Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12631 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12631 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 26/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOMECui 00IKPAD ) nato in FRANCIA il 21/10/1973
avverso la sentenza del 07/06/2024 della CORTE D’APPELLO DI ROMA
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma che ha confermato quella del Tribunale di Tivoli, che ha condannato il ricorrente alla pena di due anni e quattro mesi di reclusione e alla multa di euro 600,00;
Considerato che il primo motivo di ricorso – che lamenta violazione di legge e contraddittorietà della motivazione in relazione alla richiesta di derubricazione del delitto ascri nell’ipotesi del tentativo ex artt. 56 e 624-bis cod. pen.- non è deducibile in sede di legittim in quanto fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, COGNOME e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, COGNOME e altri, Rv. 243838);
Rilevato, inoltre, che il motivo, deducendo errata qualificazione giuridica dei fat contestati stante la natura tentata e non consumata del reato, è manifestamente infondato perché, dalla ricostruzione offerta dal giudice di merito, risulta che l’imputato ha conseguito
anche se per breve tempo, la piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva (Sez 5, n. 48880 del 17/09/2018, S., Rv. 274016-01; Sez. 5, n. 26749 del 11/04/2016, Ouerghi, Rv. 267266 – 01);
Considerato che il secondo motivo di ricorso, – che lamenta vizio di motivazione in relazione alla mancata riforma della sentenza quoad poenam ed alla mancata concessione delle attenuanti generiche – non è deducibile in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 4 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità; quanto alla misura della pena, basta considerare che vertendosi di una pena inferiore al medio edittale, non richiede una necessaria una specifica e dettagliata motivazione del giudice (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, COGNOME, Rv. 276288 – 01). Infatti, quanto più il giudice intenda discostarsi dal minimo edittale, tanto più ha il dovere di dare ragione del corretto esercizio del proprio potere discrezionale, indicando specificamente, fra i criteri oggettivi soggettivi enunciati dall’art. 133 cod. pen., quelli ritenuti rilevanti ai fini di tale giudizio n. 35346 del 12/06/2008, COGNOME, Rv. 241189); tuttavia, nel caso in cui venga irrogata, come nel caso in esame, una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, essendo sufficiente il richiamo al criterio d adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all’art. 133 cod. pen. (Sez. 4 n. 46412 del 05/11/2015, COGNOME, Rv. 265283), ovvero se il parametro valutativo è desumibile dal testo della sentenza nel suo complesso argomentativo e non necessariamente solo dalla parte destinata alla quantificazione della pena (Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016, COGNOME, Rv. 267949). Requisiti motivazionali sussistenti nella sentenza impugnata; quanto alle circostanze attenuanti generiche la doglianza è manifestamente infondata, considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficient faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superat tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 – 02; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, COGNOME, Rv. 265826 – 01; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, COGNOME, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244): nel caso in esame il fattore ostativo valutato – consistente nella circostanza che l’arrestarsi dei concorrenti del reato avvenne dopo alcuni chilometri a fronte dell’arrivo di altre pattuglie – risult adeguatamente richiamato per escludere il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 febbraio 2025
Il Presidente
Il consigliere estensore