuo, condizione non riscontrata nel caso di specie. L’arrivo delle forze dell’ordine è stato quindi successivo al perfezionamento del reato.
L’inapplicabilità della particolare tenuità del fatto
Anche il secondo motivo di ricorso è stato giudicato manifestamente infondato. La Corte ha correttamente osservato che la causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. è soggetta a precisi limiti di pena. Per il reato di furto pluriaggravato (art. 625, comma 2, c.p.), la legge prevede una pena minima di tre anni di reclusione. Tale soglia è superiore al limite massimo di due anni nel minimo previsto dall’art. 131-bis (come modificato dal D.Lgs. 150/2022) per poter applicare l’esimente. Di conseguenza, la richiesta del ricorrente non poteva trovare accoglimento.
Le motivazioni della decisione
La decisione della Corte si fonda su un’interpretazione rigorosa e costante dei principi che regolano il reato di furto. La motivazione sottolinea come i motivi del ricorso fossero meramente riproduttivi di censure già disattese in appello, senza introdurre elementi di critica specifica contro la sentenza impugnata. La Corte ha pienamente aderito agli insegnamenti della giurisprudenza consolidata, sia per quanto riguarda il momento consumativo del furto, sia per l’interpretazione dei limiti edittali per l’applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto.
Le conclusioni
L’ordinanza in esame conferma che il furto consumato si realizza con l’acquisizione di un potere di fatto autonomo sulla cosa sottratta, a prescindere dalla durata di tale possesso e anche in presenza di un successivo intervento delle forze dell’ordine. Questa pronuncia ribadisce inoltre l’importanza di una rigorosa verifica dei presupposti normativi per l’applicazione di istituti premiali come la non punibilità per tenuità del fatto, che non può operare quando la gravità del reato, espressa dalla pena minima prevista, supera i limiti fissati dal legislatore.
Quando un furto si considera consumato e non solo tentato?
Secondo la Corte di Cassazione, il furto è consumato quando l’autore del reato consegue la piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva, anche se per un periodo di tempo molto breve. Il criterio non è la durata del possesso, ma l’acquisizione del controllo sul bene al di fuori della sfera di vigilanza del precedente detentore.
La sorveglianza delle forze dell’ordine rende automaticamente il furto un tentativo?
No. La Corte ha specificato che una generica sorveglianza non è sufficiente. Affinché il reato sia qualificato come tentativo, è necessaria la presenza di un servizio di osservazione stabile e continuo che impedisca fin dall’inizio il perfezionamento dell’impossessamento. L’arrivo delle forze dell’ordine dopo che l’agente ha già acquisito la disponibilità del bene non degrada il reato a tentativo.
Perché la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è stata applicata in questo caso di furto pluriaggravato?
Non è stata applicata perché la pena minima prevista per il reato di furto pluriaggravato (tre anni di reclusione secondo l’art. 625, comma 2, c.p.) supera il limite massimo di pena detentiva nel minimo (due anni) stabilito dall’art. 131-bis del codice penale per la concessione del beneficio.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18269 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18269 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a COSENZA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/05/2023 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro, che ha confermato la pronunzia del giudice di primo grado, con la quale l’imputato era stato ritenuto responsabile del concorso nel reato di furto pluriaggravato;
Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata riqualificazione del reato nella ipotesi tentata, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda pag. 2) e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata; per altro, il motivo è manifestamente infondato, in quanto la Corte di appello, con motivazione logica e congrua, si è pienamente conformata ai costanti insegnamenti di questa Corte secondo cui il criterio distintivo tra consumazione e tentativo risiede nella circostanza che l’imputato consegua (o merlo), anche se per breve tempo, la piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva (ex
muitis, Sez. 5, n. 48880 del 17/09/2018, S., Rv. 274016; Sez. 5, n. 26749 del 11/04/2016, COGNOME, Rv. 267266), il che nel caso di specie è avvenuto mediante il riempimento delle taniche prima dell’arrivo dei Carabinieri, tanto più che la sorveglianza alla quale allude il ricorrente, che determina la qualificazione in tentativo, implica la stabilità del servizio di osservazione, nel caso in esame esclusa dalla Corte di merito, cosicchè l’impossessamento da parte del ricorrente fu pieno (cfr. Sez. U, n. 52117 del 17/07/2014, Prevete, Rv. 261186 – 0:1);
Considerato che il secondo motivo di ricorso, il quale deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato, perché, oltre a reiterare profili di censura già puntualmente disattesi dal giudice di merito (si veda pag. 3), asserisce un vizio motivazionale non emergente dal provvedimento impugnato; invero, la Corte di appello ha correttamente ritenuto non applicabile la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, atteso che la pena edittale minima del furto pluriaggravato ex art. 625, comma 2, cod. pen. di anni tre di reclusione supera il limite di pena detentiva nel minimo non superiore a due anni, previsto dall’art. 131-bis cod. pen., come novellato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 24/04/2024