Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38397 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38397 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a BENEVENTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/02/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
NOME COGNOME ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenz di cui in epigrafe deducendo vizio motivazionale con un primo motivo in relazio alla qualificazione dei fatti di cui al capo 1. all’imputazione come furto con e non tentato e con un secondo motivo in relazione al diniego delle circost attenuanti generiche. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto assolu tamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assert
Gli stessi, in particolare, non sono consentiti dalla legge in sede di leg perché sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e dis con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito-
Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.
Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazi della corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in pun diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità.
2.1. I giudici del gravame del merito, hanno dato infatti conto degli ele di prova in ordine alla responsabilità del prevenuto, ed in particolare hanno conto di come non ci siano dubbi sulla consumazione del reato di cui all’impu zione in quanto gli indumenti dell’imputato emanavano un forte odore di gasolio che emanavano anche le taniche che erano state rinvenute per strada tra il lu di consumazione del furto e l’abitazione del prevenuto.
Pertanto, i giudici del merito hanno ritenuto motivatamente raggiunta la pr che l’imputato, che pure evidentemente, sentendosi braccato aveva poi abband nato le taniche per strada, anche per un limitato periodo avesse acquisito i sesso delle taniche asportate dalla cantina.
La sentenza impugnata s’inserisce, pertanto, nel solco del richiamato costa orientamento di legittimità per cui, ai fini della configurabilità del delitt consumato, non è richiesto dalla legge né l’amotio o abductio de loco ad locum né la protrazione del tempo della detenzione. In altri termini, per ritenere re l’impossessamento sono del tutto irrilevanti sia il criterio temporale (conce la durata del possesso da parte del ladro), sia quello spaziale (con riferim luogo al quale si estende la sfera di dominio del derubato), come pure è irril che la res furtiva sia uscita dalla sfera del possesso e della sorveglianza del deru o che vi sia la possibilità di intervento più o meno immediato della forza pub Ciò che importa, infatti, è che della cosa il soggetto agente si sia imposs sia pure per brevissimo tempo ed anche senza aver mai lasciato il luogo dell venuta sottrazione, non rilevando, peraltro, il mancato conseguimento delfin
profitto (così ex multis Sez. 4, n. 13505 del 04/03/2020, Rv. 279134 – 01; Sez. 4, n. 21757 del 30/03/2004, Rv. 229167 – 01).
2.2. Manifestamente infondato è anche il secondo motivo di ricorso.
I giudici del gravame del merito, hanno dato infatti conto del loro diniego di concessione delle circostanze attenuanti generiche valutando, negativamente per l’odierno ricorrente, la capacità a delinquere, desunta dai plurimi precedenti penali, e la circostanza che egli abbia compiuto il Furto di cui al capo 2. Allontanandosi dalla propria abitazione ove era ristretto agli arresti domiciliari, rendendosi pertanto anche colpevole del reato di evasione.
Il provvedimento impugnato appare collocarsi nell’alveo del costante dictum di questa Corte di legittimità, che ha più volte chiarito che, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo della motivazione in ordine al diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (così Sez. 3, n. 23055 del 23/4/2013, Banic e altro, Rv. 256172, fattispecie in cui la Corte ha ritenuto giustificato il diniego delle attenuanti generiche motivato con esclusivo riferimento agli specifici e reiterati precedenti dell’imputato, nonché al suo negativo comportamento processuale).
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 3/10/2024