Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 39373 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 39373 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Palermo il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/04/2025 della Corte d’appello di Palermo Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Procuratore Generale, NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La sentenza impugnata è stata pronunziata il 3 aprile 2025 dalla Corte di appello di Palermo che, in parziale riforma della decisione resa in abbreviato dal Giudice monocratico del Tribunale di Palermo, ha prosciolto NOME COGNOME da uno dei furti per cui era stato tratto a giudizio per estinzione del reato dovuta a remissione di querela, mentre ha confermato la condanna del predetto per il furto consumato di un monopattino (aggravato dall’esposizione alla pubblica fede) e per il porto di un coltello a COGNOME (art. 4 l. 110 del 1975), rideterminando in mitius la pena, fermo restand o l’aumento per la continuazione esterna con un reato già giudicato con sentenza divenuta irrevocabile il 23 aprile 2024.
L’imputato ha presentato ricorso per cassazione a firma del difensore di fiducia, sviluppando tre motivi, di seguito sintetizzati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Il primo motivo di ricorso deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata riqualificazione del furto nell’ipotesi tentata. La Corte di merito avrebbe illogicamente svalutato, nel senso della derubricazione invocata, il monitoraggio attuato dalle forze dell’ordine di tutta la scena, il che avrebbe escluso che l’imputato avesse mai conseguito la signoria esclusiva sul bene . Il monitoraggio da parte della polizia giudiziaria -osserva, altresì, il ricorrente -avrebbe neutralizzato ab origine il rischio della dispersione del bene. Un’interpretazione come quella della Corte di merito priverebbe la norma sul tentativo di possibilità applicativa. A sostegno della tesi propugnata, il ricorrente cita Sezioni Unite Prevete.
2.2. Il secondo motivo di ricorso lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al diniego del proscioglimento ex art. 131bis cod. pen. per quanto concerne la contravvenzione di cui all’art. 4 L. 110 del 1975 e omessa motivazione sulla circostanza attenuante di cui al terzo comma dell’art. 4 cit.
La motivazione sul mancato proscioglimento sarebbe congetturale, perché non si era verificato alcun danno -il coltello non era stato usato -e il pericolo era del tutto astratto.
Quanto alla circostanza attenuante, la Corte di merito avrebbe del tutto omesso di rispondere al motivo di appello.
2.3. Il terzo motivo di ricorso lamenta omessa motivazione sul trattamento sanzionatorio perché, una volta espunta la pena per il reato estinto, la Corte di appello si è limitata ad indicare solo la sanzione rideterminata in mitius , senza specificare il quantum di pena base e gli aumenti per la contravvenzione e per il delitto già giudicato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è nel suo complesso infondato e, pertanto, va respinto.
Il primo motivo di ricorso deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata riqualificazione del furto nell’ipotesi tentata, perché si sostiene -la circostanza che il fatto sia avvenuto sotto l’osservazione della polizia giudizia ria avrebbe impedito l’impossessamento del bene.
Per rispondere alla doglianza occorre rievocare brevemente il fatto così come ricostruito dalle sentenze di merito.
L’imputato era stato notato dalla Polizia ferroviaria avvicinarsi ad un esercizio commerciale all’esterno del quale era stato appena parcheggiato un monopattino e, dopo un periodo di ‘studio’, era stato visto allontanarsi con il bene, per poi essere boccato dalle forze dell’ordine dopo che aveva percorso circa 20 o 30 metri.
Così delineata la condotta, il Collegio ritiene che la doglianza fondi su un ‘errata applicazione del principio di diritto sancito da Sez. U, n. 52117 del 17/07/2014, Prevete, Rv. 261186 -01, secondo cui, «In caso di furto in supermercato, il monitoraggio della azione furtiva in essere, esercitato mediante appositi apparati di rilevazione automatica del movimento della merce ovvero attraverso la diretta osservazione da parte della persona offesa o dei dipendenti addetti alla sorveglianza ovvero delle forze dell’ordine presenti nel locale ed il conseguente intervento difensivo in continenti , impediscono la consumazione del delitto di furto che resta allo stadio del tentativo, non avendo l’agente conseguito, neppure momentaneamente, l’autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva, non ancora uscita dalla sfera di vigilanza e di controllo del soggetto passivo». In particolare, il Collegio ritiene fallace la conclusione, ventilata dal ricorrente evocando il precedente suddetto, secondo cui la sentenza Prevete legittimi la tesi che l’osservazione da parte della polizia giudiziaria della fase dell’impossessamento impedisca la sottrazione del bene e, quindi, la consumazione del reato.
Questa possibilità ermeneutica è stata decisamente esclusa da alcuni approdi recenti di questa Corte, che hanno fatto chiarezza su un tema che aveva generato delle oscillazioni interpretative e che hanno ricondotto al campo di applicazione proprio il principio sancito dalle Sezioni Unite (Sez. 5, n. 32582 del 04/07/2025, Pengue, Rv. 288677 -01; Sez. 5, n. 17715 del 16/04/2025, Ibo, Rv. 288010 -01, che si ricollegano a Sez. 5, n. 4333 del 27/11/2024, dep. 2025, COGNOME, non massimata; Sez. 5, n. 25084 del 17/05/2023, COGNOME, non massimata; Sez. 5, n. 6351 del 08/01/2021, COGNOME, Rv. 280493 -01, n.m. sul punto; Sez. 5, n. 48880 del 17/09/2018, S., Rv. 274016 -01; Sez. 5, n. 26749 del 11/04/2016, COGNOME, Rv. 267266 – 01).
Il ragionamento parte dalla distinzione, che si apprezza dallo stesso tenore testuale della disposizione di cui all’art. 624 cod. pen., tra sottrazione e impossessamento: la prima coincide con l’apprensione della res ; il secondo si ha quando l’agente consegue la piena, autonoma ed effettiva disponibilità della res sottratta e, correlativamente, è recisa la signoria che sul bene esercitava il precedente detentore. È solo da questo momento che si concretizza l’offesa all’interesse tutelato, che è quello della signoria sul bene da parte di chi lo detiene; mentre, prima che l’autore del fatto si impossessi del bene , detto interesse è solo messo in pericolo. In questo senso -si legge nella sentenza Ibo – non hanno rilievo né il dato spaziale, poiché la norma incriminatrice non richiede lo spostamento della res sottratta dal luogo della sottrazione ad altro luogo; né il dato temporale, perché il furto si consuma se l’agente consegue, anche solo per breve tempo, la piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva. Ciò che
è dirimente, per distinguere tra tentativo e consumazione, dunque, è che la cosa sia uscita dalla sfera di vigilanza e controllo della persona offesa, non rilevando, ad escludere la consumazione del reato che, successivamente a tale momento, il bene sia re cuperato per l’intervento di fattori casuali. Così impostata la questione, le sentenze in parola hanno circoscritto la portata della sentenza Prevete rispetto alle letture ampliative che pure vi erano state nella giurisprudenza successiva. La tesi sostenuta e argomentata dalle sentenze Ibo e Pengue parte dal fatto che le Sezioni Unite si erano occupate del furto in supermercato, nel quale il cliente è legittimato a prelevare la merce dai banchi espositivi, sicché, qualora la persona offesa o un suo delegato controlli l’azione dal momento dall’apprens ione al momento in cui il soggetto oltrepassa la cassa senza pagare, l’azione deve intendersi tentata perché non si è mai spezzata la signoria tra il bene e il suo detentore, in quanto l’autore del fatto ha solo sottratto il bene , ma non se n’è impossessato. La sentenza Ibo, poi, ha anche chiarito che il riferimento, che si legge solo nel principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite, al monitoraggio -anche -delle forze dell’ordine , quale circostanza impeditiva dell’impossessamento, da una parte non trova una corrispondenza nella motivazione, dall’altra , in coerenza con la costruzione del reato di furto e con l’interesse che esso tutela, deve essere ricondotto alle sole ipotesi in cui l’osservazione avvenga ad opera di forze dell’ordine allertate dall a stessa persona offesa, che intervengano quale longa manus della medesima prima del perfezionamento del reato. Il ragionamento delle sentenze in parola rende plasticamente la distinzione tra sottrazione e impossessamento, lasciando cogliere all’interprete l’effetto ostativo all’impossessamento generato dal monitoraggio della persona offesa, che si insinua nello iato cronologico che separa i due momenti. Ed è proprio la conformazione della condotta nel caso di furto in supermercato o di altra situazione in cui sia assicurata la possibilità di vigilanza della persona offesa dopo la fase della sottrazione e prima dell ‘impossessamento che impedisce di esportare il principio della sentenza Prevete ai casi in cui impossessamento e sottrazione non siano temporalmente distinti ed in cui il rapporto tra bene e suo legittimo detentore sia reciso istantaneamente, nel momento stesso in cui il soggetto agente lo sottrae.
Le osservazioni sopra svolte rendono agevole la risposta alla doglianza del ricorrente: la perdita della signoria sul bene che costituisce il momento consumativo del reato non è evitata dall’osservazione dell’azione furtiva da parte della polizia giudiziaria non allertata e delegata dalla persona offesa, sia essa casuale o preordinata, perché tale osservazione non impedisce che l’azione che determina la lesione del bene protetto dello spossessamento ai danni della persona offesa, si concretizzi, a prescindere dalle circostanze che hanno condotto all’attività
di polizia e ai doveri istituzionali che gravano sulle forze dell’ordine, aspetti che esorbitano dalla costruzione della fattispecie nei termini di cui si è detto.
Corretto è, pertanto, il ripudio, da parte della Corte di appello, della tesi difensiva sulla derubricazione, donde il ricorso è, in parte qua , infondato, senza che abbia rilievo centrale l’ulteriore argomentazione di cui alla decisione avversata, quella secondo cui rileverebbe, ad escludere il tentativo, anche la circostanza che l’imputato si fosse allontanato per 20 -30 metri prima di essere bloccato.
Il ricorso è manifestamente infondato quanto al diniego del proscioglimento ex art. 131bis cod. pen., che la Corte di merito ha adeguatamente giustificato, correlandolo al pericolo derivante dalla condotta posta in essere, sostanziatasi nel porto del coltello a COGNOME in un luogo affollato ed in costanza della commissione del furto del monopattino
Rispetto al diniego della circostanza attenuante di cui al terzo comma del l’art. 4 l. n. 110 del 1975, effettivamente nella sentenza impugnata non vi è motivazione; ciò, tuttavia, non incide sulla tenuta della sentenza impugnata, giacché il motivo di appello era aspecifico rispetto a quanto osservato dal Tribunale, che aveva valorizzato le car atteristiche dell’arma e la sua potenziale offensività.
Ne consegue che l’appellante aveva violato il dovere di specificità oggi sancito normativamente nell’art. 581, comma 1 -bis cod. proc. pen. e che tale inammissibilità dell’impugnazione di merito può essere rilevata da questa Corte ora per allora, a prescindere dalle determinazioni del Giudice a quo , in virtù del principio generale secondo cui l’inammissibilità dell’impugnazione non rilevata dal giudice di secondo grado deve essere dichiarata dalla Cassazione, quali che siano state le determinazioni cui detto giudice sia pervenuto nella precedente fase processuale, atteso che, non essendo le cause di inammissibilità soggette a sanatoria, esse devono essere rilevate, anche d’ufficio, in ogni stato e grado del procedimento (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268823, in motivazione; Sez. 3, n. 20356 del 02/12/2020, dep. 2021, COGNOME, Rv. 281630 -01; Sez. 3, n. 35715 del 17/09/2020, COGNOME, Rv. 280694 -04; Sez. 2, n. 40816 del 10/07/2014, COGNOME, Rv. 260359; Sez. 4, n. 16399 del 03/10/1990, COGNOME, Rv. 185996; Sez. 1, n. 3462 del 24/09/1987, COGNOME, Rv. 176912).
Il terzo motivo di ricorso lamenta omessa motivazione sul trattamento sanzionatorio perché, una volta espunta la pena per il reato estinto, la Corte di appello si è limitata ad indicare solo la pena rideterminata in mitius , senza
specificare il quantum di pena base e gli aumenti per la contravvenzione e per il delitto già giudicato.
Tale motivo è infondato in quanto, se il problema posto è quello dell’oscurità del calcolo della pena, esso si risolve riguardando sia la sentenza di primo grado che la sentenza impugnata. La Corte di appello, infatti, non ha fatto altro che sottrarre, all a pena già scandita dai calcoli del Giudice dell’abbreviato, quella per il reato sub A), dichiarato estinto in appello, sicché l’indicazione della pena base e degli aumenti è quella della decisione di prime cure. L’unico errore in cui è incorsa la Corte di merito è quello di non essersi avveduta che occorreva considerare anche la pena in aumento per il reato di cui alla continuazione esterna, sicché, dopo la diminuzione per il rito abbreviato, è giunta ad una pena -quella di mesi sei e giorni venti e a euro 266 di multa invece che a quella di sette mesi e dieci giorni ed euro 266 di multa -più favorevole per l’imputato ; statuizione di cui il prevenuto evidentemente non ha interesse a dolersi.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 20/11/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME