Furto consumato o tentato? La Cassazione chiarisce il momento perfezionativo
Capire la differenza tra furto tentato e furto consumato è cruciale nel diritto penale, poiché da questa distinzione dipendono l’entità della pena e le conseguenze giuridiche per l’imputato. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione torna sull’argomento, offrendo un chiarimento fondamentale: il reato si considera perfezionato nel momento in cui il ladro acquisisce, anche per un breve istante, la piena e autonoma disponibilità del bene rubato. Analizziamo insieme la vicenda.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine da un episodio avvenuto a Roma. Due individui avevano sottratto la borsa a una turista, approfittando di un momento di distrazione. Dopo essersi impossessati del bene, si erano dati alla fuga e solo in un secondo momento erano stati inseguiti e bloccati dalle Forze dell’Ordine. Condannati in primo grado e in appello per furto aggravato in concorso, i due imputati hanno presentato ricorso in Cassazione, sostenendo una tesi difensiva precisa: il reato non si era mai perfezionato, dovendosi qualificare come mero tentativo.
Il Ricorso per Cassazione e la Tesi Difensiva
Secondo la difesa, il fatto che gli autori del furto fossero stati inseguiti e fermati poco dopo l’azione delittuosa impediva di considerare il reato come consumato. L’argomento centrale era che non vi fosse stata una vera e propria acquisizione del dominio sulla refurtiva, dato il controllo a distanza e il successivo intervento della polizia giudiziaria. Si chiedeva, pertanto, la derubricazione del reato da furto consumato a furto tentato, con una conseguente riduzione della pena.
Furto consumato: le motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato i ricorsi manifestamente infondati e, quindi, inammissibili. I giudici hanno ribadito un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità: il criterio distintivo tra tentativo e consumazione risiede nella circostanza che l’imputato consegua, anche solo per un breve periodo, la piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva.
Nel caso specifico, è stato accertato che, dopo essersi impossessati della borsa, i due coimputati si erano dati alla fuga e solo successivamente erano stati inseguiti. Quel lasso di tempo, per quanto breve, è stato ritenuto sufficiente per integrare il perfezionamento del reato. Durante quella frazione temporale, infatti, essi hanno esercitato un dominio esclusivo e incontrastato sul bene sottratto, al di fuori della sfera di vigilanza della vittima. La Corte ha sottolineato che non è necessario che il ladro si metta definitivamente in salvo; è sufficiente che il bene esca dalla sfera di controllo della persona offesa ed entri in quella dell’agente.
Le Conclusioni
La decisione in esame conferma un orientamento giuridico di grande importanza pratica. Il furto consumato si realizza non con la definitiva messa in sicurezza del bottino, ma con il semplice impossessamento che garantisca un’autonoma disponibilità del bene, anche se momentanea e precaria. Questo principio rende più difficile per la difesa sostenere la tesi del tentativo in casi di furti seguiti da un inseguimento non immediato.
Inoltre, la declaratoria di inammissibilità del ricorso ha comportato, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale, la condanna dei ricorrenti non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, a titolo sanzionatorio per aver adito la Corte con un ricorso privo di fondamento.
Quando un furto si considera consumato e non solo tentato?
Un furto si considera consumato quando l’autore del reato riesce ad acquisire la piena, autonoma ed effettiva disponibilità del bene rubato, anche se solo per un breve periodo di tempo, uscendo dalla sfera di controllo della vittima.
Essere inseguiti e bloccati poco dopo il furto qualifica il reato come tentativo?
Non necessariamente. Se tra il momento dell’impossessamento del bene e l’inizio dell’inseguimento intercorre un apprezzabile lasso di tempo, durante il quale il ladro ha avuto il dominio esclusivo sulla refurtiva, il reato è da considerarsi furto consumato.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, se non si ravvisa un’assenza di colpa, al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende, come sanzione per aver proposto un ricorso infondato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 693 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 693 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/11/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/04/2025 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO ED IN DIRITTO
Con sentenza emessa in data 16.04.2025, la Corte di Appello di Roma’ ha confermato la pronuncia del locale Tribunale che aveva dichiarato NOME COGNOME NOME e COGNOME NOME colpevoli del reato di cui agli artt. 110, 624, 625 nn. 4 e 6 cod. pen., condannandoli alla pena di giustizia (fatto avvenuto in Roma il 20 giugno 2017).
Avverso tale sentenza ricorrono per cassazione gli imputati, a mezzo del difensore di fiducia, con un unico atto con cui deducono la violazione di legge ed il vizio di motivazione per non avere la Corte di merito ritenuto la sussistenza della fattispecie del furto tentato anziché quella del furto consumato.
I ricorsi sono manifestamente infondati e devono essere dichiarati inammissibili .
Il criterio distintivo tra consumazione e tentativo risiede nella circostanza che l’imputato consegua, anche se per breve tempo, la piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva. Nel caso di specie, come rilevato dalla Corte di merito nella sentenza impugnata, risulta dagli atti che i due coimputati si erano impossessati della borsa della turista che si trovava per terra e si erano dati alla fuga e solo successivamente erano stati inseguiti dalle Forze dell’ordine così conseguendo per un apprezzabile lasso di tempo il dominio sulla res trafugata.
La Corte territoriale, pertanto, nel negare la derubricazione nella fattispecie tentata, ha applicato il costante orientamento di questa Corte, secondo cui integra il reato di furto nella forma consumata la condotta di colui che, dopo essersi impossessato di un bene, approfittando della disattenzione della persona offesa, venga inseguito e bloccato dalla polizia giudiziaria che lo aveva osservato a distanza, in quanto il criterio distintivo tra consumazione e tentativo risiede nella circostanza che l’imputato consegua, anche se per breve tempo, la piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva (Sez. 5, n. 26749 del 11/04/2016, Rv. 267266).
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616 cod.proC.pen., la condanna dei’ ricorrenti al pagamento delle spese processUali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186/2000), al versamento della somma di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, l’ 11 novembre 2025
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