Furto Consumato: La Cassazione Chiarisce il Momento Decisivo
Un recente provvedimento della Corte di Cassazione offre un importante chiarimento sulla linea di demarcazione tra furto tentato e furto consumato. La questione, centrale nel diritto penale, ruota attorno a un concetto chiave: l’autonoma disponibilità della refurtiva. Analizziamo questa ordinanza per comprendere quando, secondo la Suprema Corte, un furto può dirsi pienamente realizzato e quali sono i criteri per la determinazione della pena.
I Fatti del Caso: Il Furto della Cassetta delle Offerte
Il caso ha origine da un furto avvenuto all’interno di una chiesa. Un individuo si era impossessato di una cassetta per le offerte, un oggetto esposto alla pubblica fede e reverenza. Per questo fatto, era stato condannato in primo grado e in appello. La Corte d’Appello aveva già parzialmente riformato la prima sentenza, escludendo una delle aggravanti contestate.
I Motivi del Ricorso: Tentativo o Consumazione?
L’imputato ha presentato ricorso in Cassazione basandosi su due principali motivi. In primo luogo, sosteneva che il reato dovesse essere qualificato come furto tentato e non consumato. A suo avviso, non aveva avuto il pieno e tranquillo possesso del bene rubato. In secondo luogo, lamentava che la pena inflitta fosse superiore ai minimi edittali, nonostante la modesta entità del fatto.
La Decisione della Cassazione sul Furto Consumato
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando di fatto la decisione della Corte d’Appello. Gli Ermellini hanno ritenuto infondati entrambi i motivi di doglianza, fornendo una chiara spiegazione delle ragioni giuridiche alla base del loro verdetto. La decisione ribadisce principi giurisprudenziali consolidati sia in materia di consumazione del reato che di commisurazione della pena.
Le Motivazioni
Il cuore della decisione risiede nelle motivazioni con cui la Corte ha respinto le argomentazioni del ricorrente.
La Distinzione tra Furto Tentato e Furto Consumato
La Corte ha stabilito che la Corte d’Appello aveva correttamente escluso la configurabilità del tentativo. Il punto cruciale è che l’imputato, dopo essersi impossessato della cassetta, si era allontanato dalla chiesa e aveva raggiunto la vicina stazione ferroviaria. Questo spostamento, secondo i giudici, dimostra che egli aveva acquisito, seppur per un breve lasso di tempo, un’autonoma disponibilità di quanto sottratto. È proprio questo l’elemento che segna il passaggio dal tentativo alla consumazione del reato. Non è necessario un possesso prolungato e pacifico; è sufficiente che l’agente abbia avuto la possibilità di disporre liberamente del bene, al di fuori della sfera di vigilanza della vittima.
La Determinazione della Pena: La Discrezionalità del Giudice
Anche la censura relativa al trattamento sanzionatorio è stata respinta. La Corte ha osservato che il lieve scostamento della pena dal minimo previsto dalla legge era stato motivato in modo congruo e logico, facendo riferimento ai precedenti penali specifici dell’imputato. La Suprema Corte ha colto l’occasione per ribadire un principio fondamentale: la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito. Quest’ultimo adempie al suo obbligo di motivazione quando dà conto dei criteri previsti dall’art. 133 del codice penale, come la gravità del reato o la capacità a delinquere del reo. Una spiegazione più dettagliata è richiesta solo quando la pena si discosta notevolmente dalla media edittale, circostanza non verificatasi nel caso in esame.
Le Conclusioni
L’ordinanza in commento ha importanti implicazioni pratiche. In primo luogo, rafforza l’interpretazione secondo cui il furto consumato si perfeziona con la semplice acquisizione di un’autonoma disponibilità del bene, anche se momentanea e precaria. Questo criterio offre un parametro chiaro per distinguere tra atti preparatori (tentativo) e reato perfezionato. In secondo luogo, conferma l’ampio margine di discrezionalità dei giudici di merito nel determinare la sanzione, specialmente quando questa si attesta su valori vicini al minimo legale. La decisione sottolinea come la valutazione dei precedenti penali sia un elemento legittimo per giustificare un lieve aumento della pena.
Quando un furto si considera ‘consumato’ e non solo ‘tentato’?
Secondo questa ordinanza, il furto si considera consumato nel momento in cui l’autore del reato acquisisce l’autonoma disponibilità della refurtiva, anche solo per un breve periodo. L’essersi allontanato dal luogo del furto (la chiesa) raggiungendo un altro luogo (la stazione) è stato ritenuto sufficiente a integrare la consumazione del reato, escludendo il tentativo.
Perché la pena inflitta è stata considerata adeguata, sebbene superiore al minimo?
La Corte ha ritenuto la pena adeguata perché il leggero aumento rispetto al minimo edittale era stato giustificato in modo logico dalla corte di merito, la quale aveva fatto riferimento ai precedenti penali specifici dell’imputato. La decisione rientra nella normale discrezionalità del giudice.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
La dichiarazione di inammissibilità comporta che la Corte di Cassazione non esamini il merito delle questioni sollevate. Di conseguenza, la decisione impugnata diventa definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle Ammende, come sanzione per aver proposto un ricorso privo dei requisiti di legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17604 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17604 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) nato a MASSA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/01/2023 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona del 13 gennaio 2023, che ha parzialmente riformato, escludendo l’aggravante di cui all’art. 625 n. 2 cod. pen., la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Pesaro. COGNOME è stato ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 624, 625 n. 7 cod. pen. commesso in Fano il 30 novembre 2020 impossessandosi di una cassetta per le offerte che si trovava esposta alla pubblica fede e reverenza all’interno di una chiesa.
L’esponente censura la sentenza impugnata per violazione di legge e vizi di motivazione. Lamenta in particolare: che il fatto sia stato qualificato come delitto consumato piuttosto che tentato; che la pena sia stata determinata in misura superiore ai minimi edittali non ostante la modestia del fatto.
Rilevato che la Corte territoriale ha motivatamente escluso che il fatto possa essere riqualificato come furto tentato sottolineando che NOME si allontanò dalla chiesa raggiungendo la stazione ferroviaria posta poco distante, sicché sia pure per breve tempo, ebbe autonoma disponibilità di quanto sottratto.
Rilevato, quanto al trattamento sanzionatorio, che il lieve scostamento dalla pena minima è stato congruamente e non illogicamente motivato facendo riferimento ai precedenti specifici. Rilevato peraltro che, secondo un indirizzo giurisprudenziale ormai consolidato, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale assolve al relativo obbligo di motivazione se dà conto dell’impiego dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen. o richiama alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, COGNOME, Rv. 271243; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, COGNOME, Rv. 256197).
Ritenuto, pertanto, che tutti i motivi di ricorso siano inammissibili. Ritenuto che alla dichiarazione di inammissibilità consegua la condanna al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e, in ragione della causa di inammissibilità, il ricorrente debba essere altresì condannato al pagamento della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Così deciso il 17 aprile 2024
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